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16.1995.183 • TRAC TI 16.1995.183 Generato dall'IA

Vehicle Damage in Automatic Car Wash: Contractual Liability vs. Breach of Work

Numero d'incarto 16.1995.183
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sued for damages sustained to their vehicle while using an automatic car wash, which the first instance judge upheld based on a breach of work under Article 58 of the Code of Obligations (CO), finding a defect in the car wash brush and causation. Upon a prior appeal reversal and subsequent Federal Tribunal annulment, the appellate court reconsidered the cassation appeal, reasoning that the relationship between the parties constituted a tacit contract (lease or service contract), thereby excluding the application of Article 58 CO, and confirmed the first judge's correct finding of causation, noting that the claimed damages were supported by documentation not adequately refuted by the opposing party's vague contestation, leading to the rejection of the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 58 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 292 CPC, Art. 32 cpv. 2 CO, Art. 170 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Vehicle Damage in Automatic Car Wash: Contractual Liability vs. Breach of Work: Upon a prior appeal reversal and subsequent Federal Tribunal annulment, the appellate court reconsidered the cassation appeal, reasoning that the relationship between the parties constituted a tacit contract (lease or service contract), thereby excluding the application of Article 58 CO, and confirmed the first judge's correct finding of causation, noting that the claimed damages were supported by documentation not adequately refuted by the opposing party's vague contestation, leading to the rejection of the cassation appeal.

Parole chiave

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risarcimento contrattuale del danno contratto di fornitura di servizi violazione dell'obbligo di mantenimento responsabilità per danno da prodotti obbligo di contrattare annullamento del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 58 CO
La ricorrente rimproverava al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per avere sussunto il caso di specie all’art. 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto.
Art. 327 lett. g CPC
In data 23 marzo 1994 il __________ ha impugnato la decisione pretorile postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Art. 292 CPC
L’insorgente rimproverava inoltre al primo giudice di aver ritenuto provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’arresto dell’impianto di autolavaggio, danno che controparte non ha neppure allegato contravvendo così all’art. 292 CPC.
Art. 32 cpv. 2 CO
In data 23 marzo 1994 il __________ ha impugnato la decisione pretorile postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.
Art. 170 cpv. 2 CPC
ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC), senza che si possa pretendere dall’istante la produzione di ulteriori mezzi di prova come sembra ritenere l’insorgente.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
La convenuta, non può quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi al primo giudice (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Art. 292 lett. c CPC
Altrettanto dicasi del rimprovero mosso all’istante di aver violato l’art. 292 lett. c CPC omettendo di fornire una descrizione dei danni, rimprovero peraltro infondato essendo possibile desumere con sufficiente chiarezza dal contenuto dell’istanza quale sia l’oggetto della domanda.
Art. 148 CPC
This article governs the allocation of procedural costs, which the court applied in imposing costs on the appellant in order 2.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This article governs the cassation appeal procedure, which the court applied in rejecting the appeal in order 1.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of procedural costs, which the court applied in imposing costs on the appellant in order 2.

LTG

This article (likely a Cantonal Law regarding legal fees/costs) was cited in relation to the costs determination applied in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00183 . · Lugano 19 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1994 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 10 febbraio 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1991 da

__________ patr. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’883.30 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto;

considerato che questa Camera ha emesso un primo giudizio il 23 dicembre 1994, accogliendo il ricorso, ovvero modificando il dispositivo del giudizio di prima sede con la pronuncia della reiezione dell’istanza;

preso atto della sentenza 27 ottobre 1995 della Prima Corte civile del Tribunale federale che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato da __________, annullando la sentenza di questa Camera, onde si impone una nuova decisione del ricorso per cassazione,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 26 novembre 1991 __________, proprietaria della vettura __________ targata __________ che nel frangente che ci occupa era guidata dal marito __________, ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’883.30, importo corrispondente ai danni subiti dal veicolo durante un lavaggio effettuato presso l’autolavaggio automatico della convenuta il 27 luglio 1991.

A comprova dell’ammontare dei danni subiti al lato anteriore sinistro della vettura (in particolare allo spoiler, al faro antineb-bia, agli angoli del paraurti, al lampeggiatore, al parafango e al frontalino laterale) l’istante ha prodotto le fatture 31 ottobre 1991 del __________ (fr. 3’230.30 per la riparazione del veicolo e fr. 325.- per il noleggio di un veicolo sostitutivo) e la fattura 22 ottobre 1991 della __________ per l’allestimento di una perizia (fr. 328.-).

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria negando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere da controparte non essendovi prova alcuna che questo sia avvenuto all’interno del suo autolavaggio. Essa ha contestato inoltre l’ammontare del danno, considerato eccessivo.

2. Con sentenza 10 febbraio 1994 il primo giudice, previa valuta-zione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il veicolo dell’istante è stato danneggiato all’interno dell’autola-vaggio della convenuta, ha accolto l’istanza ritenendo compro-vati i presupposti di cui all’art. 58 CO con particolare riferimento al difetto dell’opera, costituito dalla rottura della spazzola dell’ autolavaggio, e al nesso di causalità tra questo difetto e il danno fatto valere dall’istante.

3. In data 23 marzo 1994 il __________ ha impugnato la decisione pretorile postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimproverava al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per avere sussunto il caso di specie all’art. 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto. L’insorgente rimproverava inoltre al primo giudice di aver ritenuto provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’arresto dell’impianto di autolavaggio, danno che controparte non ha neppure allegato contravvendo così all’art. 292 CPC.

Con osservazioni 22 aprile 1994 la controparte si è opposta all’accoglimento del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia

32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale sussumendo la fattispecie che ci occupa all’art 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto.

Su questa censura val la pena di ripetere quanto espresso da questa Camera già in data 23 dicembre 1994.

Rettamente la ricorrente non condivide l’impostazione giuridica scelta dal segretario assessore: non si può dubitare che un impianto di lavaggio come quello in esame costituisca opera, ma ciò poco importa dal momento che fra le parti si è instaurato un tacito rapporto contrattuale che fa escludere l’applicazione dell’art. 58 CO. Dietro pagamento infatti, la convenuta offre la possibilità alla sua clientela di usufruire dell’istallazione di lavaggio, oppure si può dire che effettui - per il tramite della sua istallazione - il lavaggio di vetture: può trattarsi di locazione o piuttosto di appalto, come appare in Schlosser/Villa, Les contrats de service, Cedidac 25, n. 33). Il fatto che sia stato il marito dell’istante a disporre del veicolo per il lavaggio nulla può mutare sia in funzione della conclusione del contratto, sia riguardo alla legittimazione attiva dell’istante a procedere nei confronti del garage (cfr. art. 32 cpv. 2 CO).

6. Accertata dalla Corte federale l’esistenza di un nesso di causalità tra l’arresto dell’impianto di autolavaggio e il danno fatto valere dall’istante (pag. 7 e 8 sentenza federale), e ciò a conferma della corretta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, rimane da verificare la censura ricorsuale relativa alla prova del danno.

Ai fini della quantificazione del danno subito, l’istante ha prodotto la perizia doc. C e le fatture doc. D, E e F.

Queste prove documentali non sono mai state chiaramente contestate dalla convenuta la quale, in sede di risposta, si è limitata a osservare: “ si contestano gli eccessivi costi di riparazione, di perizia e di noleggio prolungato”. Esprimendosi in siffatto modo vago e generico, la convenuta non ha esplicitato alcuna ragionevole argomentazione atta a inficiare la fedefacenza delle prove prodotte dall’istante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n.2).

Ne discende, che in assenza di una precisa e puntuale contestazione dei danni fatti valere dall’istante, le prove da questa allegate a sostegno delle proprie pretese devono essere

ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC), senza che si possa pretendere dall’istante la produzione di ulteriori mezzi di prova come sembra ritenere l’insorgente.

La convenuta, non può quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi al primo giudice (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

Altrettanto dicasi del rimprovero mosso all’istante di aver violato l’art. 292 lett. c CPC omettendo di fornire una descrizione dei danni, rimprovero peraltro infondato essendo possibile desumere con sufficiente chiarezza dal contenuto dell’istanza quale sia l’oggetto della domanda.

7. Ne discende pertanto che la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun motivo di cassazione non può essere annullata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

23 marzo 1994 del __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria