Appeal Regarding Rejection of Opposition to Execution Due to Failure to Appear at Hearing Following Proper Mail Notification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision, which had granted definitive rejection of the opposition to an execution procedure concerning judicial fees, because the appellant failed to appear at the contradictory hearing despite proper notice via registered mail with notice left in the mailbox. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the appellant's reasons for not retrieving the citation were serious, they did not constitute an objective impediment justifying the absence, as the notification was deemed complete either upon actual pickup or after the seven-day retention period, and therefore the appellant could not claim a violation of the right to be heard when their own inattention caused the failure to participate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Regarding Rejection of Opposition to Execution Due to Failure to Appear at Hearing Following Proper Mail Notification: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the appellant's reasons for not retrieving the citation were serious, they did not constitute an objective impediment justifying the absence, as the notification was deemed complete either upon actual pickup or after the seven-day retention period, and therefore the appellant could not claim a violation of the right to be heard when their own inattention caused the failure to participate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles govern the procedure for the cassation appeal which the court explicitly referred to in pronouncing its judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00181 · Lugano 20 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 9 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1995 da
__________ rappr. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 150.-, importo corrispondente alle tasse di giustizia poste a carico del convenuto con sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di Moderazione;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di moderazione regolarmente notificata al convenuto e con l’attestazione della crescita in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esisten-za di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto eccezioni non essendosi presentato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, dolendosi di non aver potuto partecipare all’udienza in quanto impedito per seri motivi di ritirare la citazione;
che l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 4);
che i motivi addotti dal ricorrente a sostegno del mancato ritiro della citazione e conseguente mancata partecipazione al contraddittorio, ancorchè seri, non costituiscono impedimento oggettivo, tale da giustificare la mancata presenza all’udienza, tanto che lo stesso ricorrente ammette “di essere stato distolto” dal seguire la procedura giudiziaria in corso;
che quindi il ricorrente non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito quando egli stesso - involontariamente - ne è stato la causa;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione
13 novembre 1995 __________ è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria