Former Employee Wage Claim Upheld After Termination for Workplace Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court rejected a cassation appeal against a lower court ruling that upheld a former employee's claim for unpaid wages and unused vacation days following an immediate termination. The employer argued the termination was justified due to the employee's alleged participation in an off-hours party at the workplace where hashish-laced cookies were distributed, but the court reasoned that the first instance judge did not arbitrarily exceed their discretionary power in determining this incident, despite its objective gravity, was insufficient without proof of the employee's deeper involvement, and further, the employer failed to meet the burden of proof regarding the actual payment of the May and June 1992 salaries, affirming the judgment as not manifestly erroneous or arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 337 cpv. 1 CO, Art. 337 cpv. 2 CO, Art. 337 cpv. 3 CO, Art. 417 lett. e CPC; Former Employee Wage Claim Upheld After Termination for Workplace Party: The employer argued the termination was justified due to the employee's alleged participation in an off-hours party at the workplace where hashish-laced cookies were distributed, but the court reasoned that the first instance judge did not arbitrarily exceed their discretionary power in determining this incident, despite its objective gravity, was insufficient without proof of the employee's deeper involvement, and further, the employer failed to meet the burden of proof regarding the actual payment of the May and June 1992 salaries, affirming the judgment as not manifestly erroneous or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order's preamble as procedural grounds for rendering judgment, although the final ruling itself only dismisses the appeal.
Cited in the final order's preamble as procedural grounds for rendering judgment regarding the admissibility and review of the cassation appeal.
This provision (or its cantonal equivalent, implied by the cost assessment) is the basis for imposing procedural costs (rifondere... a titolo di ripetibili) in the final order.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00018 · Lugano 19 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale inappellabile per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 22 febbraio 1993 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’720.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di cameriera presso il Ristorante __________ di _________ sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 16 marzo 1992 (doc. A).
Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1992, si è concluso il 4 luglio 1992 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato del contratto.
2. Con istanza 22 febbraio 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’720.- quale corrispettivo del salario di sua spettanza per i mesi di maggio e giugno 1992 nonché per il mese di luglio quale periodo di disdetta, oltre al pagamento dei giorni liberi non goduti.
La controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento immediato. Trattasi in particolare del fatto per la dipendente di aver partecipato alla sua festa di compleanno organizzata presso il Ristorante __________, in un giorno di chiusura, e durante la quale sono stati distribuiti biscotti confezionati con hashish. In merito alla pretesa di parte istante, la convenuta contesta la richiesta di pagamento dei giorni liberi non goduti e, per quanto attiene agli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992, osserva che questi sono stati regolarmente versati alla lavoratrice dal signor __________, responsabile dell’esercizio pubblico.
3. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art.
337 CO. Il pretore ha pure accolto la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti e del salario per i mesi di maggio e giugno 1992 non avendo la datrice di lavoro fornito la prova del loro effettivo versamento ad opera di __________.
4. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo erroneamente all’inapplicabilità dell’art. 337 CO.
Per quanto attiene alla richiesta di pagamento degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992 l’insorgente osserva che da una corretta lettura degli atti emerge che questi sono stati regolarmente versati alla dipendente, mentre per la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti rinvia alle risultanze istruttorie dalle quali emerge che il responsabile dell’ esercizio pubblico, e convivente dell’istante, apriva chiudeva il locale a piacimento.
Con osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
6. In base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede, di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Dottrina e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986, p. 104; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27).
L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
7. Nella concreta fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiederebbe nel fatto per la lavoratrice di aver partecipato ad una festa organizzata nell’ esercizio pubblico della datrice di lavoro, durante la quale sono stati distribuiti biscotti contenenti una sostanza stupefacente.
Giudicando questa situazione inconsueta il pretore non ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento: non va dimenticato che il fatto -oggettivamente graveè avvenuto fuori dall’orario di apertura; che non si conosce il coinvolgimento della dipendente nell’organizzazione della festa, né alla preparazione dei dolci in discussione
8. Altrettanto dicasi del giudizio impugnato là dove il pretore conclude all’ accoglimento della richiesta di pagamento degli stipendi maturati nei mesi di maggio e giugno 1992 nonché dei giorni di libero non goduti (circostanza questa confermata dal teste __________ nel suo verbale 12 luglio 1994).
L’onere della prova circa l’avvenuto pagamento delle pretese salariali in questione incombeva alla parte che era legalmente tenuta a provvedervi, ossia alla datrice di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 7).
Orbene, la conclusione pretorile secondo la quale la ricorrente non avrebbe fornito tale prova non è arbitraria non essendo contraria agli atti di causa.
Ne discende che anche su questo punto il ricorso, nel quale l’insorgente si limita a riproporre la propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie, a lei sicuramente più favorevole ma senza con ciò evidenziare i motivi per i quali quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 della __________ è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria