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16.1995.178 • TRAC TI 16.1995.178 Generato dall'IA

Debtor's Absence Due to Denied Continuance in Debt Collection Summary Proceeding

Numero d'incarto 16.1995.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a summary proceeding concerning debt collection, the lower court provisionally accepted the creditor's request to reject the debtor's opposition based on a signed amortization plan acknowledging the debt. The debtor appealed, arguing a violation of the right to be heard because her request for a continuance, submitted via fax the day before the hearing due to "unavoidable work commitments," was denied and she was consequently absent. The court dismissed the appeal, reasoning that the general procedural rules for continuances require timely requests supported by grave reasons enumerated in the statute, and the debtor's submission was both tardy and based on insufficient grounds ("work commitments") to warrant granting the delay, thereby making the debtor solely responsible for her non-appearance.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 387 cpv. 1 CPC, Art. 136 CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 136 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC; Debtor's Absence Due to Denied Continuance in Debt Collection Summary Proceeding: The debtor appealed, arguing a violation of the right to be heard because her request for a continuance, submitted via fax the day before the hearing due to "unavoidable work commitments," was denied and she was consequently absent. The court dismissed the appeal, reasoning that the general procedural rules for continuances require timely requests supported by grave reasons enumerated in the statute, and the debtor's submission was both tardy and based on insufficient grounds ("work commitments") to warrant granting the delay, thereby making the debtor solely responsible for her non-appearance.

Parole chiave

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incasso ritardi procedurali violazione dei diritti procedurali liquidazione sommaria del fallimento diritto di essere sentito assenza ingiustificata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles govern the procedure for the cassation appeal, which was rejected in the final order.

art. 148 CPC

This article was cited for the imposition of procedural costs against the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00178 · Lugano 22 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 31 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 settembre 1995 da

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 settembre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’236.- oltre accessori;

che quale titolo di credito l’istante ha prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti il 25 marzo 1994 a tenore del quale la convenuta si riconosce debitrice nei confronti dell’ istante dell’importo di complessivi fr. 9’509.75 oltre interessi, importo che si era impegnata a restituire mediante versamenti parziali di fr. 800.- da eseguirsi puntualmente per la fine del mese, pena l’esigibilità dell’intero credito;

che con invio raccomandato

29 settembre 1995 il primo giudice ha notificato alle parti la convocazione all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995;

che il 29 ottobre 1995 la convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza;

che con il presente gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni;

che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite,

diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e

fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi,Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile

ticinese, 1981, p. 183);

che in applicazione dell’art.

387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire;

che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);

che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;

che la mancata partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza;

che in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art.

136 cpv. 1 CPC;

che quindi la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza;

che stante la tardività della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza, il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art.

136 cpv. 3 CPC,

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

14 novembre 1995 della __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria