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16.1995.177 • TRAC TI 16.1995.177 Generato dall'IA

Appeal Regarding Annulment of Execution Based on Unproven Debt Compensation

Numero d'incarto 16.1995.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of an execution proceeding initiated against them, arguing that the debt had been extinguished through compensation with a claim arising from professional services, which had been transferred to them. The court rejected the appeal because, according to the relevant law, the debtor bears the burden of proving the extinguishment of the debt through documentary evidence; since the opposing party contested the existence and liquidity of the offsetting credit, which was based on a disputed expert opinion from prior proceedings, the documentation provided was insufficient to establish the compensation with the required certainty, thus upholding the lower court's dismissal of the request for annulment.

Regesto Legislator

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Art. 85 LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 372 CPC, Art. 123 cpv. 1 CO, Art. 387 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Annulment of Execution Based on Unproven Debt Compensation: The court rejected the appeal because, according to the relevant law, the debtor bears the burden of proving the extinguishment of the debt through documentary evidence; since the opposing party contested the existence and liquidity of the offsetting credit, which was based on a disputed expert opinion from prior proceedings, the documentation provided was insufficient to establish the compensation with the required certainty, thus upholding the lower court's dismissal of the request for annulment.

Parole chiave

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procedura di annullamento opposizione al precetto esecutivo credito contestato compensazione dei crediti azione di rivendicazione nel pignoramento bene impignorabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 85 LEF
The appeal was rejected as the appellant failed to prove debt extinction by way of set-off, as required by this article for annulling execution.
Art. 327 lett. g CPC
__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.
Art. 372 CPC
g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ammesso l’avvenuta compensazione con il credito oggetto della procedura esecutiva; dal punto di vista formale rimprovera al pretore di non avere applicato l’art. 372 CPC;
Art. 123 cpv. 1 CO
che spetta al debitore provare, mediante documenti, di essere al beneficio di un credito esigibile contro il procedente e di aver manifestato a quest’ultimo la sua intenzione di effettuare la compensazione (art. 123 cpv. 1 CO; JdT 1965 II 125);
Art. 387 CPC
372 CPC secondo il quale il pretore avrebbe dovuto rinviare le parti alla procedura accelerata, è errato poichè tale norma è limitata alla procedura di Camera di consiglio, mentre le istanze proposte in virtù dell’art. 85 LEF sono rette dagli art. 385 segg. CPC (cfr. art. 387 CPC);
Art. 148 CPC
This article was cited for ruling on the costs of the judgment.
art. 327 segg. CPC
These articles govern the appeal proceedings for cassation, which the court applied when rejecting the appeal.
TarLEF
This provision (Tariff of Legal Fees in Execution Matters) was cited for ruling on the costs of the judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 85 LEF

The appeal was rejected as the appellant failed to prove debt extinction by way of set-off, as required by this article for annulling execution.

art. 327 segg. CPC

These articles govern the appeal proceedings for cassation, which the court applied when rejecting the appeal.

art. 148 CPC

This article was cited for ruling on the costs of the judgment.

TarLEF

This provision (Tariff of Legal Fees in Execution Matters) was cited for ruling on the costs of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00177 · Lugano 23 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da

arch.__________ patr. __________ contro

la sentenza 31 ottobre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 settembre 1995 nei confronti di

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione no. __________dell’UEF di Locarno promossa nei suoi confronti dalla convenuta, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con rogito 2 giugno 1987 del notaio __________ la __________ ha acquistato dall’arch. __________ la quota di PPP __________ del fondo base no. __________ __________, gravata di un’ipoteca legale a favore del Comune di __________ a garanzia di contributi di canalizzazione per un importo di fr. 4’462.65, importo anticipato dall’acquirente e per la restituzione del quale ella ha promosso il 31 marzo 1993 un’azione giudiziaria nei confronti del venditore;

che con sentenza 24 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in accoglimento dell’istanza della __________, ha condannato l’arch. __________ al pagamento di fr. 4’462.65, rigettando definitivamente per tale importo l’opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

che sulla base di questa decisione, passata in giudicato, la __________ ha chiesto il proseguimento della procedura esecutiva d’incasso del suo credito sino all’avviso di pignoramento (esecuzione no. __________, doc. A);

che con istanza 27 settembre 1995 l’arch. __________ ha chiesto l’annullamento della procedura esecutiva sulla base dell’art. 85 LEF invocando l’estinzione del credito di controparte per avvenuta compensazione con un suo credito di fr. 4’809.-;

che la __________ è opposta all’istanza contestando l’avvenuta compensazione essendo il credito fatto valere dall’istante controverso, quindi non soggetto a compensazione;

che con il querelato giudizio il pretore ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’istante;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 novembre 1995 del presidente di questa Camera, l’arch. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ammesso l’avvenuta compensazione con il credito oggetto della procedura esecutiva; dal punto di vista formale rimprovera al pretore di non avere applicato l’art. 372 CPC;

che con osservazioni 4 dicembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;

che secondo l’art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto, egli può sempre ottenere dal giudice l’annullamento dell’esecuzione;

che nel caso di specie l’escusso solleva l’eccezione di estinzione del debito per avvenuta compensazione con un suo credito oggetto dell’atto di cessione del 18 luglio 1995 (doc. B) con il quale la ditta __________, __________ gli ha ceduto un credito di fr. 4’809.- che vantava nei confronti della __________ per prestazioni professionali inerenti la costruzione di posteggi sulla particella no. __________ __________

che la compensazione è una modalità di estinzione del debito e può, se documentata mediante documenti, legittimare l’annulla-mento dell’esecuzione (Brügger, SchKG Schweizerische Gerichtpraxis 1946-1984, N. 23 ad art. 85) acondizione che sia provata mediante documenti, non bastando la sua verosimiglianza;

che spetta al debitore provare, mediante documenti, di essere al beneficio di un credito esigibile contro il procedente e di aver manifestato a quest’ultimo la sua intenzione di effettuare la compensazione (art. 123 cpv. 1 CO; JdT 1965 II 125);

che in ogni caso, se ai fini dell’eccezione di estinzione del debito il debitore fa valere la compensazione e il creditore contesta il credito di controparte, la domanda di annullamento deve essere respinta ( Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, Band I 1984, § 22 Rz 3);

che contrariamente a quanto ritenuto dall’istante la documentazione versata all’incarto non è atta a dimostrare l’estinzione del credito di controparte per il mezzo della compensazione;

che il credito vantato dall’istante poggia sua una perizia giudiziaria, fatta allestire dal giudice nell’ambito della causa di merito per stabilire l’operato dello studio __________ e __________;

che, a prescindere dalla successiva cessione del credito, quella perizia non solo non è servita al pretore che non ha accolto gli argomenti dell’istante per altri motivi, ma risulta essere stata oggetto di vivace controversia fino alla fine di quel processo (cfr. allegato conclusionale di __________ del 10.3.1995, punto 5);

che quindi, non avendo l’istante fornito la prova liquida dell’estinzione del suo debito per compensazione, egli non può prevalersi dell’annullamento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF;

che il richiamo all’art.

372 CPC secondo il quale il pretore avrebbe dovuto rinviare le parti alla procedura accelerata, è errato poichè tale norma è limitata alla procedura di Camera di consiglio, mentre le istanze proposte in virtù dell’art. 85 LEF sono rette dagli art. 385 segg. CPC (cfr. art. 387 CPC);

che il ricorso, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere respinto,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

14 novembre 1995 dell’arch. __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria