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16.1995.168 • TRAC TI 16.1995.168 Generato dall'IA

Municipality v. Taxpayer (Enforcement Title Sufficiency for Tax Arrears)

Numero d'incarto 16.1995.168
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's rejection of an application to definitively dismiss an opposition to an enforcement order seeking municipal tax arrears, interest, and accessories, arguing the lower court wrongly deemed the submitted documentation insufficient as an executive title under LEF Art. 80. The appellate court reasoned that, because municipal tax assessment in the canton is derived from cantonal tax decisions which were final, and given the practical difficulty for municipalities to produce the actual tax bill, the submitted documentation—including the final cantonal tax assessment and inter-municipal allocation decision, coupled with a municipal calculation showing the applicable tax multiplier—was sufficient to establish the executive title for the undisputed tax amount and associated default interest, leading to the nullification of the lower court's decision and the definitive dismissal of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 81 LEF, Art. 326 cpv. 2 LT, Art. 243 vLT; Municipality v. Taxpayer (Enforcement Title Sufficiency for Tax Arrears): 80. The appellate court reasoned that, because municipal tax assessment in the canton is derived from cantonal tax decisions which were final, and given the practical difficulty for municipalities to produce the actual tax bill, the submitted documentation—including the final cantonal tax assessment and inter-municipal allocation decision, coupled with a municipal calculation showing the applicable tax multiplier—was sufficient to establish the executive title for the undisputed tax amount and associated default interest, leading to the nullification of the lower court's decision and the definitive dismissal of the opposition.

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale omissione del contribuente imposte comunali legittimazione del comune motivazione sufficiente accordo fiscale preliminare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 80 LEF
2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
This article was cited in the reasoning concerning the inadmissibility of new evidence presented with the appeal, although its application was not explicitly detailed in the final orders.
Art. 327 lett. g CPC
The challenged decision was annulled because the conditions of this provision were met for allowing the appeal.
Art. 81 LEF
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
Art. 326 cpv. 2 LT
222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art.
Art. 243 vLT
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
Art. 246 cpv. 1 vLT
che secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art.
Art. 162 LOC
che secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

The challenged decision was annulled because the conditions of this provision were met for allowing the appeal.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

This article was cited in the reasoning concerning the inadmissibility of new evidence presented with the appeal, although its application was not explicitly detailed in the final orders.

art. 148 CPC

This article was cited in the preamble to the decision regarding the assessment of costs for the lower court proceedings.

TarLEF

This regulation was cited in the preamble to the decision regarding the assessment of costs for the lower court proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00168 · Lugano 27 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da

__________ rappr. __________ contro

la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 agosto 1995 nei confronti di

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 agosto 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’563.65, importo corrispondente all’imposta comunale 1992 oltre interessi e accessori;

che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29 ottobre 1993 relativa all’imposta cantonale 1992 (doc. C), quella relativa al riparto intercomunale di imposta per il 1992 (doc. B), regolarmente passate in giudicato, il conteggio allestito dall’istante l’11 agosto 1995 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato” e altri due conteggi, uno contenente i dati di imposizione cantonale (doc. E) e l’altro il calcolo degli interessi di mora (doc. F);

che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF, in particolare non essendovi agli atti una decisione formale legittimante l’istante a procedere al prelievo dell’imposta comunale e non potendo a tal fine supplire i conteggi prodotti dall’istante in quanto non intimati al contribuente e non menzionando i rimedi di diritto;

che con il presente tempestivo gravame il __________ mento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;

che la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;

che l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;

che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

che secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);

che proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta d’imposta;

che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 29 ottobre 1993 relativa all’imposta cantonale 1992 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, e tantomeno la decisione di riparto intercomunale dell’imposta per il 1992, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;

che la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non potendo equiparare la documentazione agli atti a una bolletta comunale, ossia a un valido titolo esecutivo, non può essere condivisa;

che infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita ad opera del Centro cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;

che quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale e quella relativa al riparto inetrcomunale dell’imposta passate in giudicato che indicano l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 2’084.40 non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di imposta in vigore nel Comune di __________ nel 1992 (75%), dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;

che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.

219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;

che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;

che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art.

327 lett. g CPC;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

dichiara:

I. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

*1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano.*

*2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.*

II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria