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16.1995.165 • TRAC TI 16.1995.165 Generato dall'IA

Appeal of Summary Judgment Voided for Procedural Defect in Execution Proceeding

Numero d'incarto 16.1995.165
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a summary judgment which provisionally rejected their opposition to an execution proceeding concerning rent and ancillary charges under a lease agreement, where the lower court had found the lease constituted a valid recognition of debt and the appellant failed to appear at the hearing due to being abroad. The appellate court declared the appeal void because it failed to specify the required grounds for cassation as mandated by procedural rules, and further noted that the appeal would be unfounded on the merits as the underlying debt arising from the lease was explicitly stated as a joint and several obligation, allowing the creditor to proceed against only one debtor.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 143 cpv. 1 CO, Art. 144 cpv. 1 CO, Art. 313 cpv. 1 CPC; Appeal of Summary Judgment Voided for Procedural Defect in Execution Proceeding: The appellate court declared the appeal void because it failed to specify the required grounds for cassation as mandated by procedural rules, and further noted that the appeal would be unfounded on the merits as the underlying debt arising from the lease was explicitly stated as a joint and several obligation, allowing the creditor to proceed against only one debtor.

Parole chiave

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nullità procedurale motivi di cassazione audizione delle parti interpretazione della sentenza assemblea dei creditori vizi formali legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning that relates to the procedural failure leading to the nullity of the appeal.

art. 329 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning that relates to the nullity of the appeal due to failure to meet procedural requirements.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning regarding the court's power to reject the appeal summarily (though not explicitly used in the operative part, it explains the context of the decision).

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the applicability of art. 313 bis CPC to the cassation procedure.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general procedural framework governing the cassation proceedings.

art. 147 CPC

Cited as the basis for the court's decision regarding the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00165 · Lugano 14 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 30 ottobre 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 23 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 agosto 1995 da

__________ entrambi patr. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 agosto 1995 __________ e ____________________ hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificato-gli per il recupero di fr. 5’670.10, importo corrispondente al saldo delle pigioni e delle spese accessorie derivanti dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 9 marzo 1994 e rimaste insolute per il periodo da aprile 1994 al 31 marzo 1995;

che all’udienza di contraddittorio il convenuto non è comparso;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto il 9 marzo 1994 dal convenuto unitamente a __________, ha accolto l’istanza;

che con scritto 30 ottobre 1995 __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio poichè assente all’estero;

che giusta l’art. 329 cpv.

2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella concreta fattispecie lo scritto 30 ottobre 1995 di __________, con il quale si limita a chiedere il riesame della sentenza pretorile non adempie ai requisiti sopra menzionati, né permette di individuare motivi di cassazione riferibili all’art.

327 CPC donde la nullità del ricorso (art. 329 cpv. 3 CPC);

che in ogni caso anche nel merito il ricorso si rileverebbe infondato nella misura in cui il ricorrente sembra eccepire di non essere il solo debitore della pretesa posta in esecuzione stante la sottoscrizione del contratto di locazione unitamente a __________

che infatti, come risulta dal contratto, __________ e __________ si sono impegnati a rispondere solidalmente per ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal medesimo, con particolare riferimento al pagamento della pigione e delle spese accessorie;

che con la sottoscrizione di quest’impegno essi si sono obbligati nei confronti dei creditori a rispondere singolarmente per l’intero ammontare del debito (art. 143 cpv. 1 CO), ragione per la quale il creditore può, a sua scelta, procedere nei confronti di un solo debitore (art. 144 cpv. 1 CO), ferma restando la possibilità per quest’ultimo di rivalersi nei confronti del condebitore per la sua parte;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 30 ottobre 1995 __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria