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16.1995.163 • TRAC TI 16.1995.163 Generato dall'IA

Plaintiff's Representative's Lack of Cantonal Registration Vitiates Claim

Numero d'incarto 16.1995.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A suit seeking payment of a monetary claim was dismissed by the lower court via a striking order because the representative for the plaintiff was not registered in the canton's register of legal trainees, which the court deemed a necessary procedural prerequisite for representation. The appellate court rejected the appeal for cassation, reasoning that under the relevant cantonal law, legal trainees are only permitted to conduct legal representation under the supervision of a lawyer within the canton after being formally admitted and listed in the local practitioners' register, making the representative's lack of cantonal registration a fatal defect to their standing to sue, irrespective of any authorization they might possess elsewhere.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 97 cifra, Art. 64 CPC, Art. 64 cpv. 3 CPC; Plaintiff's Representative's Lack of Cantonal Registration Vitiates Claim: The appellate court rejected the appeal for cassation, reasoning that under the relevant cantonal law, legal trainees are only permitted to conduct legal representation under the supervision of a lawyer within the canton after being formally admitted and listed in the local practitioners' register, making the representative's lack of cantonal registration a fatal defect to their standing to sue, irrespective of any authorization they might possess elsewhere.

Parole chiave

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difetto di legittimazione notificazione della pretesa rappresentanza legale condanna al pagamento pecuniario autorizzazione ad agire vizio di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 15 CPC
Art. 329 cpv. 2 lett. d CPC
che per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv.
Art. 327 lett. g CPC
che nella fattispecie, il titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame è quello dell’errata applicazione di norme di diritto formale, violazione sanzionata dall’art. 327 lett. g CPC: da qui la ricevibilità del ricorso;
Art. 97 cifra
che la legittimazione del rappresentante della parte è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);
Art. 64 CPC
che per l’art. 64 CPC quali patrocinatori possono fungere, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, anche i praticanti ai quali è concesso di esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato presso il quale esercitano la pratica (art.
Art. 64 cpv. 3 CPC
64 CPC quali patrocinatori possono fungere, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, anche i praticanti ai quali è concesso di esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato presso il quale esercitano la pratica (art. 64 cpv. 3 CPC);
Art. 3 RAvv
che la Camera per l’avvocatura e il notariato, se sono dati i presupposti, ammette il richiedente alla pratica legale e ne fa menzione nell’elenco dei praticanti (art. 3 RAvv);
Art. 8 cpv. 2 RAvv
3 CPC e con l’art. 8 cpv. 2 RAvv;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the reference to the cassation appeal procedure, which leads to the dismissal of the appeal.

art. 148 CPC

Cited as the basis for determining the costs associated with the judgment.

LTG

Cited as the basis for determining costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00163 · Lugano 20 agosto 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 1995 presentato nella forma dell’appello da

__________ patr. __________ contro

il decreto di stralcio 23 ottobre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1995 nei confronti di

__________ patr. dallo studio legale __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’856.80 oltre accessori, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato decretando la nullità dell’istanza per mancanza di un presupposto processuale quale la legittimazione del rappresentante,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 giugno1995 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’856.80 oltre accessori;

che in sede di contraddittorio la convenuta ha eccepito in limine litis la carenza di legittimazione del rappresentante legale dell’istante nella persona del lic. iur __________ in quanto non iscritto nell’Albo dei praticanti del Cantone Ticino;

che con decreto 23 ottobre 1995 il primo giudice, accertata la carenza di legittimazione del lic.iur__________, ha stralciato la causa dai ruoli, considerata la nullità di tutti gli atti processuali;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quel ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla carenza di legittimazione processuale del lic.iur. __________, esclusione che a dire del ricorrente non trova riscontro in nessuna norma di legge;

che per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);

che nella fattispecie, il titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame è quello dell’errata applicazione di norme di diritto formale, violazione sanzionata dall’art. 327 lett. g CPC: da qui la ricevibilità del ricorso;

che la legittimazione del rappresentante della parte è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);

che controversa nella fattispecie è la legittimazione quale rappresentante dell’istante del lic. iur. __________, praticante presso lo studio legale dell’avv. __________;

che per l’art. 64 CPC quali patrocinatori possono fungere, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, anche i praticanti ai quali è concesso di esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato presso il quale esercitano la pratica (art. 64 cpv. 3 CPC);

che per poter svolgere la pratica legale il praticante deve fare istanza scritta alla Camera per l’avvocatura e il notariato allegando in originale i documenti che comprovano l’adempimento delle condizioni enumerate all’art. 1 del Regolamento di applicazione della Legge sull’avvocatura;

che la Camera per l’avvocatura e il notariato, se sono dati i presupposti, ammette il richiedente alla pratica legale e ne fa menzione nell’elenco dei praticanti (art. 3 RAvv);

che solo previa iscrizione in quest’elenco il praticante può compiere atti di patrocinio in conformità con l’art. 64 cpv. 3 CPC e con l’art. 8 cpv. 2 RAvv;

che, in altre parole, la rappresentanza processuale da parte di praticanti non dipende esclusivamente - come pretende la ricorrentedall’autorizzazione alla stessa attività conferita all’avvocato di pratica, ma è regolata da specifiche norme;

che tali norme concernono però esclusivamente la pratica legale presso uno studio del Canton Ticino, come si deduce dall’art. 4 LAvv;

che pertanto appare irrilevante che il lic.iur. __________ sia autorizzato alla rappresentanza dalla Commissione di sorveglianza sugli avvocati del Canton __________ (già perché verosimilmente tale permesso potrebbe concernere il solo territorio __________, né se ne conoscono i presupposti sostanziali d’ottenimento), così come è indifferente il fatto che l’avv. __________ possa esercitare nel nostro Cantone, pur tenendo lo studio a __________;

che nella fattispecie al lic.iur. __________, non iscritto nell’albo dei praticanti del Cantone Ticino, difetta pertanto la legittimazione al patrocinio di parte;

che il ricorso, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 31 ottobre 1995 __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________ - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria