Municipality v. Debtor: Validity of Municipal Calculation as Executive Title for Tax Arrears
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision to reject the definitive lifting of an opposition to an execution proceeding initiated for the collection of municipal tax arrears, where the lower court deemed the submitted documentation—a final cantonal tax assessment and a corresponding municipal calculation—insufficient as an executive title under the relevant law. The appellate court reasoned that since the cantonal tax assessment was final and formed the undisputed basis for the municipal tax, and given the practical difficulty for the municipality to produce the original tax bill (often prepared by a cantonal center), the submitted municipal calculation, which detailed the base tax and the applicable multiplier, constituted a valid executive title, especially since the debtor had failed to contest the quantum at the prior hearing, thus leading to the annulment of the lower decision and the granting of the definitive lifting of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 81 LEF, Art. 326 cpv. 2 LT, Art. 243 vLT; Municipality v. Debtor: Validity of Municipal Calculation as Executive Title for Tax Arrears: The appellate court reasoned that since the cantonal tax assessment was final and formed the undisputed basis for the municipal tax, and given the practical difficulty for the municipality to produce the original tax bill (often prepared by a cantonal center), the submitted municipal calculation, which detailed the base tax and the applicable multiplier, constituted a valid executive title, especially since the debtor had failed to contest the quantum at the prior hearing, thus leading to the annulment of the lower decision and the granting of the definitive lifting of the opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe final decision explicitly cites this article as the basis for annulling the appealed judgment.
This procedural rule is cited for the imposition of costs in the first instance judgment replacement.
This rule is cited concerning costs applicable to the execution proceedings (though not specified as Art. 66 LTF/BGG, it is explicitly mentioned alongside Art. 148 CPC for costs).
Testo completo
Incarto n. 16.95.00162 · Lugano 19 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 presentato da
__________ rappr. __________ contro
la sentenza 19 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 luglio 1995 nei confronti di
__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’567.25, importo corrispondente all’imposta comunale 1987 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29 novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987-88 (doc. B), regolarmente passata in giudicato, e il conteggio allestito dall’istante il 27 luglio 1993 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato”;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF, in particolare non menzio-nando il doc. C i rimedi di diritto nonchè l’attestazione del passaggio in giudicato;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;
che la documentazione prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità e autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;
che secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 29 novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987 - 88 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’ imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;
che la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non potendo equiparare il conteggio di cui al doc. C a una bolletta comunale in quanto carente dei mezzi di impugnazione nonchè dell’attestazione di passaggio in giudicato, non può essere condivisa;
che infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita a opera del Centro cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;
che quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato, un conteggio simile a quello che ci occupa, conteggio sul quale figurano tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta, ossia l’ammontare dell’ imposta cantonale base (fr. 3’827.90 non più contestabile), nonchè il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1987 (80%);
che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;
che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art.
327 lett. g CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
*1. L’istanza è accolta.*
*Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.*
*2. La tassa di fr. 60.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.*
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________ - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria