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16.1995.160 • TRAC TI 16.1995.160 Generato dall'IA

Heirs' Representation Defect Reopens Fee Dispute

Numero d'incarto 16.1995.160
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Members of an heir community were sued for unpaid professional fees, and the first judge upheld the claim after finding the defendants precluded from contesting it because they were not validly represented at the hearing by an individual who lacked the required standing to represent them in court. The appellate court accepted the appeal, reasoning that because the lack of a representative's proper authorization constitutes a procedural prerequisite defect, the proper remedy under the law is to grant the party a deadline to cure the defect rather than concluding preclusion, as the latter implies a tacit disinterest that was belied by the immediate appeal. Consequently, the judgment was annulled and the case was remanded for further proceedings to allow the defendants to present their defense.

Regesto Legislator

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Art. 329 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 64 CPC, Art. 64bis CPC, Art. 97 cpv. 4 CPC, Art. 99 cpv. 3 CPC; Heirs' Representation Defect Reopens Fee Dispute: The appellate court accepted the appeal, reasoning that because the lack of a representative's proper authorization constitutes a procedural prerequisite defect, the proper remedy under the law is to grant the party a deadline to cure the defect rather than concluding preclusion, as the latter implies a tacit disinterest that was belied by the immediate appeal. Consequently, the judgment was annulled and the case was remanded for further proceedings to allow the defendants to present their defense.

Parole chiave

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legittimazione attiva degli eredi riattivazione del procedimento vizio di procedura onorario termine processuale perentorio cessione delle pretese della massa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

The main ground for accepting the appeal was the violation of the appellants' right to be heard, as cited in the reasoning leading to the request for cassation.

art. 99 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify why the lower court erred by not allowing the party to remedy the defect in representation, which informs the decision to annul and remit the case.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general framework for the cassation appeal accepted in order 1.

art. 148 CPC

Cited for the allocation of costs applicable to the judgment.

vigente LTG

Cited in relation to the imposition of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00160 · Lugano 31 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 presentato da

__________ formanti la __________ contro

la sentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza

24 agosto 1995 da

avv.__________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’918.20 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 agosto 1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________, __________ e __________, quali membri della comunione ereditaria del defunto __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’918.20 a saldo della nota d’onorario emessa per il patrocinio nell’ambito della vertenza che li opponeva a __________ ;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovate le prestazioni fatturate dall’istante rimaste incontestate dalla parte convenuta che all’ udienza di contraddittorio non era validamente rappresentata; che infatti il segretario assessore ha considerato i convenuti non debitamente rappresentati dall’ing. __________ marito della signora __________;

che con il presente tempestivo gravame i convenuti sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver potuto far valere le loro ragioni a sostegno della contestazione del credito di controparte;

che con osservazioni 10 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;

che per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte, occorre rilevare che ancorchè i ricorrenti non indichino il motivo di cassazione che intendono invocare (art.329 CPC), il ricorso non deve essere considerato nullo potendosi evincere dal suo contesto almeno una censura, ossia quella della violazione del

diritto di essere sentiti degli insorgenti (art. 327 lett. e CPC);

che nella concreta fattispecie il primo giudice ha concluso alla preclusione della parte convenuta in quanto non validamente rappresentata all’udienza di contraddittorio;

che a prescindere dalla rappresentanza processuale esercitata dagli avvocati ammessi al libero esercizio e dalle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), è data facoltà di rappresentare in giudizio altre persone solo nei limiti delle eccezioni contemplate dall’art. 64bis CPC;

che se è vero che all’ing. __________ seppur in possesso di regolare procura scritta, difettava la legittimazione a rappre-sentare in giudizio i membri della comunione ereditaria fu __________, è altrettanto vero che la conclusione del primo giudice di ritenere preclusa la parte convenuta è irrita;

che infatti, difettando un presupposto processuale - nel caso concreto la legittimazione del rappresentante dei convenuti (art. 97 cpv. 4 CPC) - la legge offre al giudice la competenza di assegnare alla parte un termine per sanare il difetto qualora ciò possa essere fatto entro un breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC);

che concludendo per contro alla nullità della comparsa, il giudice è andato oltre le intenzioni del legislatore in merito alla preclusione della parte convenuta (art. 169 CPC);

che infatti quell’istituto - cui il segretario assessore ha fatto ricorso in questo caso - presuppone il tacito disinteresse della parte, circostanza il cui contrario è stato dimostrato dai convenuti, ancorchè in modo irrito;

che quindi la decisione del giudice di non aver permesso ai convenuti di sanare il vizio di rappresentanza deve essere censurata poichè così facendo la parte convenuta è stata privata della possibilità di esprimersi sul contenuto dell’istanza ciò che comporta l’attualità del motivo di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC;

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinchè indica un ulteriore contraddittorio;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

18 ottobre 1995 __________, __________ e __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda come ai considerandi.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, anticipati dai ricorrenti, vanno poste a carico della controparte che rifonderà ai ricorrenti fr. 80. quale indennità di questa sede.

3. Intimazione a.

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria