Creditor's Appeal Rejected Due to Lack of Identity in Enforcement Title
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the definitive rejection of an objection to an enforcement order seeking recovery of social security contributions, but the lower court dismissed the request because the submitted enforcement title did not show identity between the debtor named in the title and the debtor named in the enforcement proceedings. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the appellant claimed the difference was merely a name change that occurred before the enforcement proceedings began, the required documentation to substantiate this claim was presented for the first time in the cassation appeal and must therefore be excluded as new evidence under procedural rules, meaning the lack of a valid enforceable title based on the existing record justified rejecting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 80 LEF, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Creditor's Appeal Rejected Due to Lack of Identity in Enforcement Title: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while the appellant claimed the difference was merely a name change that occurred before the enforcement proceedings began, the required documentation to substantiate this claim was presented for the first time in the cassation appeal and must therefore be excluded as new evidence under procedural rules, meaning the lack of a valid enforceable title based on the existing record justified rejecting the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence/claims presented in the appeal, which supports the ultimate rejection of the appeal on the merits.
Cited as the basis for the Court's ability to decide the rejection of the appeal with short reasoning without notifying the counterparty.
Cited as the basis for applying Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Cited generally in relation to the procedure for the cassation appeal.
Cited as the basis for ordering the costs of the current proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00158 · Lugano 19 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995 nei confronti di
__________ rappr. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 agosto 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla convenuta per il periodo 1991-93;
che all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei confronti della convenuta;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale;
che la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta;
che nella concreta fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________ prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante sul PE, ossia la __________
che l’eccezione sollevata solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse avvio alla presente procedura esecutiva;
che di conseguenza la sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione agli atti, deve essere confermata;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 17 ottobre 1995 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria