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16.1995.142 • TRAC TI 16.1995.142 Generato dall'IA

Execution Opposition Rejected Due to Documented Pre-Judgment Payments

Numero d'incarto 16.1995.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual sought the definitive rejection of an opposition to an execution proceeding based on a court ruling awarding unpaid salary and pro-rata thirteenth month's salary; the lower court rejected the claim, finding that the debtor had proven the debt was extinguished through documented payments made prior to the issuance of the executive title. The appellate court upheld the rejection, reasoning that while the statute generally requires proof of payment *after* the title's issuance, the payments made by the opposing party were sufficiently documented and covered the awarded amount, concluding that the appeal attempting to strictly enforce the timing requirement constituted an abuse of rights since the payment in question had been anticipated in the underlying judgment concerning one component of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 148 CPC; Execution Opposition Rejected Due to Documented Pre-Judgment Payments: The appellate court upheld the rejection, reasoning that while the statute generally requires proof of payment *after* the title's issuance, the payments made by the opposing party were sufficiently documented and covered the awarded amount, concluding that the appeal attempting to strictly enforce the timing requirement constituted an abuse of rights since the payment in question had been anticipated in the underlying judgment concerning one component of the claim.

Parole chiave

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prova di pagamento arretrati di salario tredicesima opposizione al precetto esecutivo eccezioni processuali azione di rivendicazione nel pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was cited in the preamble as the ground for the cassation appeal, justifying the court's review, although the appeal was ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article governed the imposition of court costs (tasse e spese) following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00142 · Lugano 13 febbraio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 settembre 1995 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________ contro

la sentenza 29 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 gennaio 1995 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 13 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla sua ex datrice di lavoro, la ditta __________, al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’182.75.

Quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del Tribunale di appello con la quale la convenuta è stata condannata a versargli l’importo di fr. 4’112.60 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 1993 a saldo delle sue pretese salariali, ossia:

- come tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1.1. al 30.9.1993 fr. 2’711.80

- come salario e tredicesima pro rata per il successivo mese di ottobre, dedotto quanto percepito dall’AD fr. 1’400.80

L’importo posto in esecuzione, pari a fr. 2’182.745, corrisponde all’importo riconosciuto dalla seconda istanza (fr. 4’112.60), dedotti gli oneri sociali (fr. 304.70) che la convenuta si è impegnata a versare direttamente agli istituti sociali interessati (doc. 4) e le ripetibili riconosciute alla convenuta con la sentenza citata per complessivi fr. 1’500.-, nonchè l’importo di fr. 125.15 versato dalla convenuta il 25 ottobre 1994.

All’udienza di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’estinzione del debito per avvenuto pagamento.

2. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dalla convenuta.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale ritenendo comprovata da parte della convenuta l’eccezione di estinzione del debito.

Con osservazioni 12 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).

Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata.

Nella concreta fattispecie, la sentenza 5 luglio 1994 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, prodotta

dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, costituisce un valido titolo esecutivo.

6. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF di fronte ad un titolo esecutivo l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza. L’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplicemente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 143).

La conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta avrebbe fornito la prova di aver estinto il suo debito nei confronti dell’istante non può essere censurata poichè conforme alle risultanze istruttorie.

Infatti, dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. 6 e 7 si evince che la ditta __________ ha versato all’istante l’importo di fr. 2’216.20 il 30 dicembre 1993 e fr. 125.15 in data 25 ottobre 1994, per un totale di fr. 2’341.35.

Ora, ded ucendo dall’importo riconosciuto all’istante con sentenza 5 luglio 1994 (fr. 4’112.60) l’ulteriore somma di fr. 304.70, corrispondente agli oneri sociali, e considerando l’avvenuta compensazione con il credito della convenuta a titolo di ripetibili di fr. 1’500.-, si deve concludere che la convenuta ha provato di aver effettivamente soluto il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi di mora riconosciuti a favore di quest’ultimo.

7. In questa sede, il ricorrente non sostiene che controparte avrebbe omesso il versamento litigioso, ma incentra la sua censura sul fatto che comunque esso sarebbe avvenuto prima dell’emanazione della sentenza da parte della Seconda Camera civile. In tal modo il ricorso finisce per costituire abuso di diritto.

L’abuso di diritto, rilevabile d’ufficio in ogni stadio della proce-dura (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 335), si realizza nel caso concreto nel fatto che l’istante persista nell’evocare il significato letterale dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che effettivamente contempla nelle eccezioni proponibili dall’escusso quella del pagamento dopo l’emanazione del titolo esecutivo, nonostante abbia percepito l’importo litigioso prima ancora di dare avvio alla procedura esecutiva.

Infatti, nella sentenza pretorile 25 aprile 1994, su questo punto confermata dalla seconda istanza, il riconoscimento all’istante dell’importo di fr. 2’711.80 a titolo di tredicesima mensilità era subordinato al fatto - incertoche il pagamento non fosse nel frattempo intervenuto (cfr. considerando n.8).

8. Tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede ricorsuale, è pure la censura secondo la quale non vi sarebbe la prova che il versamento litigioso, operato dalla convenuta mediante bonifico bancario del 30 dicembre 1993, si riferirebbe alla tredicesima.

Ne discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’insorgente, deve essere confermato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

11 settembre 1995 ____________________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria