Invoice Payment Dispute and Procedural Deficiencies in Cassation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the annulment of a lower court decision that had upheld a claim for payment of an outstanding invoice (fr. 1'361.- plus accessories) for interior furnishing and restoration work, granted because the appellant failed to appear at hearings and offered no contestation. The reviewing court declared the appeal void because it failed to specify any grounds for cassation as required by law, and further, it could not consider arguments raised for the first time on appeal that related to facts or exceptions not previously introduced, particularly since the appellant essentially admitted owing the claimed amount for the work performed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC; Invoice Payment Dispute and Procedural Deficiencies in Cassation Appeal: 1'361.- plus accessories) for interior furnishing and restoration work, granted because the appellant failed to appear at hearings and offered no contestation. The reviewing court declared the appeal void because it failed to specify any grounds for cassation as required by law, and further, it could not consider arguments raised for the first time on appeal that related to facts or exceptions not previously introduced, particularly since the appellant essentially admitted owing the claimed amount for the work performed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null because it did not comply with the formal requirements for a cassation appeal as specified in this article.
This article was cited for the allocation of costs for the current proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00139 · Lugano 14 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 ottobre 1994 da
__________
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 1’361.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 ottobre 1994 __________, specializzato in arredamenti interni, restauri nonchè pavimentazioni, ha convenuto in giudizio la ____________________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’361.- a saldo della fattura emessa il 15 luglio 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno stabile in Via __________ a __________ che alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito di parte istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha formulato osservazioni, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria