Appeal Dismissed for Lack of Cassation Grounds and Documentary Evidence in Rent Arrears Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the full rejection of a lower court decision that had provisionally upheld an opposition to execution proceedings for rent arrears, interest, and damages, limiting the admitted debt to CHF 2,300 based on the appellant's partial acknowledgment during conciliation. The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to specify the grounds for cassation as required by procedural rules, merely reiterating prior arguments, and because the appellant failed to provide documentary evidence (like the lease contract) to substantiate the debt beyond the acknowledged amount, leading to the ruling that the appeal was manifestly inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 147 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Lack of Cassation Grounds and Documentary Evidence in Rent Arrears Dispute: The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to specify the grounds for cassation as required by procedural rules, merely reiterating prior arguments, and because the appellant failed to provide documentary evidence (like the lease contract) to substantiate the debt beyond the acknowledged amount, leading to the ruling that the appeal was manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles govern the procedure for the appeal (ricorso) which the court applied when pronouncing the nullity of the appeal.
This article concerning costs was cited in the grounds for the decision and applied in the second order regarding the imposition of costs.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00136 · Lugano 6 settembre 1995/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 30 agosto 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimento promossa con istanza 22 giugno 1995 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 giugno 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’040.60 oltre accessori, importo corrispondente alle pretese derivanti dal rapporto di locazione che vincolava le parti (pigioni scadute, spese accessorie, risarcimento danni);
che in sede di contraddittorio __________ ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 2’300.-;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 2’300.-, importo che il conduttore ha riconosciuto di dovere alla controparte all’udienza del 12 giugno 1995 dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, ha accolto l’istanza limitatamente a quest’importo non sussistendo per la rimanenza un valido titolo di riconoscimento di debito;
che con lettera 30 agosto 1995 __________, giusitifcando la sua assenza dal contraddittorio per motivi di forza maggiore, insorge contro il predetto giudizio chiedendo l’integrale accoglimento della sua istanza previo riesame della fattispecie;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che in concreto dallo scritto 30 agosto 1995 con il quale l’insorgente si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato;
che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante non ha prodotto alcun documento (contratto di locazione o altro scritto) dal quale poter dedurre l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che la stessa conclusione s'imporrebbe anche per quanto attiene agli interessi di mora, riconosciuti dal giudice la tasso legale del 5%, non avendo le parti concluso una diversa pattuizione (art. 104 cpv. 1 e 2 CO);
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 30 agosto 1995 __________ è nullo.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria