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16.1995.134 • TRAC TI 16.1995.134 Generato dall'IA

Enforcement Procedure Appeal Dismissed for Formal Defects and Unfounded Merits

Numero d'incarto 16.1995.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought review of a lower court's decision that upheld the definitive rejection of their opposition to an enforcement procedure based on a final judgment, with the appellant claiming they could not attend the rescheduled hearing due to being on vacation during the construction industry break. The court dismissed the appeal because the submission failed to meet the formal requirements of a cassation appeal, lacking specified factual and legal grounds, and furthermore, the appeal was deemed substantively unfounded as the lower court correctly upheld the execution given the valid enforceable title and the appellant's failure to appear without offering a valid defense, noting that rescheduling the hearing for the summary proceeding was procedurally correct and that it is the individual's responsibility to ensure receipt of mail regarding such proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 387 cpv. 1 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 147 CPC, TarLEF; Enforcement Procedure Appeal Dismissed for Formal Defects and Unfounded Merits: The court dismissed the appeal because the submission failed to meet the formal requirements of a cassation appeal, lacking specified factual and legal grounds, and furthermore, the appeal was deemed substantively unfounded as the lower court correctly upheld the execution given the valid enforceable title and the appellant's failure to appear without offering a valid defense, noting that rescheduling the hearing for the summary proceeding was procedurally correct and that it is the individual's responsibility to ensure receipt of mail regarding such proceedings.

Parole chiave

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procedura esecutiva vizi di forma opposizione esame nel merito motivi di cassazione controllo della procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision refers to the general procedural rules for the appeal which the court applied in rejecting the appeal in order 1.

art. 147 CPC

This article regarding costs was cited in the context of the court's final order concerning the assessment of expenses.

TarLEF

This provision concerning legal fees was cited in the context of the court's final order concerning the assessment of expenses.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00134 · Lugano 6 settembre 1995/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 1995 presentato da

__________ contro

la sentenza 16 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1995 da

__________ rappr. da __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 25 luglio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’365.30 oltre accessori, importo al pagamento del quale il convenuto è stato condannato con sentenza 2 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 2 maggio 1995 regolarmente cresciuta in giudicato e alla quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza indetta per il contradditorio;

che con scritto 28 agosto 1995, indirizzato alla Pretura di Locarno-Campagna e trasmesso per competenza a questa Camera, __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio -rinviato dal 9 al

16 agostopoichè assente durante le ferie dell'edilizia;

che giusta l’art. 329 cpv.

2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella concreta fattispecie lo scritto 28 agosto 1995 di __________, con il quale si limita a chiedere il riesame della sentenza pretorile non avendo potuto far valere le proprie ragioni all’udienza indetta per il contradditorio, non adempie ai requisiti sopra menzionati;

che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato là dove rimprovera al pretore di aver rinviato l’udienza ad una data troppo vicina a quella inizialmente prevista;

che infatti, rinviando l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art.

387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine;

che va comunque rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);

che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui implicitamente allude il ricorrentenon è stato violato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 28 agosto 1995 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria