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16.1995.121 • TRAC TI 16.1995.121 Generato dall'IA

Tenant Withdraws Appeal in Rent Dispute, Court Strikes Case and Awards Costs

Numero d'incarto 16.1995.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a dispute concerning unpaid rent and damages following a lease agreement, where a lower court had partially upheld the landlord's claim for CHF 3,980, the reviewing court dismissed the tenant's appeal for annulment based on alleged errors of law and arbitrary evidence assessment because the appellant subsequently communicated the withdrawal of their appeal; consequently, the court struck the appeal from the record and ordered the appellant, as the withdrawing party, to bear the costs of the cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 CPC, Art. 148 CPC; Tenant Withdraws Appeal in Rent Dispute, Court Strikes Case and Awards Costs: che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995.

Parole chiave

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pigione del locatario procedura di annullamento pretesa abusiva del locatore quantificazione del danno validità della disdetta di locazione ritiro delle conclusioni civili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

Used to justify the removal of the appeal proceedings from the roll due to the appellant's withdrawal.

art. 148 CPC

Applied to determine that the costs of the appeal proceedings remain with the appellant (the withdrawing party).

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00121 · Lugano 19 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 presentato da

__________ rappr. da __________ Contro

la sentenza 16 giugno 1995 del Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 9 maggio 1995 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’542.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 maggio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’542.-, importo corrispondente al canone di locazione rimasto insoluto per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 nonchè al risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, pretesa alla quale il convenuto si è opposto;

che con sentenza 16 giugno 1995 il primo giudice, accertata l’esistenza di un contratto di locazione e il conseguente obbligo a carico del convenuto di provvedere al pagamento delle pigioni scadute (fr. 3’200.-) nonchè al risarcimento dei danni cagionati nell’appartamento e accertati dal primo giudice in fr. 780.-, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3’980.-;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ chiede l’annulla-mento del giudizio di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;

che con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;

che con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.

352 CPC);

che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);

che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli per desistenza del ricorrente.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria