Bodywork Fee Dispute and Evidentiary Rulings Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision which granted a claim for payment of outstanding fees for bodywork services performed on a vehicle and rejected the debtor's objection to the payment order, with the appellant contesting their passive legitimacy and alleging a violation of the right to be heard due to the refusal of evidence regarding the service of account statements. The appellate court rejected the appeal because the requested evidence regarding service of documents was not shown to have been properly proposed at the hearing and was deemed irrelevant given a letter from the appellant acknowledging the invoice and payment recall, and further concluded that the lower court's finding of the debt was sufficiently proven by documentary evidence, particularly the acknowledgment of the invoice and intent to pay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 294 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 147 CPC, art. 327 segg. CPC; Bodywork Fee Dispute and Evidentiary Rulings Appeal: The appellate court rejected the appeal because the requested evidence regarding service of documents was not shown to have been properly proposed at the hearing and was deemed irrelevant given a letter from the appellant acknowledging the invoice and payment recall, and further concluded that the lower court's finding of the debt was sufficiently proven by documentary evidence, particularly the acknowledgment of the invoice and intent to pay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles establish the basis for the review procedure, under which the appeal was rejected.
This article governs the imposition of court costs, which were charged to the appellant.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00120 · Lugano 11 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1995 presentato da
__________ contro
la sentenza 19 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da
__________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’894.40 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 settembre 1994 la __________ fu __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’894.40 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 16 novembre 1993 per lavori di carrozzeria eseguiti sulla vettura BMW targata __________;
che in sede di contraddittorio la parte convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la propria legittimazione passiva;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute infondate in quanto non comprovate le eccezioni sollevate dalla convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art.
327 lett. e) e g) CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita rifiutando l’assunzione di una prova richiesta, ossia quella dell’effettiva intimazione degli estratti conto da controparte; nel merito l’insorgente rimprovera al pretore di aver erroneamente concluso alla sussistenza del credito fatto valere dall’istante nonostante questo non sia stato comprovato;
che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, occorre rilevare che dal verbale d’udienza 14 febbraio 1995, udienza durante la quale le parti avrebbero dovuto proporre i mezzi di prova a sostegno delle loro rispettive posizioni (art. 294 cpv. 2 CPC), nulla si evince in merito alla richiesta di ulteriori prove - quali quelle dell’effettiva intimazione degli estratti conto di cui ai doc. C, D e E - da parte della convenuta la quale ha sottoscritto il verbale senza nulla eccepire; già per questo motivo l’insorgente non può prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una prova che non risulta neppure essere stata proposta;
che abbondanzialmente va rilevato che il rifiuto di una prova può costituire violazione del diritto di essere sentito unicamente qualora la prova richiesta sia rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 11), ciò che non risulta essere il caso in concreto in considerazione del tenore dello scritto 7 luglio 1993 (doc. B) nel quale la convenuta fa esplicito riferimento alla fattura litigiosa e ad un richiamo di pagamento, dimostrando così di aver ricevuto questi documenti;
che la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova della propria pretesa è destituita di fondamento ritenuto che il perfezionamento di un negozio giuridico quale quello che ci occupa (contratto di appalto) non sottostà ad alcuna forma e può quindi desumersi, come in concreto, da un insieme di atti e circostanze;
che le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare la fattura 16 novembre 1993 e lo scritto 7 luglio 1994 nel quale la convenuta - riferendosi ad un richiamo di pagamento di questa fattura - conferma la propria disponibilità a voler procedere al pagamento della stessa avendo a tal fine già intrapreso i passi necessari presso il suo istituto di credito (cfr. punto 2, doc. B);
che già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dalla ricorrente;
che alla luce di quanto sopra esposto l’operato del primo giudice non può essere censurato in relazione a nessun titolo di cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 26 giugno 1995 __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.-
sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria