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16.1995.116 • TRAC TI 16.1995.116 Generato dall'IA

Physiotherapy Payment, Interest, and Cost Allocation Appeal

Numero d'incarto 16.1995.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant sought payment for nine physiotherapy sessions, but the lower court awarded only for five sessions (CHF 360), leading to an appeal challenging the denial of late payment interest and the cost allocation. The court ruled that since the defendant was demonstrably late in payment following the invoice, interest at the legal rate of 5% was due from the date of the initial payment reminder, finding the lower court's omission of interest an incorrect application of the law, and consequently reallocated the costs proportionally based on each party's degree of success (4/9 to the claimant, 5/9 to the defendant).

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 102 CO, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Physiotherapy Payment, Interest, and Cost Allocation Appeal: The court ruled that since the defendant was demonstrably late in payment following the invoice, interest at the legal rate of 5% was due from the date of the initial payment reminder, finding the lower court's omission of interest an incorrect application of the law, and consequently reallocated the costs proportionally based on each party's degree of success (4/9 to the claimant, 5/9 to the defendant).

Parole chiave

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pagamento di interessi ripartizione delle spese copertura della fisioterapia mancato anticipo delle spese risarcimento del danno alla persona spese mediche Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles relate to the cassation appeal procedure, which resulted in the appeal being accepted (Art. 1, Section I of the dispositive).

art. 148 CPC

This article governs the apportionment of judicial costs and indemnities between the parties based on their degree of success, which is applied in order 2 of Section I of the dispositive.

LTG

This article is cited generally in the preamble to the decision (alongside CPC articles) regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00116 · Lugano 15 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 7 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 1° dicembre 1993 nei confronti di

__________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 650.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, limitatamente a fr. 360.--;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 1° dicembre 1993 __________, titolare di un istituto di fisioterapia, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 650.- oltre accessori a saldo della fattura 12 gennaio 1993 emessa per 9 sedute di cura prestate alla convenuta, nonchè il rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE sopra menzionato.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver usufruito di tutte le sedute di fisioterapia fatturate.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che la convenuta ha beneficiato di 5 sedute di fisioterapia anzichè 9, ha proporzionalmente ridotto la pretesa dell’istante a fr. 360.-.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio impugnando unicamente il mancato riconoscimento degli interessi di mora e il dispositivo che pone interamente a suo carico tasse e e spese di giustizia.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia

32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. Secondo l’art. 102 CO, se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l’interpellazione del creditore.

L’interpellazione, per la quale non è prevista una forma partico-lare, è l’atto con il quale il creditore reclama il pagamento della sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1991, N. 5 ad art. 102).

Nel caso concreto, essendo pacifico il ritardo della convenuta nel pagamento della pretesa avversaria, fatturata il 12 gennaio 1993, essa è tenuta al pagamento degli interessi di mora maturati sull’importo di fr. 360.- a far tempo dalla prima interpellazione, ossia dal sollecito di pagamento datato 3 febbraio 1993.

Gli interessi, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, sono dovuti al tasso legale del 5% a far tempo dal 4 febbraio 1993 così come richiesto dall’istante nel suo ricorso. Dalla motivazione della decisione non risulta perché il primo giudice non abbia deciso sugli interessi di mora, per altro regolarmente richiesti. Così facendo, comunque, egli ha applicato in modo manifestamente scorretto la norma in esame: la censura ricorsuale dev’essere così accolta.

6. In caso di parziale soccombenza delle parti il giudice deve ripartire le spese di giustizia e le ripetibili proporzionalmente al loro grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

Nel caso di specie, mentre l’istante ha postulato il pagamento di fr. 650.- pari a 9 sedute di fisioterapia, il primo giudice gliene ha riconosciute solo 5, pari a fr. 360.-. Dal canto suo la convenuta ha ammesso di aver usufruito di tre sedute. Poichè questo parziale riconoscimento della pretesa avversaria è avvenuto solo dopo l’inoltro della causa, la convenuta, ancorchè parzialmente acquiescente, deve essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10).

Ne discende che sulla base delle rispettive posizioni delle parti, il loro grado di soccombenza può essere stabilito nella misura di 4/9 a carico dell’istante e 5/9 a carico della convenuta. Anche per questo motivo il ricorso dev’essere accolto.

Per quanto attiene la compensazione delle ripetibili, questa deve essere confermata non essendo oggetto di impugnativa in questa sede.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia senza che sia necessario il rinvio degli atti per nuovo giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

19 giugno 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

7 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

*1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza __________ è condannata a pagare a*

*__________ l’importo di fr. 360. - oltre interessi del*

*5% a far tempo dal

4 febbraio 1993 e spese esecutive.*

*Conseguentemente è rigettata in via definitiva l’opposizione*

*interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano limitatamente a tali importi.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 55.- e le spese di fr. 80.- (compresa*

*l’indennità per la teste), sono suddivise tra le parti: per i 4/9 a*

*carico dell’istante e la rimanenza di 5/9 a carico della*

*convenuta. Compensate le ripetibili.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria