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16.1995.112 • TRAC TI 16.1995.112 Generato dall'IA

Employee v. Former Employer: Overtime and Vacation Pay Appeal

Numero d'incarto 16.1995.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued a former employer for unpaid overtime and two untaken days off, with the lower court partially granting the claim by awarding payment for 77 overtime hours but denying the claim for unused days off. The appellate court, reviewing the claim as a cassation appeal alleging arbitrary factual assessment, upheld the lower court's finding regarding overtime, deeming the calculation based on the sole witness testimony to be sustainable and not manifestly arbitrary. However, the court overturned the ruling on the unused days off, finding documentation proved the employee was entitled to compensation for 1.59 days based on collective bargaining requirements regarding record-keeping, thereby partially granting the appeal and amending the original judgment to include this additional payment.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 CCNL, Art. 64 CCNL, Art. 70 CCNL, Art. 77 CCNL; Employee v. Former Employer: Overtime and Vacation Pay Appeal: The appellate court, reviewing the claim as a cassation appeal alleging arbitrary factual assessment, upheld the lower court's finding regarding overtime, deeming the calculation based on the sole witness testimony to be sustainable and not manifestly arbitrary. However, the court overturned the ruling on the unused days off, finding documentation proved the employee was entitled to compensation for 1.59 days based on collective bargaining requirements regarding record-keeping, thereby partially granting the appeal and amending the original judgment to include this additional payment.

Parole chiave

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compensazione delle ore straordinarie presupposto processuale contrattazione collettiva esame di cassazione ferie non retribuite perdita di lavoro temporanea Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 15 CPC
This procedural provision was cited to establish that the appeal must be treated as a cassation appeal.
Art. 327 lett. g CPC
This provision is implicitly the ground upon which the appellant based the request for annulment of the lower court's decision.
Art. 82 CCNL
This provision regarding the employer's duty to record working hours and the resulting burden of proof was central to the court's analysis on overtime.
Art. 64 CCNL
This provision regarding the right to rest days was used to calculate the total entitlement for unused days off.
Art. 70 CCNL
This provision regarding the right to vacation was used to calculate the total entitlement for unused days off.
Art. 77 CCNL
This provision regarding the right to public holidays was used to calculate the total entitlement for unused days off.
Art. 83 CCNL
This provision regarding the effect of signing the attendance sheet was implicitly used to reject the defendant's argument against paying for unused days off.
Art. 417 lett. e CPC
This provision, cited in the final section, dictates the power to annul the judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision is implicitly the ground upon which the appellant based the request for annulment of the lower court's decision.

art. 417 lett. e CPC

This provision, cited in the final section, dictates the power to annul the judgment.

art. 15 CPC

This procedural provision was cited to establish that the appeal must be treated as a cassation appeal.

art. 13 LOG

This procedural provision was cited alongside Art. 15 CPC to establish that the appeal must be treated as a cassation appeal.

art. 83 CCNL

This provision regarding the effect of signing the attendance sheet was implicitly used to reject the defendant's argument against paying for unused days off.

art. 82 CCNL

This provision regarding the employer's duty to record working hours and the resulting burden of proof was central to the court's analysis on overtime.

art. 64 CCNL

This provision regarding the right to rest days was used to calculate the total entitlement for unused days off.

art. 70 CCNL

This provision regarding the right to vacation was used to calculate the total entitlement for unused days off.

art. 77 CCNL

This provision regarding the right to public holidays was used to calculate the total entitlement for unused days off.

art. 100 CPC

The decision states that no costs or fees are to be charged at this level, which relates to procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00112 · Lugano 31 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 erroneamente presentato nella forma dell’appello da

__________ rappr. dall’__________ contro

la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 2 settembre 1994 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’759.25 oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ ha lavorato quale cuoco presso il __________e __________ a __________, di cui è gerente __________, dal 1° marzo 1994 sino al 21 maggio 1994, data per la quale egli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro. La retribuzione mensile pattuita tra le parti ammontava fr. 4’000.- lordi

Con istanza 1° settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’759.25 quale corrispettivo delle pretese salariali di sua spettanza per 102.75 ore di lavoro straordinario e per due giorni di libero non goduti.

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di nulla più dovere all’istante né a titolo di giorni di libero non goduti, avendo egli beneficiato di due giorni festivi, né a titolo di ore di lavoro straordinario: a questo proposito osserva che il dipendente ha firmato alla fine del rapporto di lavoro la scheda di controllo delle presenze senza nulla eccepire. Subordinatamente si è rimesso al giudizio equitativo del pretore.

2.Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che l’istante non può vantare nulla a titolo di giorni di libero non goduti avendo usufruito di tutti i giorni di libero di sua spettanza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 1’880.- riconoscendo al lavoratore

- sulla base della deposizione __________ - il diritto al pagamento di 77 ore di lavoro straordinario anziché le 102.75 ore rivendicate.

3. Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbero comprovate le sue pretese salariali per le quali postula l’integrale accoglimento in questa sede sia per quanto attiene ai giorni di libero non goduti che alle ore di lavoro straordinario effettuate.

Con scritto 6 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia

32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5. L’art. 82 CCNL, applicabile alla concreta fattispecie essendo stato riconosciuto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione carattere di obbligatorietà generale, impone al datore di lavoro l’obbligo di registrare le ore di lavoro e quelle di lavoro straordinario effettuate, nonchè i giorni di vacanza e festivi concessi. Secondo il cpv. 5 del medesimo disposto, se questi controlli non vengono effettuati, incombe al datore di lavoro provare che le ore di lavoro straordinario, i giorni di riposo e di vacanza e il diritto a giorni festivi rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. In altre parole, il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle disposizioni di controllo prescritte dal CCNL gli impone, in caso di contestazione, l’onere della prova del mancato diritto del dipendente a pretese salariali a questo titolo.

6. In concreto, al fine di quantificare il lavoro straordinario prestato dal dipendente, il datore di lavoro, non essendosi conformato al disposto di cui all’art. 82 CCNL, ha chiesto l’assunzione del teste __________, collega di lavoro dell’istante con funzione di capo-cuoco. Dalla prova testimoniale si evince che l’istante era presente sul posto di lavoro per circa 9 ore al giorno, tranne due o tre volte la settimana durante le quali egli si fermava oltre il normale orario lavorativo.

Il pretore, basandosi su questa testimonianza, unica prova agli atti circa l’effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte dell’istante, gli ha quindi riconosciuto a questo titolo 77 ore lavorative anzichè le pretese 102.75 ore.

Per giungere al riconoscimento di queste 77 ore di lavoro straordinario, il primo giudice, come indicato in modo succinto nella sentenza, ha tenuto per provate le ore di lavoro straordinario mattutine esposte dal lavoratore (basandosi sul normale orario lavorativo dalle 9.00 alle 14.00, cfr. deposizione __________) mentre ha ridotto proporzionalmente le ore di lavoro straordinario pomeridiane calcolando una media di permanenza sul posto di lavoro, oltre al normale orario lavorativo (dalle 17.30 alle 21.30), di 3 volte la settimana anzichè tutte le sere così come indicato dal lavoratore.

Simile calcolazione, fondata sull’unica prova agli atti che il pretore ha valutato in modo sostenibile senza che questa

sua valutazione sia stata smentita da altre emergenze processuali, può essere condivisa. Non si può in particolare rimproverare al primo giudice né di aver stimato le ore litigiose senza fondamento probatorio, né di aver deciso in urto con gli elementi oggettivi a sua disposizione. Ciò basta per negare il preteso arbitrio, invocato dal ricorrente.

7. Per quanto attiene i due giorni di riposo rivendicati dall’istante, in base al CCNL egli ha diritto, conformemente all’esposto introduttivo, a

- 23,42 giorni di riposo (art.

64 CCNL), ossia due giorni per settimana

- 7,3 giorni di vacanza (art.

70 CCNL) e

- 1,35 giorni festivi (art.

77 CCNL), corrispondenti a 6 festivi annui, per un totale di 32,07 giorni.

Dalle risultanze istruttorie, in particolare dal piano di lavoro allestito dall’istante medesimo (doc. F), emerge che egli è stato assente dal posto di lavoro 25 giorni (giornate intere e mezze giornate).

Considerando i 5,48 giorni pagati al lavoratore (doc. E) come dallo stesso pacificamente ammesso, risulta che egli ha goduto, in natura e mediante compensazione finanziaria, complessivi

30.48 giorni, da qui un saldo a suo favore pari a giorni 1,59. Ritenuto il salario lordo giornaliero di fr. 133.33 non contestato dal datore di lavoro, all’istante deve essere riconosciuto l’importo lordo di fr. 200.-. Su quest’importo, dal quale vanno dedotti i contributi sociali, decorrono gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 1° giugno 1994.

Al proposito va rilevato che, contrariamente a quanto ventilato dal convenuto, la sottoscrizione da parte del dipendente della scheda di contollo delle presenze alla fine del rapporto lavorativo (doc. G) non equivale a rinuncia a eventuali ulteriori diritti conferitigli dal CCNL (art. 83 CCNL).

Su questo punto la decisione pretorile che ha negato all’istante il diritto al pagamento di giorni di libero non goduti, deve quindi essere cassata poichè contraddetta dalle prove documentali.

8. La maggiore soccombenza del ricorrente in questa sede giustifica la compensazione delle ripetibili, peraltro non richieste dalla controparte la cui comunicazione 6 luglio 1995 non può neppure essere assimilata a un allegato di osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 giugno 1995 del Pretore di Lugano, Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

*1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza __________ verserà a __________ l’importo*

*netto di fr. 1’880.- oltre interessi del 5% dal 1°giugno 1994*

*nonchè l’importo lordo, da dedursi i contributi sociali, di fr.*

*200.- oltre interessi del 5 % dal 1° giugno 1994.*

*2. Non si prelevano tasse nè spese, mentre il convenuto*

*rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.*

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria