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16.1995.110 • TRAC TI 16.1995.110 Generato dall'IA

Provisional Rejection of Opposition to Payment Order Based on Delivery Receipt Overrides Repossession Defense

Numero d'incarto 16.1995.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The applicant sought provisional rejection of an opposition to a payment order based on a delivery receipt signed by both parties acknowledging the sale and purchase price of a commercial appliance. The lower court had rejected the request by accepting the debtor's defense that the creditor subsequently and improperly repossessed the appliance, thereby excusing non-payment. The appellate court, however, held that while the debtor can raise defenses in provisional opposition proceedings that make non-performance plausible, the signed delivery receipt itself proved the creditor's contractual performance (delivery), and the subsequent repossession raised an issue requiring a full merits review, which was beyond the scope of the provisional proceeding, leading the court to overturn the initial decision and grant the provisional rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 147 CPC, TarLEF; Provisional Rejection of Opposition to Payment Order Based on Delivery Receipt Overrides Repossession Defense: The lower court had rejected the request by accepting the debtor's defense that the creditor subsequently and improperly repossessed the appliance, thereby excusing non-payment. The appellate court, however, held that while the debtor can raise defenses in provisional opposition proceedings that make non-performance plausible, the signed delivery receipt itself proved the creditor's contractual performance (delivery), and the subsequent repossession raised an issue requiring a full merits review, which was beyond the scope of the provisional proceeding, leading the court to overturn the initial decision and grant the provisional rejection of the opposition.

Parole chiave

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ordine di pagamento opposizione utile opposizione tardiva invio di una cosa non ordinata esame nel merito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

The court explicitly states it will proceed to judge according to this article after finding sufficient grounds to annul the challenged decision.

art. 327 lett. g CPC

This article defined the grounds for appealing the lower court's decision, which led to the subsequent judgment.

art. 147 CPC

Cited as the basis for ordering costs in the lower court proceedings (Order 2).

TarLEF

Cited in the preamble as the basis for determining costs/fees applicable to this decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00110 · Lugano 28 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________ Contro

la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 1995 nei confronti di

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 5 aprile 1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizone interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’556.- a saldo della fattura emessa dall’istante il 30 gennaio 1995 per la fornitura di un apparecchio produttore di ghiaccio.

A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto un bollettino di consegna sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995, sul quale figura il prezzo della merce fornita e l’impegno al pagamento da parte dell’acquirente.

In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per il fatto che la ditta __________, senza averne diritto, avrebbe asportato il 31 marzo 1995 l’apparecchio oggetto della fatturazione litigiosa senza più restituirlo e costringendola così ad acquistarne uno nuovo.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l’eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 giugno 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto l’eccezione sollevata dalla convenuta nonostante a quest’ultima fosse stata regolarmente consegnata la merce il 25 gennaio 1995, merce in seguito ripresa per una riparazione notificata dall’acquirente.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,

119 Ia 32 consid. 3).

5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 151).

6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).

Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il bollettino sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995 e avente per oggetto la fornitura di un apparecchio produttore di ghiaccio del valore di fr. 2’541.- che assure a titolo di rigetto in virtù dell’esplicito riconoscimento di debito contenutovi, sorto nell’ambito della pattuita compravendita.

7. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il debitore può sollevare eccezioni che invalidano il riconoscimento di debito. Trattandosi di un contratto, tra i mezzi di difesa dell’escusso sono comprese le eccezioni atte a rendere verosimili l’inadempimento o il parziale adempimento del contratto (Gilliéron, op. cit., p.152) oppure la nullità dell’impegno assunto (JdT 1974 II 87, 1978 II 93-94; CCC 29 settembre 1992 in re T.L.S.Ltd/F.).

Nel caso in esame il primo giudice ha valutato erroneamente i documenti agli atti e comunque ha conferito loro un valore che esorbita dai criteri esatti della procedura di rigetto dell’ opposizione .

Infatti, lo stesso bollettino di consegna, assunto a titolo di rigetto per tutti gli elementi contenutivi, attesta senza dubbio la consegna della cosa venduta; né l’escussa contesta questo fatto. In tal modo la prestazione contrattuale della venditrice è avvenuta.

Cosa poi - e per quale motivo - sia avvenuto due mesi più tardi, ovvero perchè la macchina in questione sia ritornata in possesso della venditrice, è questione che esula dal presente procedimento e che potrebbe semmai essere verificata in una successiva vertenza attinente al merito della lite. In altre parole, l’eccezione sollevata dall’escussa davanti al giudice del rigetto non è tale da rendere verosimile l’inadempienza della società procedente.

V’è pertanto motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata procedendo a giudicare in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

29 maggio 1995 del Pretore di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente dispositivo:

1. L’istanza 5 aprile 1995 __________ è accolta.

§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE no. __________ UE Mendrisio.

2. La tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese, da anticipare dall’istante, vengono poste a carico della convenuta, la stessa rifonderà altresì alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità.

II. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 100.-, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________. Questa rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria