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16.1995.109 • TRAC TI 16.1995.109 Generato dall'IA

Creditor's Opposition Rejection Contingent on Enforceable Title

Numero d'incarto 16.1995.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought definitive rejection of an opposition to an enforcement proceeding concerning unpaid maintenance contributions, but the lower court rejected the request because the creditor failed to produce the underlying enforceable title (a divorce decree), which is a prerequisite for examining the merits of the debtor's payment defense. The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that the claim for definitive rejection must fail ab initio when the required enforceable title under the Debt Enforcement Act is not presented, rendering any subsequent arguments about the arbitrary evaluation of evidence regarding payment irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 387 cpv. 2 CPC, Art. 157 CPC; Creditor's Opposition Rejection Contingent on Enforceable Title: The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that the claim for definitive rejection must fail ab initio when the required enforceable title under the Debt Enforcement Act is not presented, rendering any subsequent arguments about the arbitrary evaluation of evidence regarding payment irrelevant.

Parole chiave

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titolo esecutivo domanda d'esecuzione opposizione al divorzio ordine di pagamento gratuito patrocinio incasso dei contributi di mantenimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court explicitly referenced these articles in the preamble to the judgment, which leads to the decision, although the final ruling itself relies on procedural grounds related to the appeal.

art. 147 CPC

This article is cited for the ruling regarding court costs imposed on the appellant.

art. 80 LEF

Although cited extensively in the reasoning (Point 6) regarding the lack of an executive title, this specific article was not explicitly repeated in the final dispositive orders (1-4) to justify the rejection of the appeal.

art. 157 CPC

This article was the basis for rejecting the request for legal aid in order 2.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Although cited in the reasoning (Point 5), this article was not explicitly repeated in the final dispositive orders (1-4).

art. 327 lett. g CPC

This article was the stated ground for the appeal (Point 3) but was not cited in the operative orders (1-4) to justify the decision.

TarLEF

This article/regulation concerning court fees (Tariff) is mentioned in the preamble to the judgment for setting costs.

art. 64 LTF

Although the court rejected the request for legal aid in order 2, it based this rejection on Art. 157 CPC, not Art. 64 LTF (which is the federal counterpart).

Art. 66 LTF

No mention of cost allocation according to Art. 66 LTF in the dispositive; costs were regulated by Art. 147 CPC.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00109 · Lugano 27 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 1995 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 aprile 1995 nei confronti di

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice, __________

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 13 aprile 1995 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’755.- oltre accessori, importo indicato come corrispondente al contributo alimentare dovuto da quest’ultimo per i mesi da novembre 1994 a marzo 1995 compresi.

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo, sulla base di documentazione diversa, di aver già provveduto al pagamento dell’importo richiesto da controparte.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, in accoglimento dell’ eccezione sollevata dall’escusso circa l’avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione, ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, con particolare riferimento alla conclusione secondo la quale la produzione dei certificati di salario del convenuto costituirebbe una prova dell’avvenuto pagamento del contributo alimentare.

In data 22 giugno 1995 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

La controparte non ha presentato osservazioni né al ricorso né all’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

5. Per quanto attiene alla documentazione allegata per la prima volta al gravame, la stessa deve essere estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

Nella concreta fattispecie, all’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha allegato unicamente l’originale del PE no. __________ mentre non ha prodotto, né con l’istanza né tantomeno all’udienza di contraddittorio alla quale ha peraltro rinunciato a presenziare, il titolo sul quale si fonda la procedura esecutiva e che dovrebbe consistere nella sentenza di divorzio in cui è fissato il contributo alimentare dovuto dal marito.

La semplice indicazione contenuta nel PE che trattasi degli alimenti relativi ai mesi da novembre 1994 a marzo 1995 non supplisce all’esigenza di produrre la documentazione atta a comprovare la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.

Spetta infatti alla parte che postula il rigetto definitivo dell’ opposizione presentare al giudice un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Solo dopo averne accertato l’esecutività il giudice può procedere nel suo esame verificando la fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dall’escusso.

Ora, ritenuto che come detto l’istante non ha prodotto né con l’istanza né all’udienza indetta per il contraddittorio (art. 387 cpv. 2 CPC) la sentenza dalla quale deduce il credito posto in esecuzione, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda di rigetto dell’opposizione già perché carente del necessario titolo.

Di conseguenza le censure ricorsuali, e meglio quella relativa all’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice in merito all’accertamento del pagamento dell’importo posto in esecuzione, non ha motivo di essere verificata.

7. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta non già in considerazione del solo esito del gravame, ma del fatto che lo stesso doveva apparire a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).

8. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 1° giugno 1995 __________ è respinto.

2. L’istanza d’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico della ricorrente.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria