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16.1995.108 • TRAC TI 16.1995.108 Generato dall'IA

Appeal Regarding Tenancy Damage Claim Dismissed Due to Failure to Exhaust Mandatory Conciliation Procedure

Numero d'incarto 16.1995.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party seeking damages related to the flooding of a garage resulting in vehicle damage, arising from a residential lease agreement, appealed the lower court's dismissal of their claim, which had been based on insufficient proof of damage and lack of compliance with Article 58 of the Code of Obligations. The appellate court accepted the appeal, reasoning that under the new tenancy law, jurisprudence establishes the mandatory nature of the conciliation procedure before the conciliation office for all tenancy disputes, including those for damages resulting from defects, making the initial filing before the judge inadmissible due to a missing procedural prerequisite, which consequently nullified all subsequent acts, including the judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 58 CO, Art. 97 cifra, Art. 142 lett. a CPC, Art. 144 cpv. 1 CPC, art. 97 cifra 5 CPC, art. 274 segg. CO; Appeal Regarding Tenancy Damage Claim Dismissed Due to Failure to Exhaust Mandatory Conciliation Procedure: The appellate court accepted the appeal, reasoning that under the new tenancy law, jurisprudence establishes the mandatory nature of the conciliation procedure before the conciliation office for all tenancy disputes, including those for damages resulting from defects, making the initial filing before the judge inadmissible due to a missing procedural prerequisite, which consequently nullified all subsequent acts, including the judgment on the merits.

Parole chiave

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esperimento di conciliazione nullità procedurale insinuazione del credito causa dell'obbligazione contratto di locazione credito contestato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 97 cifra 5 CPC

The omission to follow the mandatory conciliation procedure concerns the procedural admissibility prerequisite for the claim.

art. 142 lett. a CPC

Cited as the basis for the nullity of the initial claim due to the missing procedural prerequisite.

art. 144 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the nullity of all subsequent acts, including the judgment, resulting from the nullity of the initial claim.

art. 274 segg. CO

The mandatory nature of the conciliation procedure is based on jurisprudence interpreting these articles concerning lease disputes.

art. 58 CO

Although cited by the lower court in its rejection, the higher court's dispositive decision is based on procedural grounds (inadmissibility/nullity).

art. 2 Cost.

This reference seems to be missing in the dispositive, despite being implied by the reasoning regarding the nullity of the initial claim (art. 142 a CPC). Since it is not explicitly in the numbered orders, it is excluded based on the rules.

art. 2 Cost.

This article is not explicitly cited in the dispositive orders, but the underlying procedural issue leading to inadmissibility (point 1) is derived from mandatory legal requirements in lease law (Art. 274 ff. CO and related procedural rules).

art. 2 Cost.

This article is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.95.00108 · Lugano 25 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da

__________ rappr. da __________ Contro

la sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa inappellabile promossa con istanza 13 marzo 1992 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’800.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 marzo 1992 __________ ha convenuto in giudizio la società __________ con la quale - il 26 luglio 1990 - contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest’ultima a __________, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a dipendenza dell’allagamento dell’ autorimessa sotterranea e conseguente danneggiamento del suo veicolo;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria non ammettendo nessuna responsabilità per il danno lamentato da controparte di cui contesta pure l’ammontare;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato la consistenza del danno e non essendo neppure dati i presupposti di cui all’art.

58 CO;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 giugno 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della mancata preventiva procedura dinnanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che la censura ricorsuale merita di essere accolta trattandosi di un rapporto di locazione di locali di abitazione che sottostà al nuovo diritto della locazione, in vigore dal 1. luglio 1990;

che la giurisprudenza relativa agli art. 274 segg. CO ha oramai accertato l’obbligatorietà della procedura avanti all’ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia di locazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è espressa-mente prevista alla legge (DTF 118 II 307; II CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc);

che l’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azioni volte al risarcimento di danni derivanti da un presunto difetto della cosa locata, trattandosi di una “contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della sentenza DTF 118 II 387;

che detta accertata omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità dell’istanza al giudice (art. 97 cifra 5 CPC);

che la nullità dell’istanza che ne consegue (art. 142 lett. a CPC) comporta la nullità di tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv. 1 CPC), tra cui necessariamente quella del giudizio qui impugnato;

che trattandosi di un presupposto processuale che il giudice deve verificare d’ufficio, non può essere considerata abusiva l’eccezione del ricorrente, parte che a suo tempo non aveva sottoposto la sua pretesa risarcitoria all’Ufficio di conciliazione;

che il fatto che la parte convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il pretore non l’abbia avvertita e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza sino alla decisione di merito del primo giudice per poi essere sollevata dall’istante solo in questa sede, giustifica di esentare le parti dal pagamento di tasse e spese per entrambe le sedi mentre non giustifica l’assegnazione di ripetibili di questa sede all’istante avendo egli stesso provocato il giudizio viziato omettendo di adire l’Ufficio di conciliazione;

Per i quali motivi,

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione

29 maggio 1995 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

*1. L’istanza 13 marzo 1992 è irricevibile.*

*2. Non si prelevano tasse o spese di giustizia, compensate le*

*ripetibili.*

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria