Property Assignment Appeal Dismissed for Untimeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an action where the lower court granted the plaintiffs' secondary request, assigning to them a portion of the defendant's adjacent property occupied by a garage structure upon payment of compensation, the appellate court dismissed the defendant's subsequent cassation appeal as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the twenty-day deadline for filing the appeal, which began the day after the parties admitted receiving the May 8, 1995 judgment (May 9, 1995), had expired by the date the appeal was lodged (May 30, 1995), rendering the appeal untimely under procedural rules allowing summary rejection for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 cpv. 1 CPC, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 147 CPC, art. 327 segg. CPC, vigente LTG; Property Assignment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court reasoned that the twenty-day deadline for filing the appeal, which began the day after the parties admitted receiving the May 8, 1995 judgment (May 9, 1995), had expired by the date the appeal was lodged (May 30, 1995), rendering the appeal untimely under procedural rules allowing summary rejection for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling section, this section governs the admissibility of the appeal, which was ultimately declared inadmissible.
Cited for the allocation of court costs in the final orders.
Cited in the preamble to the ruling section regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 16.95.00105 · Lugano 6 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da
__________ e __________ Contro
la sentenza 8 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 12 marzo 1992 nei confronti di
__________
con la quale si chiedeva in via principale la condanna del convenuto ad allontanare dal mappale no. __________ RFD __________ di proprietà degli istanti il manufatto sporgente dal mappale no. __________di proprietà del convenuto, e in via subordinata l’attribuzione al convenuto della superficie di mq.... ...della part. no. __________RFD __________ previo versamento di un indennizzo agli istanti; domanda quest’ultima accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza
12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________, proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr. 1’000.- ;
che con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa la ripartizione delle spese;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;
che il termine inizia a decorrere dal giorno seguente quello del ricevimento della decisione che si intende contestare (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995 come da loro stesso ammesso;
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 __________ è irricevibile in quantotardivo.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 100.-, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione dl Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria