Debtor Fails to Disclose Assets; Attachment Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the ex officio attachment of a property conducted by the enforcement office, following multiple prior enforcement proceedings initiated by the creditor for outstanding debts, after the debtor failed to appear for a scheduled meeting to present financial documentation despite prior notification. The court dismissed the appeal as unfounded, reasoning that the debtor provided no specific legal basis for claiming the attachment was invalid and failed to cooperate in disclosing attachable assets as required by law, noting that the debtor could address financial disclosure and potential installment payments directly with the enforcement office.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro il pignoramento di un fondo. Ricorso manifestamente infondato, siccome fondato su una censura priva di motivazione. Obbligo di presenza e informazione dell’escusso nell’allestimento del pignoramento. Differimento della realizzazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning concerning the non-levy of judicial fees, which is reflected in the dispositive order regarding costs.
Cited in the reasoning concerning the non-levy of judicial fees, which is reflected in the dispositive order regarding costs.
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Testo completo
Incarto n. 15.2025.74 · Lugano 6 agosto 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta della giudice: · Bellotti, presidente
cancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 30 maggio 2025 di
RE, A______ (P______) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il pignoramento del 28 maggio 2025 nelle esecuzioni n. _____81, _____86 e _____71 promosse nei confronti del ricorrente dalla
CO2, Lu______ (rappresentata dalla CO1, I______, L______)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. _____81, _____86 e _____71, emessi rispettivamente il 25 luglio 2024, il 5 agosto 2024 e il 31 ottobre 2024 dalla
sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la CO2 ha escusso RE per l’incasso di complessivi fr. 2'628.25
oltre a interessi e spese;
che dando seguito alle domande di continuazione dell’esecuzione presentate dall’escutente, il 27 novembre 2024 (esecuzione n. _____81), il 5 dicembre 2024 (n. _____86) e il 19 febbraio 2025 (n. _____71) l’UE ha emesso tre rispettivi avvisi di pignoramento per l’8 maggio 2025;
che l’8 maggio 2025 l’UE ha invitato, invano, l’escusso a presentarsi presso l’ufficio entro il 19 maggio 2025 e a produrre la documentazione attestante la sua situazione finanziaria (fra cui redditi e spese);
che in data 28 maggio 2025, l’UE ha proceduto al pignoramento d’ufficio del fondo part. ___ RFD di A______ intestato all’escusso (valore di stima: fr. 274'441.–), trasmettendo a quest’ultimo il verbale interno delle operazioni di pignoramento;
che con ricorso del 30 maggio 2025, RE ha contestato tale provvedimento, a suo dire “*vergognoso”* e *“privo di validità”*, chiedendo implicitamente alla Camera di annullarlo e all’UE di “*trasmettere l’importo dovuto con i frazionamenti di pagamento*” e di informarsi sulla sua situazione, “*dovuta per i rifiuti di aiuti richiesti Cantonali* *‘Al Cantone’* *per persone disabili e in case di cura*”;
che con osservazioni 3 giugno 2025 l’UE ha chiesto di respingere il ricorso senza notificarlo alle parti;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 maggio 2025 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile da questo profilo (art. 17 LEF);
che il ricorrente non spiega il motivo per cui il pignoramento sarebbe *“privo di validità”*, sicché l’impugnativa si avvera manifestamente infondata;
che ad ogni modo giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi;
che se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l’ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un pignoramento precedente o di altri beni o redditi scoperti grazie alla collaborazione di terzi o autorità (DTF 112 III 14 consid. 5a; tra tante: CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023, consid. 2.3);
che incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti e, nella misura delle sue possibilità, allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili, in linea di massima già in occasione del pignoramento (e non solo davanti all’autorità di vigilanza) (DTF 119 III 71 consid. 1; STF 5A_405/2017 del 14 novembre 2017, consid. 2.3; CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1);
che il ricorrente non risulta aver collaborato all’accertamento dei suoi beni pignorabili, e anche con il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo, limitandosi a menzionare genericamente la sua difficile situazione economica;
che egli potrà rimediare presentandosi presso l’Ufficio e collaborando all’accertamento della sua situazione finanziaria e dei suoi averi, rispettivamente potrà chiedere il conteggio degli importi da lui dovuti e, se e qualora ne saranno date le condizioni, una rateizzazione degli importi nel senso dell’art. 123 in connessione con l’art. 143a LEF;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato;
che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso alla creditrice (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è infondato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- RE, via T______ __, P______.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.