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15.2025.31 • TRAC TI 15.2025.31 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Valid Service on Corporate Procurator

Numero d'incarto 15.2025.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the bankruptcy warning issued by the Enforcement Office following an execution proceeding initiated for an unpaid debt, asserting they never received the underlying enforcement order. The court rejected the appeal, reasoning that the notification record, acting as a public document, presumptively proved service on an individual identified as the debtor's "procurator" on the specified date; since the appellant failed to provide substantiated reasons to doubt this record's accuracy, and further review revealed the notified individual was in fact a member of the company's administration, which satisfied the statutory requirements for valid service on a corporate entity, the bankruptcy warning stood.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro la comminatoria di fallimento per asserita mancata notifica del precetto esecutivo, in realtà validamente notificato a un membro dell’ammini¬-strazione della società escussa

Parole chiave

Generato dall'IA
amministrazione del fallimento debito sociale autorizzazione all’esecuzione validità dell'esecuzione documenti validi notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order for determining that no judicial fee is to be levied.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order for determining that no indemnities are to be awarded.

62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the final order for determining that no indemnities are to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2025.31 · Lugano 25 giugno 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 3 marzo 2025 della

RE, S______ (patrocinata dall’avv. PA1, B______) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 gennaio 2025 nell’esecuzione n. _____97 promossa nei confronti della ricorrente da

CO, G______

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. _____97 promossa il 15 maggio 2024 da CO contro la RE per l’incasso di fr. 18'400.– oltre agli accessori, il 21 febbraio 2025 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimen­to;

che con ricorso del 3 marzo 2025 la RE chiede l’an­­nullamento della comminatoria, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;

che se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzio­ne, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);

che nel caso in esame, nell’“attestazione di notificazione” apposta a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, allegato alle osservazioni dell’UE, l’agente notificatore ha dichiarato di aver notificato il precetto il 21 maggio 2024 a R______ R______, indicandolo quale “procuratore”;

che, quale pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, il precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, compresa l’indicazione della persona cui è stato consegnato, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che è ammesso quando sono dati fondati motivi per dubitare della sua veridicità (sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023, consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);

che nella fattispecie la ricorrente non ha allegato né reso verosimili fondate ragioni per dubitare dell’esattezza del contenuto del documento in questione;

che, ad ogni modo, secondo l’estratto del registro di commercio relativo alla RE, R______ R______ è in realtà membro dell’amministrazione, non procuratore, ciò che però non è di rilievo per la validità della notifica del precetto esecutivo giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, che può anche essere fatta a “qualunque membro dell’amministrazione”;

che, stando così le cose, non sussistono motivi formali per annullare la comminatoria di fallimento, sicché il ricorso dev’essere respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–avv. PA1, Via P______ _, B______; –CO, Via F______ _, G______.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.