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15.2025.24 • TRAC TI 15.2025.24 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Notice Dismissed Due to Untimely Filing by Unauthorized Party

Numero d'incarto 15.2025.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity appealed the notice of bankruptcy issued by the execution office following a claim by a cantonal compensation fund, arguing the debt did not exist, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed by a former administrator who lacked representative authority and, crucially, was submitted after the mandatory ten-day appeal period expired, as the entity admitted knowledge of the notice on February 8th, making the February 26th filing untimely, regardless of the appellant mistakenly relying on the longer twenty-day payment deadline instead of the ten-day appeal deadline.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 143 cpv. 1 CPC, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal of Bankruptcy Notice Dismissed Due to Untimely Filing by Unauthorized Party: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Parole chiave

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deposito tardivo credito nel fallimento termine di pagamento termine di disdetta opposizione tardiva inosservanza del termine legale Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive as the basis for not collecting court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the basis for not awarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2025.24 · Lugano 3 marzo 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 febbraio 2025 dell’

RI 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2025 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con provvedimento del 3 febbraio 2025, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha emesso la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. 3605187 promossa dalla PI 1 nei confronti dell’RI 1 per l’incasso di fr. 2'258.10

oltre ad accessori;

che con ricorso del 20 febbraio 2025, l’RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento facendo valere in sostanza l’inesistenza della pretesa data valere dall’escutente;

che il ricorso è firmato dall’ex amministratore unico, RA 1, sostituito il 15 dicembre 2023 dal nuovo amministratore unico __________ (secondo quanto indicato dal registro di commercio relativa alla società);

che l’impugnativa, presentata da una persona non abilita a rappresentare l’escussa, risulta già per questo motivo irricevibile;

che stante l’intempestività del ricorso, non è necessario impartire un termine alla ricorrente per eventualmente far ratificare l’impu­gnativa dall’amministratore unico attuale;

che il ricorso all’autorità di vigilanza deve infatti essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie, secondo le sue stesse allegazioni, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato già l’8 febbraio 2025;

che di conseguenza il termine di ricorso, come detto di dieci giorni, è scaduto martedì 18 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che interposto solo il 26 febbraio 2025 (data del timbro postale sulla busta d’invio), il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);

che, a scanso di equivoci, è determinante per l’osservanza del termine la data di consegna del ricorso (art 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e non la data indicata sul ricorso (*in casu* il 20 febbraio 2025);

che la ricorrente ritiene apparentemente, per sbaglio, che il termi­ne determinante sia quello, di venti giorni (art. 160 cpv. 1 n. 3 LEF), per *pagare* l’importo indicato sulla comminatoria di fallimento, mentre quello di ricorso è di soli dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 160 cpv. 1 n. 4 LEF), come del resto rilevato dalla stessa ricorrente;

che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’inter­pellare la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad RI 1, .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.