Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2025.114 • TRAC TI 15.2025.114 Generato dall'IA

Creditor Appeal Against Enforcement Office Dismissed as Moot After Debt Payment

Numero d'incarto 15.2025.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor filed an appeal against an enforcement office for denied or delayed justice regarding an execution procedure that had resulted in a property lien and a payment plan agreement with the debtor after an initial payment. The creditor complained about the office's inactivity and failure to respond to inquiries concerning missed installments under the agreed-upon schedule. However, since the debtor subsequently paid the execution claim in full just before the appeal ruling, the supervisory authority deemed the appeal regarding delayed justice moot and consequently dismissed the proceedings, noting that any claim for damages against the State must be brought before the civil courts, and no costs or indemnities would be awarded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 123 LEF, Art. 17 cpv. 3 LEF, Art. 3 LPR, Art. 24b cpv. 1 LPR, Art. 5 LEF, Art. 8 LALEF; Creditor Appeal Against Enforcement Office Dismissed as Moot After Debt Payment: The creditor complained about the office's inactivity and failure to respond to inquiries concerning missed installments under the agreed-upon schedule. However, since the debtor subsequently paid the execution claim in full just before the appeal ruling, the supervisory authority deemed the appeal regarding delayed justice moot and consequently dismissed the proceedings, noting that any claim for damages against the State must be brought before the civil courts, and no costs or indemnities would be awarded.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione esecuzione risarcimento del danno pagamenti rateali sospensione della procedura di fallimento e-justice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 24b cpv. 1 LPR

Used to declare the appeal moot because the execution debt was paid, leading to the record being struck.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not charging judicial fees when declaring the appeal moot.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding compensation when declaring the appeal moot.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2025.114 · Lugano 3 settembre 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della giudice: · Bellotti, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 21 agosto 2025 della

AP1, Z___ contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la denegata/ritardata giustizia nell’esecuzione n. _____13 promossa dalla ricorrente nei confronti di

AO1, C______

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____13 emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio di esecuzione (UE), la AP1 ha escusso AO1 per l’in­­casso di fr. 914.55 oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2023 indicando quale titolo del credito “*Fattura no. _________ del 31.07.23 (Conc. E__ C__) di cessione: C______ AG, ____ G______*”, fr. 248.– per “*Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO*” e fr. 14.10 per “*R_______ R______*”;

che dopo l’esecuzione del pignoramento, vertente sul fondo part. n. ___ RFD di C______ di proprietà dell’escusso, il 15 gennaio 2025 la AP1 ha inoltrato la domanda di realizzazione;

che in seguito al versamento di un acconto di fr. 150.– da parte dell’escusso, il 27 gennaio 2025 l’UE gli ha concesso una dilazione di 12 mesi, indicando l’importo e la scadenza delle varie rate (art. 123 LEF);

che le scadenze previste non sono state rispettate dall’escusso;

che con varie e-mail, a partire da marzo 2025, l’escutente ha chiesto all’UE di indicarle i motivi della mancata ricezione di ulteriori rate e le tempistiche di pagamento;

che l’UE ha risposto a una di queste e-mail in data 10 marzo 2025, indicando all’escutente che, salvo imprevisti, avrebbe ricevuto un ulteriore pagamento nelle settimane successive;

che in data 21 agosto 2025 l’escutente ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia, lamentando l’inattività dell’UE dal 10 marzo 2025 in avanti, e segnatamente il mancato riscontro ai suoi solleciti e alle sue richieste di informazione, postulando che al medesimo venga fatto ordine di versarle immediatamente tutte le rate previste dalla dilazione del 27 gennaio 2025, o eventualmente di notificarle l’anticipo delle spese per la vendita forzata del fondo part. n. ___ RFD di C______, come pure chiedendo che lo Stato sopporti le spese processuali e le versi un indennizzo di fr. 500.– per le spese legali sostenute;

che con osservazioni 29 agosto 2025 l’Ufficio ha rilevato che in data 27 agosto 2025 AO1 ha integralmente saldato l’esecuzione a suo carico e che la richiesta di risarcimento della ricorrente esula dall’oggetto della presente procedura, chiedendo alla Camera di dichiarare il ricorso senza oggetto e di stralciarlo dai ruoli;

che giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, sicché il gravame è di principio ricevibile;

che il pagamento dell’esecuzione, attestato dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio, rende la procedura ricorsuale per ritardata/denegata giustizia priva d’oggetto, sicché essa dev’essere di conseguenza stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che un’eventuale domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato (art. 5 LEF, art. 8 LALEF) è irricevibile nell’ambito di un ricorso ex art. 17 LEF, la competenza al riguardo spettando al giudice civile (art. 22 LResp);

che stante l’esito del ricorso, non occorre notificare né il gravame né la presente decisione alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: sentenza della CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–AP1, B______ __, Z______.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.