Seizure Nullified Against Deceased Debtor
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority, acting upon a request from the Execution Office to determine the realization method for an inheritance interest seized from a now-deceased individual (who died in 2018, prior to the initial seizure order in 2020), declared the initial seizures and subsequent enforcement actions null and void because they were directed against a non-existent person. The Court reasoned that any enforcement action taken against a deceased debtor is fundamentally void, a defect the execution office must address ex officio; consequently, the request to determine the realization method became moot and was dismissed, advising creditors to direct future enforcement against the heirs instead.
Regesto Legislator
UfficialeDeterminazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Nullità dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli stessi posteriori al decesso del debitore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the court to ex officio note the nullity of the prior enforcement acts.
Used to declare the request for determining the method of realization moot and to strike it from the records.
Cited in the reasoning for not levying court fees.
Cited in the reasoning for not awarding indemnities.
Cited in the reasoning for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.66 · Lugano 22 luglio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza presentata il 18 giugno 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
fu PI 1, nata __________ († 2018), DE - __________ e ora, per quanto noto alla Camera, alle figlie
PI 21, nata __________, DE- __________ PI 22, nata __________, DE - __________ (anche in rappresentanza della sorella PI 21)
nella comunione ereditaria della sorella, fu PI 2 († 2010), composta, oltreché delle figlie dell’escussa, anche di
PI 6, DE - __________ PI 5, DE - __________ (rappresentati da PI 22) PI 7 († 2023), DE - __________
nelle quattro esecuzioni formanti i gruppi n.
1 e 2 promosse nei confronti di PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. PI 1, cittadina tedesca, è deceduta il 23 novembre 2018; le sono succeduti in comunione ereditaria (CE), per quanto nota alla Camera, le figlie PI 21 e PI 22, nate entrambe __________.
B. Con istanze del 28 maggio 2020 e del 2 luglio 2021 dirette contro PI 1, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto alla
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’*“interessenza derivante dai diritti ereditari
della debitrice nella successione fu PI 2* […]*, nonché il prodotto derivante dalla liquidazione della Comunione ereditaria a lei spettante. In particolare i diritti o le spettanze sui mappali n. __________ PPP __________, PPP __________ e PPP __________ siti nel comune di __________”*, il tutto sino a concorrenza di varie pretese fiscali (imposte, interesse, multe fiscali).
C. Il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha integralmente accolto le istanze con decreti del 2 e 8 giugno 2020 (per quanto riguarda le due prime istanze) e del
12 luglio 2021(per le ultime due), che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il 6 luglio 2020 (i primi due) e il 13 luglio 2021 (gli ultimi due).
D. Con due precetti esecutivi emessi il 9 luglio 2020 e due emessi il 20 luglio 2021 dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________ e __________) e lo Stato del Cantone Ticino (n. __________ e __________) hanno convalidato i quattro sequestri. Non sono state interposte opposizioni ai precetti esecutivi. Il 2 settembre 2020 e il 2 settembre 2021 gli escutenti hanno chiesto la continuazione delle esecuzioni, sicché il 6 aprile 2021 e il 28 ottobre 2022 l’Ufficio ha pignorato la quota ereditaria sequestrata.
E. Avendo lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, così come quella spettante a PI 3 nella stessa CE fu PI 2, il 1° settembre 2023 l’Ufficio ha convocato gli escutenti e parte dei membri della CE fu PI 2 a un tentativo di conciliazione, tenutosi il 7 novembre 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione del quale nessun accordo ha potuto essere raggiunto, giacché erano assenti, prima di tutto, gli escutenti. Si è presentata PI 22, che ha informato l’UE del decesso della madre PI 1 (già nel 2018) e si è notificata come erede di lei e rappresentante, in particolare, della sorella PI 21.
F. L’8 maggio 2024 l’Ufficio ha assegnato alle stesse persone citate al tentativo di conciliazione, oltre a PI 1 per il tramite della figlia PI 4, un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.
G. Il
18 giugno 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata.
Considerando
in diritto: 1. Un sequestro pronunciato nei confronti di una persona fisica o giuridica inesistente – per esempio perché deceduta – è nullo (DTF 149 III 34 consid. 3.5.5); lo stesso vale per l’esecuzione avviata o continuata da, oppure nei confronti di, un soggetto inesistente (DTF 140 III 175 consid. 4.1). L’ufficio d’esecuzione deve rilevare d’ufficio un simile vizio e pertanto rifiutarsi di eseguire un sequestro pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente (DTF 120 III 39 consid. 1/a).
2. Nella fattispecie, poiché PI 1 è deceduta nel 2018 (atto di morte dell’Ufficio
statale di __________, del 27 novembre 2018), ovvero anteriormente – persino – al primo decreto di sequestro pronunciato
nei suoi confronti, nel 2020, tutti i sequestri decretati a suo carico sono nulli e l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto rifiutarsi di eseguirli; per lo stesso motivo, sono nulle anche le successive esecuzioni a convalida dei sequestri. La Camera non può che prendere atto della situazione e invitare l’UE a radiare le esecuzioni dal relativo registro.
3. Stante
la nullità degli atti esecutivi pregressi, che va rilevata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF), è inutile determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata, sicché l’istanza risulta senza oggetto e
deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore deve dirigere contro gli eredi l’istanza di sequestro degli attivi della comunione ereditaria e l’esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III
34 consid. 3.5.5).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Sono nulli i sequestri n. __________, __________, __________ e __________, come pure le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.
2. L’istanza è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dai ruoli.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Comunicazione all'Ufficio d’esecuzione, Lugano, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.