Appeal of Certificate of No Assets Subject to Reconsideration and Partial Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an enforcement office's certificate of no assets, but the office subsequently reconsidered and annulled the original measure after finding it necessary to summon the debtor again based on the appellant's arguments, which did not fully satisfy all of the appellant's demands, specifically regarding a request for a new salary garnishment. The supervisory authority, recognizing the office's right to reconsider a measure before responding to an appeal and noting that the new decision did not fully accommodate the appellant, partially accepted the appeal to the extent it was not moot, remitting the file to the enforcement office to ascertain the facts raised by the appellant and issue a new decision, while explicitly stating that no court fees or indemnities would be charged.
Regesto Legislator
UfficialeAttestato di carenza di beni. Stralcio parziale del ricorso in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione per nuovi accertamenti
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, cited in the reasoning as part of the grounds for dropping the appeal when the new decision grants the appellant's requests entirely, is *not* explicitly cited in the operative part (dispositive). However, since the appeal was only partially granted (Order 1) and the case was remanded, this rule for complete success does not strictly apply to the final order, which relies on the procedural mechanism of remitting the case rather than declaring the appeal moot based on full compliance.
Cited in Order 2 for the decision not to levy court fees or award indemnities in supervisory matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.36 · Lugano 10 luglio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 16 aprile 2024 dell’
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il
12 aprile 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1
preso atto che con decisione del 29 aprile 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, unitamente alle relative spese, dopo aver ritenuto necessario, alla luce degli argomenti presentati dal ricorrente, convocare nuovamente l’escusso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
considerato che nella fattispecie la nuova decisione dell’UE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche l’emissione di un nuovo verbale di pignoramento dello stipendio dell’escusso di fr. 1'368.60 mensili;
visto che l’UE si è già incaricato di sentire nuovamente l’escusso alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere all’allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, sicché non è opportuno che la Camera proceda essa stessa all’istruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dell’UE ove non lo dovesse condividere;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché proceda all’accertamento dei fatti pertinenti censurati dal ricorrente ed emetta una nuova decisione.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.