Appeal Moot Due to Annulment of Enforcement Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an enforcement office's attachment notice, but the appeal was declared moot and struck from the rolls because the enforcement office subsequently reconsidered and entirely annulled the contested measure, having deemed plausible that an initial telephone objection by the debtor's spouse covered both the solidary execution against the spouse and the direct execution against the appellant. The supervisory authority's decision to strike the appeal was based on the rule allowing the office to reconsider a contested measure until it responds to the appeal, provided it issues and notifies a new decision, resulting in the appeal being removed from the roll when the new decision fully grants the appellant's requests, with no court fees or indemnities charged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Moot Due to Annulment of Enforcement Action: The supervisory authority's decision to strike the appeal was based on the rule allowing the office to reconsider a contested measure until it responds to the appeal, provided it issues and notifies a new decision, resulting in the appeal being removed from the roll when the new decision fully grants the appellant's requests, with no court fees or indemnities charged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the justification for striking the appeal from the roll when the administrative authority fully grants the appellant's requests.
Cited in the reasoning regarding the non-levying of court fees in supervisory proceedings.
Cited in the reasoning regarding the non-award of indemnities in supervisory proceedings.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.28 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 18 marzo 2024 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 marzo 2024 nell’esecuzione n. 3512591 promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 22 marzo 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver ritenuto verosimile che l’opposizione interposta telefonicamente dal marito della ricorrente concernesse non solo l’esecuzione promossa nei suoi confronti in via solidale dallo stesso escutente (come poi confermato con e-mail del 4 dicembre 2023), ma pure l’esecuzione diretta contro la moglie;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.