Creditor v. Debtor: Validity of Execution Service and Timeliness of Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority addressed two concurrent appeals concerning an execution proceeding where the initial service of the writ of execution was deemed invalid because it was only published in the cantonal official gazette, not the Swiss Official Gazette of Commerce, as required by law. The Execution Office subsequently issued a reconsideration decision annulling the initial action and treating the debtor's subsequent opposition, filed after they gained actual knowledge of the document, as timely, prompting the creditor to appeal this reconsideration, arguing the debtor's current address was known. The court upheld the reconsideration decision, rejecting the creditor's appeal because they did not dispute the invalidity of the initial service or that the debtor only gained knowledge on the later date, rendering the debtor's appeal against the annulment moot.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato e alla reiezione del ricorso interposto contro la riconsiderazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify striking the appeal of RE 1 from the record because it had become moot.
Cited in the reasoning as the basis for not levying court fees in supervisory proceedings.
Cited in the reasoning as the basis for not awarding legal costs/indemnities in supervisory proceedings, which is confirmed in order 3.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.24 · Lugano 24 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 13 marzo 2024 di
RE 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo avvenuta sul Foglio ufficiale cantonale del __________ nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
e sul ricorso 18 marzo 2024 di quest’ultimo contro la decisione di riconsiderazione emessa dall’Ufficio d’esecuzione il 14 marzo 2024;
preso atto che con decisione del 14 marzo 2024 l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che la notifica era avvenuta solo sul Foglio ufficiale cantonale e non anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio,
come invece prescritto dall’art. 35 LEF, sicché non era valida (sentenza della CEF 15.2019.5 del 17 luglio 2019), motivo per
cui, tenuto conto che l’escusso aveva avuto effettiva conoscenza del precetto esecutivo il 7 marzo 2024 e vi aveva interposto opposizione il 13 marzo 2024, ha trasmesso alle parti un duplicato dell’atto contenente le indicazioni corrette in punto alle date di notifica e di opposizione;
constatato che con ricorso del 18 marzo 2024, PI 1 ha impugnato il nuovo provvedimento, facendo valere di aver indicato correttamente nella domanda d’esecuzione l’indirizzo attuale dell’escusso in via __________ e di non capire perciò perché il precetto esecutivo è stato inviato al precedente indirizzo di __________, e informando che il ricorrente non ha ritirato le sue raccomandate spedite a Breganzona, bensì quella del 7 marzo 2024 della Pretura di Lugano relativa alla procedura di sfratto;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
rammentato che se la decisione di riconsiderazione è impugnata, l’autorità di vigilanza congiunge le due procedure di ricorso e statuisce mediante un’unica decisione con dispositivi separati (sentenza della CEF 15.2015.2 del 24 giugno 2016 consid. 2);
rilevato che PI 1 non contesta che la notifica edittale non era valida né pretende che RE 1 avrebbe avuto conoscenza del precetto esecutivo prima della data accertata dall’UE nella decisione di riconsiderazione, ovvero il 7 marzo 2024, e neppure ch’egli vi avrebbe validamente interposto opposizione;
considerato pertanto che la decisione di riconsiderazione va confermata, il ricorso di PI 1 respinto e contestualmente quello di RE 1 stralciato dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR), in quanto diventato definitivamente senza oggetto con la decisione odierna;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso presentato da PI 1 è respinto.
2. Il ricorso presentato da RE 1 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.