Supervisory Authority Review of Void Bankruptcy Warning Against Sole Proprietorship Director
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA supervisory authority reviewed a potential nullity of a bankruptcy warning issued by an enforcement office against an individual who was only registered as a director of a sole proprietorship and not listed among the specific categories of natural persons subject to bankruptcy proceedings under the relevant law. The court found that since the debtor did not meet the legal criteria for being subject to bankruptcy, the bankruptcy warning was null and void, and consequently, any related enforcement office fees were cancelled, while the matter of pre-paid costs was referred to the original bankruptcy judge.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento notificata a un’escussa iscritta a registro di commercio come direttrice di un’impresa individuale. Segnalazione di nullità trasmessa dal giudice del fallimento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for not levying judicial fees.
Cited in the dispositive for not awarding indemnities.
Cited in the dispositive for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.22 · Lugano 24 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulla segnalazione di possibile nullità sporta il 12 marzo 2024 dalla
IS 1
in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio alla notifica della comminatoria di fallimento emessa il 9 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 2, __________ contro PI 1, __________ ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che adito con la domanda di fallimento presentata dalla PI 2 contro PI
1 sulla scorta della comminatoria di fallimento appena citata, con decisione ordinatoria del 12 marzo 2024 il Pretore della Giurisdizione di Lugano, Sezione 5, ha differito la sua decisione in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF e sottoposto il caso alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale, affinché esaminasse la validità della comminatoria di fallimento, notificata a una persona che non risulta iscritta nel registro di commercio in una delle qualità enumerate dall’art. 39 LEF;
che entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera, il 19 aprile 2024 la PI
2 ha comunicato di concordare sull’erroneità dell’emissione della comminatoria di fallimento, ma tenuto conto del fatto che ha agito in buona fede senza l’ausilio di un legale, ha chiesto il rimborso delle spese anticipate;
che dagli accertamenti eseguiti sui siti *“ti.chregister.ch”* (Registro di commercio del Canton Ticino) e *“zefix.ch”* (indice centrale delle ditte), si evince che l’escussa PI 1 è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino solo come “direttrice” dell’impresa individuale di __________ “__________”;
che tale qualità non figura tra quelle enumerate esaustivamente all’art. 39 LEF in merito alle persone soggette alla via del fallimento;
che tra le persone fisiche menzionate all’art. 39 cpv. 1 LEF si annoverano solo il titolare stesso di una ditta commerciale (n. 1) – e non un suo direttore –, il socio di una società in nome collettivo (n. 2), il socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (n. 3) e il membro dell’amministrazione di una società in accomandita per azioni (n. 4);
che
emessa nei confronti di una persona non soggetta alla via del fallimento, la comminatoria di fallimento n. __________
è pertanto nulla (DTF 73 I 353, pag. 356; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art.
39 LEF), ciò che l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio (art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);
che la questione della sorte delle spese giudiziarie anticipate dalla PI 2 compete al giudice del fallimento (il Pretore);
che le spese dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per la comminatoria di fallimento sono annullate insieme all’atto stesso, fermo restando che spetta alla PI 2 comunicare all’UE se intende che l’esecuzione venga ora continuata in via di pignoramento;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertata la nullità della comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.