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15.2024.2 • TRAC TI 15.2024.2 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Revocation of Bankruptcy Action Rights

Numero d'incarto 15.2024.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority dismissed an appeal filed by two companies against the Bankruptcy Office's decision to revoke the assignment to them of the right to bring civil or criminal action against the organs of the declared bankrupt estate. The court reasoned that the appeal was inadmissible because it was filed late; the appellants admitted learning of the challenged decision on December 21st, and since the ten-day appeal period commenced on the first working day after the judicial holiday recess (January 2nd), the deadline expired on January 12th, making the submission on January 15th untimely, a matter the court must consider ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Revocation of Bankruptcy Action Rights: The court reasoned that the appeal was inadmissible because it was filed late; the appellants admitted learning of the challenged decision on December 21st, and since the ten-day appeal period commenced on the first working day after the judicial holiday recess (January 2nd), the deadline expired on January 12th, making the submission on January 15th untimely, a matter the court must consider ex officio.

Parole chiave

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deposito tardivo revoca del fallimento comminatoria di fallimento disdetta tardiva inosservanza del termine legale preclusione per tardività Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the ruling not to levy court fees because the decision concerns an appeal against a bankruptcy official's decision where this provision applies.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the ruling not to award indemnities because the decision concerns an appeal against a bankruptcy official's decision where this provision applies.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the ruling not to award indemnities because the decision concerns an appeal against a bankruptcy official's decision where this provision applies.

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Testo completo

Incarto n. 15.2024.2 · Lugano 17 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 15 gennaio 2024 delle società

RI 1, __________ RI 2, __________ (patrocinate dall’avv. PA 1 __________) contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento di revoca della cessione alle ricorrenti del diritto della massa di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita emesso il 20 dicembre 2023 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’

RI 3, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con provvedimento del 20 dicembre 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha revocato la cessione a favore della RI 1 e della RI 2 del

diritto di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita RI 3;

che con ricorso del 15 gennaio 2024, le società già cessionarie hanno postulato l’annullamento del provvedimento appena citato;

che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie, secondo le loro stesse affermazioni, le ricorrenti hanno avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 21 dicembre 2023, durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n.

2 LEF), sicché il termine di ricorso di dieci giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio 2024;

che interposto solo lunedì 15 gennaio, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’avv.

.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.