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15.2024.18 • TRAC TI 15.2024.18 Generato dall'IA

Debtor's Commercial Register Entry Determines Bankruptcy Initiation

Numero d'incarto 15.2024.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual contested the impending bankruptcy initiated by a creditor after an enforcement office confirmed the rejection of the debtor's objection, arguing that since they had ceased independent business operations and should be removed from the commercial register, the correct enforcement procedure should be seizure rather than bankruptcy. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the criterion for initiating bankruptcy for sole proprietorships is purely formal, based on the debtor's current entry in the commercial register, which the enforcement office is not obligated to verify, and further noting that even if the debtor promptly sought cancellation, they would remain subject to bankruptcy proceedings for six months thereafter.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Contestazione dell’escusso della sua iscrizione nel registro di commercio come titolare di un’impresa individuale

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento registro di commercio debito commerciale ditta individuale opposizione tardiva iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the operative part as the basis for not levying court fees for this specific type of decision (no court fee).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the operative part as the basis for not awarding compensation in the context of the proceeding (no compensation).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the operative part as the basis for not awarding compensation in the context of the proceeding (no compensation).

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Testo completo

Incarto n. 15.2024.18 · Lugano 6 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 febbraio 2024 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il

23 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 27 settembre 2023 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'834.75 oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, ap­purato che la stessa PI 1 aveva rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha notificato la comminatoria di fallimento;

che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede l’an­nullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro di commercio sarebbe da stralciare e l’esecu­zione da continuare in via di pignoramento;

che

tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;

che il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può né deve verificare (DTF 135 III 370 consid.

3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art.

39 LEF e i rinvii);

che sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione;

che sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF);

che il ricorso va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a __________ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.