Debtor's Commercial Register Entry Determines Bankruptcy Initiation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual contested the impending bankruptcy initiated by a creditor after an enforcement office confirmed the rejection of the debtor's objection, arguing that since they had ceased independent business operations and should be removed from the commercial register, the correct enforcement procedure should be seizure rather than bankruptcy. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the criterion for initiating bankruptcy for sole proprietorships is purely formal, based on the debtor's current entry in the commercial register, which the enforcement office is not obligated to verify, and further noting that even if the debtor promptly sought cancellation, they would remain subject to bankruptcy proceedings for six months thereafter.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Contestazione dell’escusso della sua iscrizione nel registro di commercio come titolare di un’impresa individuale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part as the basis for not levying court fees for this specific type of decision (no court fee).
Cited in the operative part as the basis for not awarding compensation in the context of the proceeding (no compensation).
Cited in the operative part as the basis for not awarding compensation in the context of the proceeding (no compensation).
Testo completo
Incarto n. 15.2024.18 · Lugano 6 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 febbraio 2024 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il
23 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 27 settembre 2023 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'834.75 oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, appurato che la stessa PI 1 aveva rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro di commercio sarebbe da stralciare e l’esecuzione da continuare in via di pignoramento;
che
tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;
che il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può né deve verificare (DTF 135 III 370 consid.
3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art.
39 LEF e i rinvii);
che sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione;
che sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.