Appeal Struck Due to Mootness After Bankruptcy Office Reconsideration of Credit Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal against a decision by the bankruptcy office regarding a credit claim inserted into the liability list for a deceased's estate proceedings. The appellate court supervisory authority struck the appeal because the bankruptcy office subsequently reconsidered the challenged measure, fully accepting the appellant's requests by definitively inscribing the credit without the "pro memoria" notation, thereby rendering the appeal moot under applicable procedural law allowing the office to reconsider its decision until it replies, in which case the supervisory authority removes the appeal from the roll.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 RUF, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Struck Due to Mootness After Bankruptcy Office Reconsideration of Credit Claim: The appellate court supervisory authority struck the appeal because the bankruptcy office subsequently reconsidered the challenged measure, fully accepting the appellant's requests by definitively inscribing the credit without the "pro memoria" notation, thereby rendering the appeal moot under applicable procedural law allowing the office to reconsider its decision until it replies, in which case the supervisory authority removes the appeal from the roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the rolls when the new measure grants the appellant's requests.
Cited in the reasoning as the legal basis for not levying court fees in supervision matters, reflected in order 2.
Cited in the reasoning as the legal basis for not awarding indemnities in supervision matters, reflected in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.14 · Lugano 15 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2024 del
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la decisione relativa al credito insinuato dal ricorrente contenuta nella graduatoria depositata il 19 gennaio 2024 nella procedura di fallimento n. 2230289 aperta nei confronti dell’
Eredità giacente fu Antonini Francesco, Bellinzona preso atto che con decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio dei fallimenti ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso richiesto dal ricorrente, ossia iscrivendo il credito da esso insinuato nell’elenco oneri riferito all’unità PPP n. __________ del fondo n. __________ RFD __________ a titolo definitivo, ovvero senza la menzione “pro memoria” giusta l’art. 63 RUF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione al RI 1, .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.