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15.2024.135 • TRAC TI 15.2024.135 Generato dall'IA

Garnishment Order Appeal Regarding Subsistence Minimum Calculation and Income Basis

Numero d'incarto 15.2024.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a wage garnishment order issued by the enforcement office, arguing the calculated subsistence minimum was incorrect based on updated health insurance premiums and actual mortgage interest payments. The enforcement office subsequently reconsidered the decision, increasing the subsistence minimum to correctly reflect these new expenses, thus granting the appellant's primary request, which rendered that portion of the appeal moot. However, the court rejected the remaining ground for appeal—which sought to base the garnishment on a fixed average monthly income rather than calculating the garnishable excess month-to-month based on actual variable income—because the re-evaluated garnishment amount already established an excess to be seized based on actual monthly earnings, making the request for a fixed average unfounded.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Determinazione del reddito medio dell’escusso (indennità giornaliere in caso di malattia) e del coniuge

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario reddito minimo salario mensile autorizzazione all’esecuzione aumento del reddito guadagno effettivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24*b* cpv. 1 LPR

The court noted that the appeal became moot because the supervisory authority strikes the appeal if the new measure fully grants the appellant's requests, citing this article.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

This provision is cited as the basis for not levying court fees or awarding compensation in supervisory proceedings, which is reflected in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2024.135 · Lugano 13 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorren­te da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (es. n. __________) (rappresentato da RA 2, __________) PI 4, __________ (es. n. 3524226 e 3524757)

preso atto che con decisione del 19 dicembre 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale del ricorrente a fr. 3'126.55 (anziché fr. 2'536.71) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede tale importo, ovvero indicativamente fr. 1'581.45 mensili dopo aver accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dal ricorrente dopo il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45 mensili dal 1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati per il 2024) e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione del ricorrente e della moglie ammontano a fr. 726.80 mensili come da lui sostenuto (e non a fr. 510.– come invece erroneamente indicato nel verbale impugnato);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);

osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione abbia integramente ammesso le censure del ricorrente riferite al minimo esistenziale della coppia, sicché al riguardo il ri­corso è diventato senza oggetto;

rilevato invece che l’Ufficio non si è determinato sulla censura secondo cui l’entrata mensile del ricorrente di fr. 4'708.– non tiene conto del fatto che si tratta di un’indennità giornaliera per malattia, per cui l’entrata mensile varia a dipendenza del numero di giorni nel mese di riferimento;

appurato, tuttavia, che l’eccedenza pignorabile di fr. 1'581.45 mensili rideterminata nella decisione di riconsiderazione è solo indicativa;

ricordato infatti che l’Ufficio non ha pignorato un importo fisso, bensì, appunto, un’ecce­denza da calcolare mese per mese in base ai redditi effettivamente percepiti dall’escusso e dalla moglie nel singolo mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una corretta ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in proporzione dei loro redditi, pari ad esempio al 61.88/38.12% nella prima decisione e al 63.48/ 36.52% in quella riconsiderata);

constatato che il ricorso, laddove il ricorrente chiede di modificare le entrate sue e della moglie *“sulla scorta di una media mensile di quanto percepito”* (nei motivi, ad 2), è infondato e come tale va respinto;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventatosenza oggetto il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–avv. dott. PA 1, __________, __________, __________; – ; – RA 2, __________, __________; – PI 3 Inkasso, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.