Appeal Regarding Wage Garnishment Dismissed as Moot and Unfounded Following Revised Subsistence Calculation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an execution office's wage garnishment order, but the office subsequently reconsidered and issued a revised decision, increasing the debtor's subsistence minimum based on newly provided health insurance premium details and accepted mortgage interest payments, which satisfied the appellant's primary objections regarding the minimum subsistence level. Because the revised measure fully addressed the core complaints, the supervisory authority declared that portion of the appeal moot, and ultimately dismissed the remaining part of the appeal as unfounded, reasoning that while the calculation of average past income was slightly disputed, the new garnishment amount represented an indicative excess calculated monthly based on actual earnings, rendering the appeal's challenge to the income average irrelevant to the final executable excess amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Regarding Wage Garnishment Dismissed as Moot and Unfounded Following Revised Subsistence Calculation: Because the revised measure fully addressed the core complaints, the supervisory authority declared that portion of the appeal moot, and ultimately dismissed the remaining part of the appeal as unfounded, reasoning that while the calculation of average past income was slightly disputed, the new garnishment amount represented an indicative excess calculated monthly based on actual earnings, rendering the appeal's challenge to the income average irrelevant to the final executable excess amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the roll when the new decision fully accepts the appellant's requests, even though the appeal was ultimately rejected on the merits not covered by this specific article.
Cited in the reasoning as governing the non-imposition of court fees in supervisory matters, which corresponds to the order in point 2.
Cited in the reasoning as governing the non-assignment of indemnities in supervisory matters, which corresponds to the order in point 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.134 · Lugano 13 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle esecuzioni n. __________, __________ e 3674861 promosse nei confronti della ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________
preso atto che con decisione del 19 dicembre 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale della ricorrente a fr. 1'798.40 (anziché fr. 1'562.54) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede tale importo, ovvero indicativamente fr. 910.– mensili dopo aver accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dalla ricorrente dopo il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45 mensili dal 1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati per il 2024) e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione della ricorrente e del marito ammontano a fr. 726.80 mensili come da lei sostenuto (e non a fr. 510.– come invece erroneamente indicato nel verbale impugnato);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione abbia integramente ammesso le censure della ricorrente riferite al minimo esistenziale, sicché al riguardo il ricorso è diventato senza oggetto;
rilevato che i redditi accertati nella decisione di riconsiderazione sono invece leggermente più elevati di quelli indicati dalla ricorrente (fr. 1'291.– in luogo di fr. 1'229.80 per il salario medio percepito dal Cantone e fr. 1'417.– anziché fr. 1'289.40.– [al punto
2 la ricorrente menziona però la somma di fr. 1'418.90] per il reddito medio ottenuto dalla __________);
appurato che le medie stabilite dall’UE, calcolate sui redditi percepiti dall’escussa da gennaio a ottobre 2024, sono corrette;
constatato, ad ogni modo, che l’esatta determinazione della media dei redditi passati è invero inutile;
ricordato infatti che l’eccedenza pignorabile di fr. 910.– mensili rideterminata nella decisione di riconsiderazione è solo indicativa, giacché l’Ufficio non ha pignorato un importo fisso, bensì, appunto, un’eccedenza da calcolare mese per mese in base ai redditi effettivamente percepiti dall’escussa e dal marito nel singolo mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una corretta ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in proporzione dei loro redditi, pari ad esempio al 38.12/61.88% nella prima decisione e al 36.52/63.48% in quella riconsiderata), sicché al riguardo il ricorso si rivela infondato;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventatosenza oggetto il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–avv. dott. PA 1, __________, __________, __________; – ; – PI 3 Inkasso, Zürich.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.