Appeal of Bankruptcy Notice Inadmissible Due to Procedural Errors
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a bankruptcy notice issued by the Enforcement Office, claiming several underlying debts were settled or incorrectly calculated. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant confused the bankruptcy notice with the subsequent bankruptcy decision, which is a judicial act appealable to a higher judicial authority, not the supervisory authority; furthermore, the appeal against the notice was untimely, and the substantive claims regarding the debt amounts were improperly raised in this specific type of appeal, which is limited to formal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 174 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 160 LEF, Art. 74 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal of Bankruptcy Notice Inadmissible Due to Procedural Errors: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant confused the bankruptcy notice with the subsequent bankruptcy decision, which is a judicial act appealable to a higher judicial authority, not the supervisory authority; furthermore, the appeal against the notice was untimely, and the substantive claims regarding the debt amounts were improperly raised in this specific type of appeal, which is limited to formal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order regarding the non-levying of judicial fees.
Cited in the reasoning as a ground for declaring the appeal time-barred, even if the procedural basis for inadmissibility in order 1 is not explicitly stated as such.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.13 · Lugano 1 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 6 febbraio 2024 della
RI 1 (rappresentata dal socio e gerente, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 14 settembre 2023 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 818.55.– oltre agli accessori, il
20 ottobre 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione*,* le ha intimato la comminatoria di fallimento, consegnatale il 13 novembre 2023;
che con atto del 6 febbraio 2024, la RI 1 ricorre contro *"alcuni"* precetti esecutivi e avvisi di pignoramento *"confluiti"* nella comminatoria di fallimento notificata *"in data odierna"* (il 6 febbraio 2024), affermando
che *"gran parte"* delle esecuzioni *"elencate"* nella comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________
(firmatario del ricorso) e che le somme richieste dalla Cassa cantonale di compensazione non sono dovute, perché la massa salariale utilizzata come base di calcolo per gli acconti del 2023 non corrisponde a quella effettiva;
che nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2024 l’UE rileva che la comminatoria di fallimento è sfociata nel fallimento della ricorrente, il 6 febbraio 2024, sicché il ricorso appare superato dagli eventi, e in ogni caso è irricevibile, poiché le altre censure sono di merito e, comunque sia, il ricorso non indica precisamente gli atti contestati ed è inconcludente;
che visibilmente la ricorrente confonde comminatoria di fallimento e decisione di fallimento;
che a prescindere dalla confusione terminologica, il ricorso è diretto in realtà contro il fallimento, in cui sono “confluiti” le esecuzioni citate dalla ricorrente e che è stato decretato proprio il 6 febbraio 2023;
che il ricorso all’autorità di vigilanza può essere diretto solo contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti (art. 17 LEF) e non contro una decisione giudiziaria come la decisione di fallimento, contro la quale è aperta la via del reclamo all’autorità giudiziaria superiore (art. 174 LEF);
che sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto irricevibile;
che il reclamo interposto parallelamente dalla RI 1 il 12 febbraio 2024 è stato accolto da questa Camera, che con decisione odierna ha annullato il fallimento (inc. 14.2024.26);
che nella misura in cui dovesse concernere anche la comminatoria di fallimento n. __________, il ricorso è manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e in ogni caso è diventato senza oggetto in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione, cinque ore e dodici minuti dopo la pronuncia del fallimento, ciò che vale pure per l’esecuzione promossa dalla PI 1Sagittario citata nel ricorso, siccome nel frattempo è stata ritirata;
che le altre censure della ricorrente sono irricevibili, vuoi perché essa non ha indicato con precisione quali sono i provvedimenti contestati e quali sono le sue conclusioni (cfr. art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), vuoi perché sono censure di merito, ovvero rivolte all’esistenza o all’ammontare delle prete-se criticate, le quali non sono proponibili con un ricorso all’autorità di vigilanza, proponibile unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2) o il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), bensì con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e con una risposta nell’eventuale susseguente procedura giudiziaria volta al rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione alla RI 1,
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.