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15.2024.12 • TRAC TI 15.2024.12 Generato dall'IA

Appeal Against Seizure Report Dismissed Due to Procedural Defects and Premature Claim Challenges

Numero d'incarto 15.2024.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to annul a seizure report issued by the enforcement office, arguing primarily that the office failed to provide access to the underlying enforcement documents of participating creditors, including the enforcement order itself, and wrongfully denied them printed copies of electronically filed applications, while also challenging the existence and amount of the other creditors' claims. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant was not entitled to the original enforcement instruments of other creditors as per enforcement law, especially since electronic filings do not generate paper documents for the office's physical file; furthermore, challenges to the validity or amount of other creditors' claims are premature and must be raised later in a formal ranking objection procedure after the assets are realized, rendering the challenge concerning documentation and claim validity unfounded or inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Richiesta di un creditore dei titoli di credito degli altri partecipanti al gruppo di pignoramento. Accesso agli atti dell’ufficio d’esecuzione

Parole chiave

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ordine del pignoramento censure procedurali sequestro di documenti insinuazione del credito vizio formale autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 114 LEF
Trascorso il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), il 16 gennaio 2024 l’UE ha notificato il verbale di pignoramento ai creditori e al debitore.
Art. 3 LPR
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
Art. 17 LEF
The court determined the admissibility of the appeal based on this provision.
Art. 5 cpv. 2 lett. a dell
All’ufficio non giunge alcun atto cartaceo, ma dati in formato XML (art. 5 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza), i quali, come correttamente comunicato dall’UE alla ricorrente, non possono essere stampati sotto forma di domanda cartacea, sicché nell’incarto fisico dell’UE non vi sono le domande e-LEF.
Art. 70 cpv. 1 LEF
2.2 D’altronde, secondo la legge l’ufficio d’esecuzione deve emettere solo due esemplari del precetto esecutivo, uno per l’escutente e l’altro per l’escusso (art. 70 cpv.
Art. 73 LEF
Soltanto l’escusso può chiedere – ma non esige­re – dall’escutente la produzione dei mezzi di prova concernenti la sua pretesa (art. 73 LEF).
Art. 219 LEF
particolare quali pretese o parti di pretese verranno inserite nelle classi privilegiate stabilite dall’art. 219 LEF (per il
Art. 146 cpv. 2 LEF
rin­vio dell’art. 146 cpv. 2 LEF), e solo a quel momento la ricorrente potrà contestare le pretese fatte valere dagli altri creditori per mez­zo di un’azione di contestazione della graduatoria (art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

The court determined the admissibility of the appeal based on this provision.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying a judicial fee for the decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding legal costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2024.12 · Lugano 24 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 1° febbraio 2024 di

RI 1 HR-__________ (c/o __________, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 gennaio 2024 a favore dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 4, __________

oltre che a favore delle esecuzioni delle altre tre creditrici del gruppo n. 1:

PI 1, __________ Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 dicem­bre 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 4 per l’incasso di fr. 4'952.– oltre ad accessori. Ricevuta la domanda di

continuazio-ne dell’esecuzione, il 13 novembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre 2023. Il

successivo 27 no­vembre l’UE ha emesso un altro avviso di pignoramento a favore della PI 1 (esecuzione n. __________ per fr. 3'604.15).

B. Il

30 novembre 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento di due veicoli dell’escusso, una VW Beetle 2.0.TSI stimata in fr. 7'500.– e una moto Yamaha XVS 650 valutata in fr. 2'500.–.

C. Il

12 dicembre 2023 l’UE ha poi emesso due avvisi di partecipazione al pignoramento a favore della PI 3 (esecuzione n. __________ di fr. 868.05) e dello Stato del Canton Ticino (esecuzione n. __________ di fr. 289.40).

D. Trascorso il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), il 16 gennaio 2024 l’UE ha notificato il verbale di pignoramento ai creditori e al debitore.

E. Con

ricorso del 1° febbraio 2024, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di *“annullare, revocare, dichia­rare* *nullo e/o di nessun effetto”* il verbale di pignoramento, *“protestate tasse, spese e indennità”*.

F. Lette le osservazioni preliminari dell’UE del 5 febbraio e le *“controsservazioni”*

19 febbraio della ricorrente, il 27 febbraio 2024 il Presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, concesso alla ricorrente la facoltà di consultare l’incarto della procedura di ricorso (compreso l’incarto trasmesso dall’UE) presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello durante gli orari d’ufficio entro dieci giorni (poi prorogati di altri cinque) e chiuso l’i­struttoria, fatto salvo il diritto di replica spontanea della ricorrente.

G. Il

2 aprile 2024, la ricorrente ha presentato spontaneamente ulteriori osservazioni sprovviste di conclusioni.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente si duole che l’UE non le avrebbe consentito di ottenere il precetto esecutivo fatto emettere dalla PI 1, mettendo in dubbio che l’incarto sia solo telematico e che le domande di esecuzione elettroniche (e-LEF) non siano stampate e spedite.

2.1 La

ricorrente sembra confondere domanda di esecuzione e precetto esecutivo. La prima non viene notificata all’escusso né a chic­chessia.

Se è presentata tramite la rete interna del gruppo e-LEF, la domanda non dev’essere firmata manualmente, bastando la fir­ma elettronica prevista dagli art. 33*a* cpv. 2 LEF e 4 dell’Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione (RS 281.112.1). All’ufficio non giunge alcun atto cartaceo, ma dati in formato XML (art. 5 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza), i quali, come correttamente comunicato dall’UE alla ricorrente, non possono essere stampati sotto forma di domanda cartacea, sicché nell’incarto fisico dell’UE non vi sono le domande e-LEF.

2.2 D’altronde, secondo la legge l’ufficio d’esecuzione deve emettere solo due esemplari del precetto esecutivo, uno per l’escutente e l’altro per l’escusso (art. 70 cpv. 1 LEF), di modo che dopo la loro notifica ai rispettivi destinatari non ne rimane alcuno nell’incarto dell’ufficio, tranne che l’escutente alleghi il suo esemplare alla domanda di continuazione dell’esecuzione, ciò che però è tenuto a fare solo se prosegue l’esecuzione in un foro esecutivo diverso da quello in cui è stato emesso il precetto esecutivo (mod. n. 4 “Domanda di proseguire l’esecuzione”, a tergo alla voce “Allegati”). La doglianza della ricorrente è pertanto priva di ogni fondamento.

3. La ricorrente rimprovera all’UE di non averle spedito il preteso titolo esecutivo, ma solo una fattura. Mette in dubbio l’esistenza del credito della PI 1 e l’importo, che a suo dire non dovrebbe ricomprendere le spese di sollecito e di amministrazione.

3.1 Il diritto esecutivo svizzero non obbliga gli escutenti a produrre le prove o i titoli relativi ai crediti da loro posti in esecuzione (DTF

125 III 149 consid. 2/a; sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 set­tembre 2019, RtiD 2020 I 694 n. 34c, consid. 3), ma solo a indicare nella domanda d’esecuzione la causa o il titolo di credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF). Soltanto l’escusso può chiedere – ma non esige­re – dall’escutente la produzione dei mezzi di prova concernenti la sua pretesa (art. 73 LEF). Altri creditori lo possono fare solo nell’ambito di una causa di contestazione della graduatoria (v. sotto consid. 3.2). L’UE non poteva quindi comunicare alla ricorrente i documenti richiesti, bensì solo, come ha fatto, la stampata dal suo applicativo di gestione delle esecuzioni (THEMIS) delle causali indicate sui precetti esecutivi emessi a favore della PI 1 e della PI 3. La critica di RI 1 è di conseguenza infondata.

3.2 Per quanto attiene alle critiche sull’esistenza e l’importo del credito della PI 1 e degli altri partecipanti al pignoramento, il ricorso è doppiamente prematuro, da un canto perché i beni pi-gnorati non sono ancora stati realizzati, sicché non è ancora dato di sapere se il ricavato dell’asta sarà insufficiente a tacitare tutti i creditori del gruppo e dunque se RI 1 avrà un interesse concreto e personale a contestare le pretese degli altri partecipan­ti, e dall’altro perché anche se il ricavato non basterà a soddisfare tutti i creditori, prima di versare i dividendi ai creditori del gruppo l’UE dovrà allestire una graduatoria e uno stato di ripartizione, in cui deciderà in

particolare quali pretese o parti di pretese verranno inserite nelle classi privilegiate stabilite dall’art. 219 LEF (per il

rin­vio dell’art. 146 cpv. 2 LEF), e solo a quel momento la ricorrente potrà contestare le pretese fatte valere dagli altri creditori per mez­zo di un’azione di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF). Al riguardo il ricorso è dunque doppiamente irricevibile.

4. La ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita poiché l’UE non le ha inviato i titoli di credito degli altri partecipanti al gruppo e afferma di non potersi recare allo sportello dell’UE a Bellinzona, perché sua madre è gravemente malata e la trasferta implicherebbe almeno una mezza giornata.

Già si è rilevato che la ricorrente non aveva diritto a ricevere i titoli dei crediti degli altri partecipanti al gruppo (sopra consid. 3.1). Da

questo profilo, il suo diritto di essere sentita non può essere considerato leso. D’altronde il diritto di consultazione dei verbali e dei

registri dell’ufficio d’esecuzione e di ottenerne estratti (art. 8*a* LEF) va di principio esercitato presso i locali dell’ufficio, è subordinato al pagamento di una tassa (art. 12 OTLEF) – così come l’otteni­mento di copie di atti esistenti (art. 9 cpv. 3 OTLEF) – e non si estende all’invio di atti in originale (BlSchK 2014, 96 segg.). Comunque sia, la questione dell’accesso agli atti è diventata senza oggetto dopo che la ricorrente ha potuto consultare gli atti presso la Camera.

5. Nelle osservazioni spontanee del 2 aprile 2024 RI 1 rileva che i precetti esecutivi della PI 1 e della PI 3 non risultano essere notificati a PI 4, mentre per lo Stato del Cantone Ticino agli atti non figura il precetto esecutivo, ma solo una richiesta di pignoramento. Ne deduce che le esecuzioni sono inesistenti e nulle, o che i precetti si potrebbero presumere creati *ex post*.

5.1 L’esternazione della ricorrente è inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze nell’ambito amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle parti e delle istituzioni. Lo stesso rilievo vale per le e-mail 30 e 31 gennaio 2024 accluse al ricorso (quale doc. B). La censura è pertanto irricevibile. RI 1 è d’altronde nuovamente avvertita che l’UE potrà legittimamente rinviarle

senz’altra formalità e senza risposta i suoi atti o scritti ove contengano improperi verso autorità o controparti (v. sentenza del­la CEF 15.2021.79 del 29 marzo

2022 consid. 8 e dispositivo n. 5).

5.2 Oltre che gratuita, la critica della ricorrente è del resto anch’essa prematura (sopra consid. 3.2) e pertanto irricevibile pure sotto que­sto profilo. In ogni caso, come già precisato (sopra consid. 2.2), gli esemplari originali dei precetti esecutivi

non sono in possesso dell’UE. Le copie presenti nell’incarto cartaceo (tranne quella dello Stato del Cantone Ticino in assenza di

contestazione nel ricorso) sono state stampate dall’applicativo THEMIS. Se del caso, RI 1 potrà chiedere l’edizione degli esemplari degli altri partecipanti al gruppo nella causa di contestazione di un’eventuale graduatoria. Ad ogni buon conto, dal citato applicativo risulta che il precetto esecutivo della PI 1 è stato recapitato all’escusso il 28 settembre 2023 dalla cancelleria comunale di Bellinzona, quel­lo della PI 3 il 21 giugno 2023 (tracciamento della raccomandata n. 98.05.037842.10221345 citata sul precetto) e quello dello Stato del Cantone Ticino il 19 ottobre 2023 dalla stessa cancelleria.

6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a RI 1,

;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.