Welfare Recipient Fails to Overturn Property Seizure Notice Due to Untimely Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed the issuance of a property seizure notice related to overdue media fees, arguing they lacked the financial means to pay due to receiving only welfare benefits, and further contended that their initial objection to the enforcement order was timely despite the enforcement office deeming it late based on the date the order was first available for collection. The court dismissed the appeal, ruling that the determination of income and the potential for seizure of welfare payments are matters addressed during the execution phase of the seizure, not grounds to annul the notice itself, and upheld the enforcement office's determination that the objection was indeed filed late based on the date the enforcement order was legally considered notified, rendering the subsequent challenge to the seizure notice untimely regarding the objection's merits.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione tardiva della decisione dell’Ufficio d’esecuzione secondo cui l’opposizione al precetto esecutivo è tardiva
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order for the non-imposition of court fees.
Cited in the final order for the non-imposition of court fees.
Cited in the final order for the non-imposition of court fees.
Cited regarding the decision not to serve the judgment to the counterparty.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.11 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 30 gennaio 2024 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon SZ)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera procede contro RI 1 per l’incasso del canone radiotelevisivo dal 2020 al 2023 di fr. 912.25;
che
avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo tardivamente, il 26 gennaio 2024 l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 13 marzo 2024;
che con ricorso del 30 gennaio 2024, RI 1 chiede l’annullamento dell’avviso di pignoramento, facendo valere di aver già informato l’UE di non essere in grado di pagare il credito posto in esecuzione, siccome percepisce attualmente solo le prestazioni assistenziali e non ha altre fonti di reddito;
che la determinazione dei redditi e beni del ricorrente, come della loro pignorabilità (specie delle prestazioni assistenziali), verrà effettuata proprio in sede di esecuzione del pignoramento e non giustifica dunque l’annullamento dell’avviso di pignoramento, in assenza di una violazione delle norme formali che disciplinano l’emissione dell’avviso di pignoramento (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF);
che il ricorrente rimprovera all’UE di non aver minimamente tenuto conto delle
motivazioni espresse nella sua raccomandata del 21 settembre 2023, ribadendo di aver ritirato il precetto esecutivo presso
l’ufficio postale di Pregassona solo il 13 settembre 2023, entro il termine di giacenza postale di sette giorni, sicché la sua *“risposta”* – pare di capire l’opposizione al precetto esecutivo – sarebbe tempestiva;
che l’UE non è competente per valutare i motivi di opposizione dell’escusso, bensì solo per determinare se sono da considerare come una valida opposizione nel senso dell’art. 74 LEF, inoltrata entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto secondo l’art 74 cpv. 1 LEF;
che
nella fattispecie l’UE ha puntualmente comunicato a RI 1 di ritenere tardiva la sua opposizione contenuta nello scritto
del 21 settembre 2023, poiché il precetto esecutivo gli era stato notificato già l’8 settembre 2023 (all. 4 accluso al ricorso);
che RI 1, con scritto del 27 settembre 2023 ha contestato di aver ritirato l’atto già l’8 settembre, affermando di averlo ritirato invece il 13 settembre, come risulterebbe dalla data del *“francobollo”* apposto sullo stess;
che, tuttavia, dopo l’ulteriore risposta dell’UE del 28 settembre (all. 6), con cui ha rilevato che dal tracciamento postale risultava che la notifica era avvenuta l’8 settembre – come confermato dal timbro postale a tergo del precetto (all. 1) – il ricorrente ha nuovamente contestato la risposta dell’UE il 2 ottobre 2023 (all. 7), ma non ha presentato un ricorso formale all’autorità di vigilanza – come ora fatto contro l’avviso di pignoramento – sicché la decisione dell’UE dev’essere considerata definitiva;
che il ricorso in esame risulta così tardivo nella misura in cui RI 1 intenda nuovamente contestare la tardività dell’opposizione contenuta nello scritto del 21 settembre 2023;
che nulla cambia al riguardo lo scritto inviato tardivamente dal ricorrente il 7 marzo 2024, anche perché egli non si determina sul-l’accertamento compiuto dall’UE presso la Posta, da cui si evince ch’egli ha preso visione del precetto già l’8 settembre 2023, ma ha rifiutato di ritirarlo in quel momento, motivo per cui l’atto è rimasto in giacenza all’ufficio postale fino al 13 settembre (osservazioni dell’UE al ricorso del 7 febbraio 2024);
che
a prescindere dalla presa in consegna fisica dell’atto esecutivo, la sua notifica è considerata avvenuta al momento in cui l’escusso
ha avuto conoscenza del suo contenuto (cfr. art.
17 cpv. 2 LEF);
che un’esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo o la concessione di dilazioni non rientrano nelle competenze né dell’UE né dell’autorità di vigilanza, bensì della Confederazione Svizzera, cui il ricorrente è invitato a rivolgersi secondo le formalità stabilite dall’apposita legge federale;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto;
che si può prescindere dal notificare alla controparte sia il giudizio odierno, stante il suo esito, sia il ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad Anthony .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.