Debtor Appeal Against Execution Seizure and Reconsideration Order Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe debtor appealed an execution proceeding initiated by the creditor, first contesting the irregularity of the notification procedure which led to an official notice of seizure and subsequently challenging a reconsideration order issued by the execution office that had annulled the seizure notice and execution costs due to an improper edictal notification (which should have also been published in the Swiss Official Gazette of Commerce) and accepted the debtor's implicit opposition. The court dismissed both appeals, reasoning that the execution office had largely granted the debtor's requests in the reconsideration order, rendering the second appeal largely moot, and that in any event, the debtor’s knowledge of the execution act effectively validated it despite formal notification errors; furthermore, the court ruled that the debtor's complaints regarding the underlying debt amounts ("Diverse Auslagen" and "Verzugsschaden") were matters of substantive merit belonging to the judicial set-aside procedure, not the execution authority.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro il precetto esecutivo, l’avviso di pignoramento e la riconsiderazione della notifica del precetto esecutivo per via edittale nel senso della registrazione dell’opposizione alla data del ricorso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding paragraph on costs as the basis for not levying a judicial fee.
Cited in the concluding paragraph on costs as the basis for not awarding indemnities.
Cited in the concluding paragraph on costs as the basis for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2024.102 · Lugano 10 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sui ricorsi 26 agosto e 24 ottobre 2024 di
RI 1, __________ contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo, l’avviso di pignoramento e un provvedimento di riconsiderazione emessi nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dall’
PI 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20
dicembre 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di complessivi
fr. 43'642.02;
che tentato senza successo di notificare il precetto esecutivo per via postale e tramite la polizia (due tentativi), l’Ufficio l’ha notificato all’escusso per via edittale sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) __________;
che il 24 giugno 2024, l’UE ha avvisato RI 1 dell’immi-nente pignoramento per fr. 43'997.40, interessi e spese esecutive compresi;
che il 26 agosto 2024, RI 1 ha *“contestat*[o] *l’irregolare procedura inerente all’esecuzione n. __________”*, allegando al ricorso copia dell’avviso di pignoramento e dell’annessa fattura;
che con scritto del 20 settembre 2024, RI 1 ha contestato i crediti posti in esecuzione;
che
il 4 ottobre 2024, l’UE ha emesso un provvedimento di riconsiderazione, mediante il quale ha annullato l’avviso di pignoramento, rilevando che la notifica del precetto esecutivo non era valida,
siccome era stato pubblicato solo sul FUC (e non anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio), ha considerato che RI 1 aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 26 agosto 2024, giorno del ricorso, e ha annullato le spese esecutive della notificazione per via edittale e quelle degli atti successivi;
che con *“appello”* (*recte*: ricorso) del 24 ottobre
2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento di riconsiderazione, chiedendo l’annullamento dello stesso e del precetto
esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili;
che
con il primo ricorso RI 1 si è limitato a contestare la regolarità della procedura esecutiva, adducendo che contrariamente
a quanto regolarmente fatto in procedure antecedenti, l’UE non l’aveva invitato per scritto a presentarsi per ritirare il precetto esecutivo presso i suoi sportelli, causandogli così spese supplementari ingiustificate, e dolendosi di non avere avuto la possibilità d’interporre opposizione all’esecuzione;
che il ricorrente non ha formulato esplicite domande di annullamento o riforma di
atti determinati (come richiesto dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), ma risulta
implicitamente dalle sue allegazioni ch’egli intendeva opporsi al precetto esecutivo, emesso a richiesta di un soggetto ch’egli
dichiara di non conoscere e con cui pretende di non aver mai avuto a che fare, e ottenere l’annullamento delle spese esecutive supplementari che a suo dire non sarebbero sorte se egli fosse stato invitato per scritto a venire a ritirarlo presso l’UE;
che con la decisione di riconsiderazione l’UE ha accolto quasi integralmente le richieste implicite di RI 1, registrando la sua opposizione al 26 agosto 2024 e annullando l’avviso di pigno-ramento e le spese di notifica edittale del precetto esecutivo e di comunicazione dell’avviso di pignoramento;
che tutt’al più il primo ricorso risulta avere ancora un oggetto per le spese riferite ai tentativi di notifica per mezzo di polizia (mentre quelle postali sarebbero esistite anche in caso di notifica secondo la modalità ritenuta corretta dal ricorrente);
che l’invito dell’escusso a ritirare il precetto esecutivo presso l’ufficio d’esecuzione non è un modo di notifica previsto dalla legge (DTF 138 III 25, consid. 2.1 e 2.2.3), motivo per cui l’UE vi ricorre solitamente solo dopo aver tentato di notificarlo *brevi manu* presso l’abitazione dell’escusso (se è una persona fisica) o il suo luogo di lavoro, a lui in persona (art. 64 cpv. 1, 1° periodo LEF) oppure, in sua assenza, a un suo convivente o dipendente (art. 64 cpv. 1, 2° periodo LEF), secondo le modalità stabilite dagli art. 72 cpv. 1 LEF (tramite un funzionario dell’ufficio o per posta) e 64 cpv. 2 LEF (per mezzo di un funzionario comunale o di polizia), prima di ricorrere, in *ultima ratio*, alla via edittale (art. 66 cpv.
4 LEF);
che l’eventuale contestazione implicita delle spese dovute all’intervento della polizia è di conseguenza infondata e come tale va respinta;
che con il secondo ricorso RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento di riconsiderazione, così come il *“totale annullamento”* del precetto esecutivo, contestando ch’esso
gli sia stato notificato formalmente il 26 agosto 2024, e in particolare delle *“Diverse Auslagen”* e *“Verzugsschaden”* menzionate
sull’atto;
che il secondo ricorso appare a prima vista senza oggetto, e pertanto irricevibile, dal momento che le richieste (implicite) del primo ricorso sono state accolte quasi integralmente, tranne una, non riproposta nella seconda impugnativa;
che pur volendo considerare il secondo ricorso come un’esplicitazione delle richieste implicite contenute nel primo, comunque sia entrambe le impugnative andrebbero respinte poiché RI 1 ha avuto conoscenza perlomeno del precetto esecutivo rettificato accluso al provvedimento di riconsiderazione (doc. C accluso al secondo ricorso), se non già del
contenuto del primo, come risulta dalle censure formulate nello scritto del 20 settembre 2024, sicché non sussisterebbe alcun
interesse degno di protezione a una nuova notificazione;
che infatti l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresen-tante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 e della CEF 15.2023.119/120 dell’8 marzo 2024 consid. 2 e i rinvii);
che d’altronde il ricorrente non contesta di essersi opposto al precetto esecutivo già con il primo ricorso;
che la censura, peraltro non motivata nel secondo ricorso (ma in parte nello scritto del 20 settembre 2024), relativa alle *“Diverse Auslagen”* e *“Verzugsschaden”*, riguarda questioni di merito, non trattandosi di spese esecutive, come forse capito dal ricorrente, bensì di (altri) crediti
fatti valere dall’escutente;
che le censure di merito esulano dalla competenza dell’ufficio di esecuzione e dell’autorità di vigilanza, poiché vanno discusse e decise nella procedura giudiziaria di
rigetto dell’opposizione (art. 17 cpv. 1 *a contrario* e 79 segg. LEF; tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid.
2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1);
che nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso del 26 agosto 2024 è respinto.
2. Nella misura in cui è ricevibile, l’*“appello”* del 24 ottobre 2024 è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– RI 1, __________, __________; – RA 1, __________, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.