Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2023.82 • TRAC TI 15.2023.82 Generato dall'IA

Appeal Regarding Communication of Realization Requests in Execution Proceedings After Stay Lifted

Numero d'incarto 15.2023.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the communication of realization requests made by the enforcement office in multiple execution proceedings, arguing that the enforcement notices were invalid or that they had filed opposition, actions which were previously subject to a partial stay by the court pending resolution of a related appeal concerning the validity of the enforcement notices themselves. The court rejected the appeal, reasoning that the initial stay only suspended the realization steps, not the communication of the requests by the enforcement office, and since the court had since rejected the prior appeal, the basis for the current challenge regarding the validity of the enforcement notices had also failed, rendering the second appeal unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF, art. 100 cpv. 2 lett. a LTF; Appeal Regarding Communication of Realization Requests in Execution Proceedings After Stay Lifted: The court rejected the appeal, reasoning that the initial stay only suspended the realization steps, not the communication of the requests by the enforcement office, and since the court had since rejected the prior appeal, the basis for the current challenge regarding the validity of the enforcement notices had also failed, rendering the second appeal unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione del procedimento differimento della realizzazione esecuzione rigetto dell'opposizione domanda di continuazione dell'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 9 cpv. 2 LPR

Cited in the reasoning section regarding the non-notification of the appeal and decision to the counterparty.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section as the legal basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section as the legal basis for not awarding legal costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section as the legal basis for not awarding legal costs/indemnities.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline to file an appeal with the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline to file an appeal with the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline to file an appeal with the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2023.82 · Lugano 12 settembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 22 luglio 2023 di

RE 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la comunicazione delle domande di realizzazione emessa l’11 luglio 2023 nelle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nelle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse contro RI 1 tra il 23 settembre 2021 e il 18 ottobre 2022 per l’incasso di complessivi fr. 2'916'619.50, il 6 marzo 2023, la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il verbale di pignoramen­to, che ha notificato alle parti;

che con un primo ricorso del 21 marzo 2023 (inc. 15.2023.28), RI 1 ha chiesto in via principale di dichiarare nulle le notifiche di tutti i precetti esecutivi e di annullare il pignoramento, e in via subordinata di accertare che a tutti i precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare il pignoramento;

che il 3 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso al ri­corso effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione, fino a decisione sul ricorso dell’esecuzione, di eventuali domande di realizzazione presentate da creditori del gruppo n. 8;

che l’11 luglio 2023 l’UE ha comunicato a RE 1 le domande di realizzazione presentate dalla Confederazione Svizzera (n. __________, __________, __________, __________ e __________) e dallo Stato del Canton Ticino (n. __________, __________, __________, __________ e __________);

che con il ricorso ora in esame, del 22 luglio 2023, RE 1 ha chiesto, in via principale, che le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni appena citate siano dichiarate nulle e che tutti gli atti esecutivi siano ripetuti, mentre in via subordinata ha chiesto di accertare che ai precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare le domande di realizzazione;

che nelle sue osservazioni del 25 luglio 2023, l’UE ha precisato che l’effetto sospensivo concesso dalla Camera al precedente ricorso non gl’impediva di comunicare le domande di realizzazione, ma si è detto consapevole di non poter procedere poi alla vendita dei beni immobili pignorati;

che siccome la validità della notifica dei precetti esecutivi sarebbe stata decisa nella procedura relativa al precedente ricorso, l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il nuovo ricorso senza oggetto senza previa istruttoria né notifica del ricorso ai creditori;

che con sentenza odierna, la Camera ha respinto il primo ricorso;

che il secondo ricorso risulta dunque anch’esso infondato sulla questione della notifica dei precetti esecutivi;

che la decisione emessa il 3 aprile 2023 dal presidente della Camera non impediva la comunicazione delle domande di realizzazione ma ne sospendeva solo l’esecuzione;

che ad ogni modo l’effetto sospensivo parziale è decaduto con la reiezione del primo ricorso;

che di conseguenza pure il secondo ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a __________ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.