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15.2023.81 • TRAC TI 15.2023.81 Generato dall'IA

Appeal Against Salary Garnishment Following Social Assistance Seizure and Bankruptcy Filing

Numero d'incarto 15.2023.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against an enforcement office's decision to garnish the appellant's salary, after initially finding social assistance payments unseizable and then seizing a portion of the wages from a new employer based on an initially reported salary, later updated to a higher amount. The court rejected the appeal, reasoning that the hardship claimed from the legally mandated seizure, which aims to leave only the subsistence minimum, is not a sufficient basis for suspension, especially since the appellant failed to dispute the calculation of this minimum, and the subsequent self-bankruptcy filing did not automatically suspend the enforcement action for payments already accrued and seized prior to the official bankruptcy declaration, rendering that part of the appeal unfounded as well.

Regesto Legislator

Ufficiale

Pignoramento di salario. Ricorso con cui l’escusso chiede la sospensione del pignoramento senza criticare il calcolo del minimo esistenziale. Domanda di autofallimento accolta durante la procedura di ricorso

Parole chiave

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pignoramento del salario credito nel fallimento assistenza sociale salario minimo azione creditoria decisione d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

Used to dispense with notifying the appeal and the present judgment to the other interested parties.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees or awarding compensation in this matter.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not levying court fees or awarding compensation in this matter.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not levying court fees or awarding compensation in this matter.

art. 16 cpv.1 LPR

Cited as the legal basis for not levying court fees or awarding compensation in this matter.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.81 · Lugano 29 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 luglio 2023 di

RI 1, __________ contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito l’11 luglio 2023 a favore delle 9 esecuzioni del costituendo gruppo n. 8 promosse nei confronti del ricorrente da

PI 2, __________ (__________) Comune di __________, __________ (__________) PI 3, __________ (__________) PI 1, __________ Comune di __________, __________ PI 4, __________ (SG) PI 7, __________ (__________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito delle nove esecuzioni in via di pignoramento appena menzionate, con provvedimento del 16 giugno 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato l’automobile dell’escusso, mentre ha dichiarato impignorabile la rendita dell’as­­sicurazione sociale da lui percepita;

che,

scoperto come in realtà RI 1 non ricevesse più una rendita dell’assistenza sociale, bensì percepisse un salario dal­la PI 8,

con provvedimento del 19 giugno 2023 l’UE ha pignorato, presso la datrice di lavoro dell’escus­­so, dal giorno stesso, l’importo eccedente mensilmente fr. 2'490.– (a fronte di un salario di fr. 3'500.– mensili);

che, accertato come in realtà il salario di RI 1 si elevi a fr. 4'100.–/mese, con provvedimento dell’11 luglio 2023 l’Ufficio ha pignorato, retroattivamente dal 19 giugno 2023 la quota del salario eccedente mensilmente fr. 2'932.30, ovvero indicativamente fr. 1'167.70 mensili;

che, mediante ricorso del 20 luglio 2023, RI 1 si è aggravato contro l’ultimo provvedimento citato, chiedendo di concedere *“l’effetto sospensivo, facendo valere un pregiudizio difficilmente riparabile, che* [lo]*mette in seria difficoltà”*, e per il resto informando di aver presentato un’istanza di autofallimento il 10 luglio precedente;

che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2023, preavvisata negativamente la concessione dell’effetto sospensivo, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza ulteriori atti istruttori per carente motivazione, ragione per cui non lo ha trasmesso agli altri interessati per osservazioni;

che il pignoramento di salario, nella misura in cui viene eseguito per legge in modo da lasciare all’escusso solo quanto serve per coprire alcune delle sue spese considerate assolutamente necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, gli reca sì un pregiudizio difficilmente riparabile, suscettibile di metterlo in seria difficoltà, ma è quanto dispone l’art. 93 LEF per tutti gli escussi che non riescano a pagare i debiti posti in esecuzione;

che da questo punto di vista la domanda di sospensione del pignoramento risulta quindi infondata;

che per il resto il ricorrente non si duole del calcolo del suo minimo esistenziale e non risultano dagli atti elementi che ne giustificherebbero una modifica d’ufficio;

che d’altronde la presentazione di una domanda di autofallimento non ha di per sé effetto sospensivo automatico (cfr. art. 36 e 191 LEF);

che nel frattempo è stato dichiarato, l’8 settembre 2023, il fallimen­to del ricorrente;

che tale decisione ha reso senza oggetto il ricorso solo per quanto riguarda il pignoramento del salario maturato dopo l’apertura del fallimento, la quale ha estinto le esecuzioni (art. 206 cpv. 1 LEF), ma non per le due mensilità incassate dall’UE in precedenza (pari a fr. 1'159.70 il 25 luglio e fr. 1'218.10 il 25 agosto 2023), che in virtù dell’art. 199 cpv. 2 LEF non sono devolute alla

massa fallimentare, giacché il termine di partecipazione è scaduto già il 10 agosto 2023 (art. 110 cpv. 2 LEF) prima della dichiarazione del

fallimento;

che anche su questo punto il ricorso si rivela infondato;

che in virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) si prescinde dal notificare agli altri interessati sia il ricorso sia il giudizio odierno;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35], 16 cpv.1 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a RI 1, __________ __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.