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15.2023.79 • TRAC TI 15.2023.79 Generato dall'IA

Supervisory Authority Decision on Abusive Enforcement Application

Numero d'incarto 15.2023.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The supervisory authority rejected an appeal against an enforcement office's decision to deem inadmissible a new enforcement application concerning a claim that had been the subject of previous, admittedly stalled and abusive, enforcement proceedings. The court reasoned that the enforcement office was justified in refusing to process the new application because the appellant had failed to pursue the prior related enforcement actions, a course of action previously warned against, and the new filing constituted a manifestly abusive continuation of previously dismissed claims, noting that laws supporting general enforcement rights do not compel acceptance of manifestly abusive procedures.

Regesto Legislator

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Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 19 LEF, Art. 12 LEF, Art. 73 LEF, Art. 11 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Supervisory Authority Decision on Abusive Enforcement Application: The court reasoned that the enforcement office was justified in refusing to process the new application because the appellant had failed to pursue the prior related enforcement actions, a course of action previously warned against, and the new filing constituted a manifestly abusive continuation of previously dismissed claims, noting that laws supporting general enforcement rights do not compel acceptance of manifestly abusive procedures.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione nuova domanda vigilanza dell'autorità competente disdetta abusiva decisione motivata insinuazione del credito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning regarding the potential imposition of a fine and costs, which relates to the procedural context of repeated abusive appeals.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning indicating that no costs or indemnities are awarded in this type of case.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning indicating that no costs or indemnities are awarded in this type of case.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the Cantonal decision.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the Cantonal decision.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the Cantonal decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.79 · Lugano 16 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 20 luglio 2023 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro la decisione d’irri­cevibilità emessa il 5 luglio 2023 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 5 luglio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata da RI 1 il

20 giugno 2023 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° aprile 2004, *“considerato che verte sulla stessa pretesa di altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente abusive”* con riferimento alle sentenze emesse da questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;

che con ricorso del 20 luglio 2023, RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento appena menzionato, sostenen­do che è nullo, se non abusivo, discriminatorio e arbitrario;

che secondo la ricorrente la legge non autorizza gli uffici d’esecu­zione a non dare seguito a una domanda d’esecuzione;

che in realtà, già nella sentenza 15.2022.97 del 7 settembre 2022, relativa a una precedente esecuzione avente quale oggetto la stes­sa pretesa indicata nella domanda d’esecuzione ora in esame, la Camera aveva ricordato a RI 1 che l’UE avreb­be potuto rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avesse proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifestamente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, citando due sentenze (15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018), di cui la seconda si riferiva proprio alla ricorrente;

che nel ricorso ora in rassegna, RI 1 non allega per avventura né dimostra di aver nel frattempo proseguito le quattordici esecuzioni in questione, sicché l’UE ha correttamente dichiarato irricevibile l’ultima domanda d’esecuzione, da ritenersi anch’essa manifestamente abusiva;

che la sua integrale e immotivata contestazione della decisione di questa Camera del 7 settembre 2022 (a pag. 3 del ricorso) è sen­za rilievo poiché andava presentata al Tribunale federale entro dieci giorni dal momento in cui ha ritirato la decisione cantonale (art. 19 LEF e 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF), ossia dal 21 settembre 2022, giorno in cui l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello postale di __________, (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________);

che poi l’ufficio d’esecuzione debba accettare i pagamenti fatti a favore di un’esecuzione (art. 12 LEF), l’escusso possa chiedere all’escutente la produzione dei mezzi di prova della sua pretesa (art. 73 LEF) o l’art. 135 n. 2 CO prescriva l’interruzione della prescrizione a ogni atto esecutivo non significa che l’ufficio non possa

– anzi debba – rifiutare di dare seguito alle domande d’esecuzione manifestamente abusive;

che le norme citate dalla ricorrente concernono infatti tutte esecuzioni validamente promosse, ovvero non manifestamente abusive;

che a parte muovere critiche non circostanziate e inutilmente offensive sull’operato dell’UE, la ricorrente non spiega la pertinenza dell’art. 11 LEF nella fattispecie, il provvedimento impugnato non costituendo all’evidenza un “negozio” nel senso di tale norma, men che meno “per proprio conto”;

che nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che nella già citata sentenza 15.2022.97 del 7 settembre 2022 (a pag. 2), la Camera aveva rinunciato, per l’ultima volta, a infliggere a RI 1 una multa e a porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20*a* cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, ma aveva rinnovato l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022 (inc. 15.2022.14), la quale riguardava però la questione – diversa da quella ora in esame – dell’in­dicazione della causale del credito nel precetto esecutivo;

che come nella decisione odierna emessa nell’inc. 15.2023.75, RI 1 è però avvertita che se dovesse presentare altri ricorsi contro il rifiuto di dare seguito a domande d’esecu­zione manifestamente abusive verrà condannta a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20*a* cpv. 1 n. 5 LEF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.