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15.2023.77 • TRAC TI 15.2023.77 Generato dall'IA

Pension Seizure Challenge Rejected for Procedural Impropriety

Numero d'incarto 15.2023.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an execution proceeding where an enforcement office seized a portion of the petitioner's pension income based on the difference between the legally allowed minimum subsistence level (incorporating other income) and the seizure amount, the petitioner appealed, claiming a prior payment agreement existed and that the seizure would cause severe financial and personal hardship. The appellate court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the petitioner failed to challenge the seizure decision based on a violation of enforcement law or an error in appreciation, instead raising irrelevant factual and personal consequences outside the court's limited scope of review, which is restricted to verifying formal compliance with execution law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento delle rendite esecuzione del pignoramento rendita minima violazioni delle norme procedurali decisione d'esecuzione ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200)

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive context stating that no judicial fee shall be levied (as per the applicable law mentioned in the reasoning leading to order 2).

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the dispositive context stating that no indemnities shall be awarded (as per the applicable law mentioned in the reasoning leading to order 2).

art. 62 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the dispositive context stating that no indemnities shall be awarded (as per the applicable law mentioned in the reasoning leading to order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.77 · Lugano 24 luglio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 luglio 2023 di

RI 1 contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita previdenziale del ricorrente emessa l’11 luglio 2023 nell'esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dal

PI 1, (BE) (rappresentato dal RA 1, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nella predetta esecuzione, l’11 luglio 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilita in

fr. 2'808.07 mensili (arrotondati a fr. 2'810.–) la parte di RI 1 al minimo esistenziale comune della sua famiglia, coperta dalla sua rendita AI a concorrenza di fr. 2'716.–, ha pignorato la rendita previdenziale di fr. 1'821.– da lui percepita dall’PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr. 1'727.– mensili (fr. 2'716.– + fr. 1'821.– ./. fr. 2'810.–);

che contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 17 luglio 2023, sostenendo che l’escutente ha accettato una sua proposta di pagamento del debito (di attuali fr. 92'392.30) mediante rate mensili di fr. 100.– e ch’egli ha già versato la prima rata;

che a prescindere dalla sua esistenza, circostanza che l’insorgen­te non ha comprovato, un simile accordo non preclude l’efficacia del pignoramento, salvo ritiro dell’esecuzione da parte del creditore, ma permette unicamente al debitore di ridurre nel tempo il debito dovuto a concorrenza delle rate versate, che nella nota esecuzione potranno dunque essere considerate quali acconti di pagamento;

che il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua *“intera pensione”* egli inizierà ad avere debiti anche nel Canton Ticino e sicuramente sua moglie chiederà il divorzio;

che così argomentando l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti a sue pretese conseguenze finanziarie e personali, che sfuggono però al potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del

diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2023.34 del 21 aprile 2023, pag. 2);

che il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento

della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.