Appeal Against Execution Office Rejection Inadmissible Due to Abusive Prior Attempts
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court, acting as the supervisory authority, declared inadmissible an appeal against the execution office's decision to reject an enforcement application because the claim was based on previously dismissed, manifestly abusive enforcement attempts against the same debtor; the court reasoned that the appeal was inadmissible both because the appellant's request for state compensation fell under civil jurisdiction, not the supervisory authority's limited role, and because the appeal failed to properly contest the inadmissibility decision by neglecting specific claims, while also noting that the numerous prior, unpursued executions constituted an abuse of right regardless of any alleged lack of prior notification regarding earlier related rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 1 LEF, Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 14 cpv. 1 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Against Execution Office Rejection Inadmissible Due to Abusive Prior Attempts: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the substantive basis for deeming the execution request as abusive, although the final order declared inadmissibility.
Cited as the basis for warning the appellant about potential fines for future abusive requests.
Cited as the rule justifying that no court fees are levied in this case.
Cited as the rule justifying that no compensation is awarded in this case (costs/indemnities).
Cited as the rule justifying that no compensation is awarded in this case (costs/indemnities).
Cited in the reasoning regarding inadmissibility due to lack of specific grounds in the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the reasoning regarding the limited competence of the supervisory authority, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the reasoning regarding the tardiness of a supplementary act, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for recusal, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the reasoning regarding deemed notification, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the reasoning as the article referencing CPC provisions, but not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the legal remedies section, but not in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the legal remedies section, but not in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the legal remedies section, but not in the dispositive orders (1, 2, 3).
Cited in the legal remedies section, but not in the dispositive orders (1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 15.2023.75 · Lugano 16 novembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 10 luglio 2023 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 27 giugno 2023 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei confronti dell’
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 27 giugno 2023 il Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata da RI 1 il 19 maggio 2022 nei confronti dell’PI 1 per
l’incasso di fr. 300'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 20 novembre 2000, *“considerato che verte sulla stessa pretesa di
altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente abusive”* con riferimento alle sentenze emesse da questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;
che con ricorso del 10 luglio 2023, RI 1 impugna il provvedimento appena menzionato, chiedendo l’immediato risarcimento dell’intero importo riportato sulla domanda d’esecu-zione oltre agl’interessi di mora del 5%, *“più tutti i danni di ogni genere che mi avete cagionati, morali, materiali, offesa alla mia dignità, eccetera”*;
che la ricorrente afferma di aver avuto conoscenza delle tre decisioni citate e allegate al provvedimento impugnato solo a ricezione del medesimo, e rileva che tali decisioni riguardano creditori che non sono l’PI 1;
che la ricorrente dichiara di voler inoltrare una denuncia o querela penale contro
il presidente della Camera per abuso di autorità, denunciando un *“abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”*;
che nelle sue osservazioni del 13 luglio 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile senza preventiva notifica alla controparte per osservazioni;
che l’UE rileva come da novembre del 2020 la ricorrente abbia avviato ben ventun esecuzioni contro l’PI 1 senza mai chiederne il proseguimento, ciò che costituisce un manifesto abuso di
diritto;
che nella misura in cui la ricorrente intende ottenere dallo Stato il risarcimento del danno di cui si professa vittima, il ricorso è irricevibile, in quanto si tratta di una domanda che compete al giudice civile (art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100) e non dell’autorità di vigilanza, la cui competenza è limitata alla verifica della legalità e opportunità dei provvedimenti degli organi di esecuzione per debiti e fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), come ben sa la ricorrente (sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);
che il ricorso è pure irricevibile per quanto concerne la decisione d’irricevibilità impugnata, siccome RI 1 non formula alcuna conclusione al riguardo né alcuna motivazione (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), limitandosi a denunciare un generico e non circostanziato *“abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”*;
che la ricorrente non contesta in particolare di aver promosso ventun esecuzioni contro l’PI 1 senza mai proseguirle, ciò che del resto risulta dagli atti e costituisce un manifesto abuso di diritto giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, dal momento che RI 1 persegue così evidentemente altri fini che non l’incasso del preteso credito, come già evidenziato nelle decisioni citate dall’UE (sentenze 15.2022.97 del 7 settembre 2022, pagg. 2 in fondo e 3 in alto e 15.2022.150-151 del 1° marzo 2023 consid. 2.2);
che contrariamente a quanto allega, la ricorrente ha avuto conoscenza della prima sentenza citata già il 21 settembre 2022, quando l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello postale di Figino, (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________);
che pur avendo scelto la ricorrente di non ritirare le altre due decisioni appena citate, le stesse sono da ritenersi validamente notificate in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (stante il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR), giacché ella doveva aspettarsene la notificazione, avendo lei stessa adita l’autorità di vigilanza;
che ad ogni modo il carattere abusivo della domanda d’esecuzione ora in esame è manifesto a prescindere dalla notificazione di quelle decisioni, non potendo la ricorrente ignorare le numerose esecuzioni da lei promosse contro l’PI 1 sempre con la stessa causale;
che con replica spontanea del 27 luglio 2023, RI 1 ha ripercorso l’iter dell’emanazione del provvedimento impugnato e chiesto la ricusa di tutti i funzionari dell’UE e dell’autorità di vigilanza;
che tale atto è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e dunque inammissibile, nella misura in cui si fonda su fatti non già allegati nel ricorso e contiene una nuova domanda – di ricusa –, peraltro non motivata, in particolare perché RI 1 non espone quale sarebbe in concreto l’interesse personale dei funzionari dell’UE e dei membri dell’autorità di vigilanza ai sensi degli art. 10 e 11 LEF nella fattispecie;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che RI 1 è però avvertita che se dovesse presentare altri ricorsi contro il rifiuto di dare seguito a domande d’esecuzione manifestamente abusive verrà condannata a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20*a* cpv. 1 n. 5 LEF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi, Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.