Supervisory Authority Rejects Appeal Against Bankruptcy Initiation Following Unfounded Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority rejected an appeal against the initiation of bankruptcy proceedings, which had been filed by the debtor against the execution office's decision to issue a bankruptcy notice following a sustained execution claim where the debtor's objection had been rejected by the cantonal court and no debt contestation action was filed. The court reasoned that an appeal against a bankruptcy notice is restricted to formal grounds, and the debtor's substantive challenge regarding the lack of executiveness due to a pending appeal to the Federal Supreme Court was unfounded because the appeal did not have an automatic suspensive effect, and the Federal Supreme Court subsequently denied the request for suspensive effect.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile contro la decisione di reiezione del reclamo presentato dall’escussa contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione. Effetto sospensivo non concesso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decision to justify not levying court fees in this specific procedure.
Cited in the decision to justify not awarding indemnities in this specific procedure.
Cited in the decision to justify not awarding indemnities in this specific procedure.
Testo completo
Incarto n. 15.2023.72 · Lugano 24 luglio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 3 luglio 2023 della
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, ) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’11 maggio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, (patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 210'000.– oltre agli accessori;
che con decisione del 15 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente a fr. 180'000.– oltre agli accessori;
che adita dalla RI 1 mediante reclamo del 28 novembre 2022 contro la decisione pretorile, questa Camera, nella sua vesta di autorità giudiziaria cantonale superiore, ha respinto tale gravame con sentenza del 26 aprile 2023 (inc. 14.2022.152);
che dando seguito alla domanda di proseguimento dell’escutente del 10 maggio 2023, munita delle predette decisioni e della dichiarazione scritta 9 maggio 2023 della Pretura secondo cui l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito, l’11 maggio 2023 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento e l’ha notificata alle parti;
che con ricorso in materia civile del 2 giugno 2023 la RI 1 si è aggravata contro la sentenza 26 aprile 2023 di questa Camera dinanzi al Tribunale federale, chiedendo preliminarmente il conferimento dell’effetto sospensivo;
che ricevuta la comminatoria di fallimento il 22 giugno 2023, l’escussa l’ha impugnata davanti a quest’autorità di vigilanza tramite ricorso del 3 luglio 2023, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo;
che il 7 luglio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti lopposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione e sostenendo in particolare che *“non vi è
ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimento”*, ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere
l’effetto sospensivo al ricorso in materia civile, essa *“sarebbe co-stretta a subire una domanda di fallimento nonostante la mancanza di esecutività della decisione della CEF”*;
che, tuttavia, non avendo il ricorso in materia civile al Tribunale federale effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2021.27 del 9 giugno 2021 pag. 2), la decisione 14.2022.152 di questa Camera del 26 aprile 2023 era immediatamente esecutiva,
sicché l’UE ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento dopo aver appurato sulla scorta dei documenti allegati alla domanda di
proseguimento che l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito entro venti giorni dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF;
sentenza del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2);
che ad ogni modo il Tribunale federale, con decreto del 17 luglio 2023 notificato a questa Camera il 19 luglio successivo, ha respinto l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo;
che anche sotto questo profilo la censura della ricorrente si rivela pertanto infondata;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.