Supervisory Authority Review of Ex Officio Correction of Garnishment Calculation Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority addressed a report from the execution office concerning a calculation error in a prior decision which had partially upheld an appeal against a wage garnishment order, reducing the amount subject to garnishment from the execution office's calculation to an amount derived from a stated formula involving the debtor's salary and a percentage of the family's subsistence minimum. The court reasoned that it possesses the authority, based on general principles of federal law analogous to those found in federal procedural codes, to *sua sponte* rectify manifest calculation errors in the dispositive part of its decisions, even when the relevant cantonal law on appeals in execution and bankruptcy proceedings does not explicitly provide for such ex officio correction, especially where the error is evident and was brought to its attention by the enforcing authority, leading to the correction of the threshold for garnishment from CHF 2,638.85 to the correctly calculated CHF 2,168.35.
Regesto Legislator
UfficialeMinimo di esistenza. Indicazione errata dei salari. Spese per l’alloggio in locazione in particolare di riscaldamento a gas. Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria e complementare
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited analogously as a federal principle supporting the authority's power to rectify calculation errors in its decisions ex officio.
Cited in relation to the decision not to charge court fees or award costs/indemnities in this matter.
Cited in relation to the decision not to charge court fees or award costs/indemnities in this matter.
Testo completo
Incarto n. 15.2023.59 Rettifica · Lugano 15 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
Statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa dipendente dal ricorso interposto il 25 aprile 2023 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 18 aprile 2023 nell’esecuzione in via pignoramento n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dall’
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
e ora sulla segnalazione dell’Ufficio d’esecuzione in merito a un errore di calcolo contenuto nella decisione emessa il 18 ottobre 2023 da questa Camera con cui ha parzialmente accolto il ricorso;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 18 ottobre 2023, la Camera ha parzialmente accolto il ricorso 25 aprile 2023 di RI 1, riformando il provvedimento impugnato nel senso che il pignoramento del reddito del ricorrente, determinato dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) come la quota eccedente fr. 1'486.80
(pari al 55.07% del reddito comune dell’escusso e della concubina, ac-certato in fr. 4'954.–), è stato limitato
alla quota del suo reddito eccedente fr. 2'638.85, *“pari alla differenza tra il salario del ricorrente (fr. 2'955.85) e il 47.83% della sua parte del minimo d’esistenza familiare di fr. 4'533.45”* (consid. 10 i.f.);
che l’UE ha segnalato alla Camera come il calcolo appena esposto è errato, nella misura in cui il 47.83% di fr. 4'533.45 non equivale a fr. 2'638.85, bensì a fr. 2'168.35;
che giusta l’art. 30 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi
ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica;
che la rettifica presuppone di principio la presentazione di un’apposita domanda scritta entro dieci giorni dalla notifica della decisione da rettificare (art.
31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR);
che
l’autorità di vigilanza può però rettificare d’ufficio gli errori di redazione e di calcolo contenuti nel dispositivo
delle sue decisioni (art. 129 cpv. 1 LTF e 334 cpv. 1 CPC per analogia), anche se l’art. 62 cpv. 1 LPAmm (RL 165.100), applicabile per analogia alla procedura di ricorso LEF per il rinvio dell’art.
5 cpv. 1 LPR), non contempla tale facoltà, in conformità apparentemente alla volontà del legislatore ticinese (Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato sulla revisione totale della LPAmm del 19 aprile 1966 pag. 32 ad 22.1), pur essendosi esso ispirato agli art. 129 LTF e 334 CPC, poiché da una parte la
rettifica d’ufficio degli errori di redazione e di calcolo che riguardano il dispositivo è un principio generale del diritto
federale che s’impone ai Cantoni, perlomeno nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 99 V 62 consid. 2/b), ma ciò deve valere anche per la procedura di esecuzione e fallimenti, in cui sono pure emanate numerose decisioni suscettibili di contenere errori di calcolo, in particolare per quanto riguarda il pignoramento di redditi, e dall’altra perché non modifica la decisione dal profilo materiale, sicché pare escluso il suo annullamento in un’eventuale procedura di ricorso contro la decisione rettificata (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., 2002, n. 905; v. pure in merito all’art. 69 PA, che come l’art.
62 LPAmm non prevede esplicitamente la rettifica d’ufficio: Wiederkehr/Meyer/ Böhme in: VwVG Kommentar, 2022, n. 3 ad art. 69 PA; Vogel in: Auer/Müller/Schindler (a cura di), Kommentar, VwVG, 2a ed. 2019, n. 7 ad art. 69 PA);
che ad ogni modo si giustifica di riconoscere anche all’autorità in-feriore o di esecuzione, in concreto l’UE, la facoltà di chiedere l’interpretazione o la rettifica della decisione alla quale deve dare esecuzione (Scherrer Reber in: VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 5 ad art. 69 PA);
che nel caso in esame l’errore di calcolo è manifesto, come il suo influsso sul dispositivo, sicché occorre correggerlo d’ufficio senza necessità d’interpellare preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF e 16 cpv. 1 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il dispositivo n. 1 della sentenza 15.2023.59 del 18 ottobre 2023 è rettificato d’ufficio come segue:
1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento di pignoramento impugnato è riformato nel senso che il pignoramento è limitato all’importo eccedente fr. 2'168.35.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – St. Gallen.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.