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15.2023.57 • TRAC TI 15.2023.57 Generato dall'IA

Appellant's Challenge to Foreclosure Notifications Barred by Untimely Appeal

Numero d'incarto 15.2023.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the validity of notifications and subsequent actions in 119 real estate foreclosure proceedings initiated by the State, arguing they only learned of the proceedings upon receiving realization requests in May 2023, making their appeal timely. The appellate court, however, found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, as the appellant had definitively known about the underlying execution orders since at least January 2023 through the rejection of prior oppositions, rendering the challenge to the notifications and the subsequent subordinate request to oppose the execution orders demonstrably late and thus justifying the rejection of the appeal to the extent it was receivable.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appellant's Challenge to Foreclosure Notifications Barred by Untimely Appeal: The appellate court, however, found the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, as the appellant had definitively known about the underlying execution orders since at least January 2023 through the rejection of prior oppositions, rendering the challenge to the notifications and the subsequent subordinate request to oppose the execution orders demonstrably late and thus justifying the rejection of the appeal to the extent it was receivable.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione della decisione opposizione procedura di realizzazione del pegno immobiliare beni immobili esecuzione dello sfratto opposizione tardiva Ricorso contro la notifica di diversi precetti esecutivi

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

This article was cited in the reasoning regarding the untimeliness of the appeal, which justifies the decision to reject the appeal as inadmissible/unfounded.

art. 22 cpv. 1 LEF

This article regarding nullity was mentioned when the appellant invoked the nullity of the execution proceedings, even though the ultimate decision only rejected the appeal.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision governs the non-levy of court fees and the non-assignment of indemnities, and is cited in the disposition regarding costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision, together with Art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, governs the non-levy of court fees and the non-assignment of indemnities, and is cited in the disposition regarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

This provision, together with Art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, governs the non-levy of court fees and the non-assignment of indemnities, and is cited in the disposition regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.57 · Lugano 12 settembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 19 maggio 2023 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i successivi atti eseguiti nelle 119 esecuzioni in via di realizzazione di pegno immobiliare (ipoteche legali) avviate tra il 4 e il 5 agosto 2022 dalle sedi di

Mendrisio: n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

Lugano: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

tutte promosse nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate, dopo aver appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state tutte rigettate in via definitiva, il 27 aprile e l’8 maggio 2023 le sedi di Mendrisio e di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), hanno comunicato all’e­­scusso che l’escutente aveva presentato le domande di realizzazione dei pegni;

che con il ricorso in esame, del 19 maggio 2023, RI

1 chiede di dichiarare nulle le notifiche di tutti gli atti esecutivi emessi nelle 119 esecuzioni citate in precedenza, in particolare i precetti esecutivi, e di annullare *“i pignoramenti”* e *“le domande di realizzazione”*, dichiarando in via subordinata d’interporre opposizione a tutti i precetti esecutivi, protestate spese e ripetibili;

che il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate solo il 4 maggio 2023 a ricezione delle comunicazioni delle domande di realizzazione, ritirate da tale RA 1, che gliele ha consegnate solo il 4 maggio 2023, in quanto egli si *“trovav[a] precedentemente fuori Cantone”*;

che RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione di dieci giorni, venuto a scadenza il 14 maggio 2023;

che, tuttavia, egli ha consegnato il ricorso alla posta solo il 19 mag­gio, come risulta dal timbro della posta sulla busta d’invio, di modo che l’impugnativa si rivela tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF) e pertanto irricevibile;

che RI 1 pare invero eccepire la nullità delle esecuzioni, da accertare d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF), laddove fa notare come la consegna degli atti non sia stata effettuata né nelle mani di un suo famigliare, né in quelle di un suo dipendente o collaboratore e neppure a una persona da lui preposta al ricevimento di atti esecutivi;

che nelle sue osservazioni del 31 maggio 2023, la sede di Mendrisio dell’UE ha tuttavia rilevato che dalle decisioni di rigetto delle opposizioni allegate alle domande di realizzazione si evince che l’escusso ha presentato osservazioni, sicché sapeva dell’esisten­­za delle procedure esecutive almeno dal 24 gennaio 2023;

che il ricorrente non ha ritenuto necessario esprimersi su quelle osservazioni speditegli il 1° giugno 2023 e da considerare notificate sette giorni dopo il tentativo di consegna infruttuoso del 2 giu-gno, ovvero il 9 giugno, RI 1 dovendosi aspettare comunicazioni nella procedura di ricorso da lui stesso inoltrata (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che in tali circostanze, oltre che tardivo il ricorso si avvera pure manifestamente infondato, se non al limite del temerario;

che infatti RI 1 ha avuto conoscenza dei precetti esecutivi almeno dal 24 gennaio 2023 e ha aspettato la comunicazione delle domande di realizzazione impugnate, il 4 maggio 2023, per chiederne l’annullamento;

che

la contestazione dei precetti esecutivi, come le opposizioni, interposte (un’altra volta) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente

tardive;

che le comunicazioni delle domande di realizzazione sono così valide, mentre non sono stati eseguiti pignoramenti, trattandosi di procedure di realizzazione di pegno;

che in definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto;

che con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che va tuttavia ricordato, a futura memoria, che la parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20*a* cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.