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15.2023.16 • TRAC TI 15.2023.16 Generato dall'IA

Property Seizure Validation in Foreign Litigation Context

Numero d'incarto 15.2023.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant sought the revocation of a property seizure executed following an application by the opposing creditor, arguing that the seizure was not properly validated because the creditor had not proven the timely initiation of a cognizable merits action abroad as required by law. The court rejected the appeal, reasoning that the creditor had demonstrated the existence of a claim in a foreign court directly related to the debt secured by the seizure, which satisfied the validation requirement under the relevant execution law, regardless of whether the specific documentary evidence requested by the enforcement office was provided or whether the foreign action was still pending, as the initiation of the action itself, before the seizure, suspended the usual validation deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 279 cpv. 2 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 79 LEF, Art. 279 cpv. 1 LEF, Art. 279 cpv. 4 LEF; Property Seizure Validation in Foreign Litigation Context: The court rejected the appeal, reasoning that the creditor had demonstrated the existence of a claim in a foreign court directly related to the debt secured by the seizure, which satisfied the validation requirement under the relevant execution law, regardless of whether the specific documentary evidence requested by the enforcement office was provided or whether the foreign action was still pending, as the initiation of the action itself, before the seizure, suspended the usual validation deadlines.

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova diritto estero istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione esecuzione del pignoramento revoca del trasferimento patrimoniale azione di rivendicazione Reiezione della domanda di revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 279 cpv. 2 LEF
Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l’UE ha deciso di mantenere il sequestro, perché ha ritenuto rispettato il termine, di cui all’art. 279 cpv. 2 LEF, per la proposizione dell’azione di merito a convalida del sequestro.
Art. 3 LPR
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 febbraio 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
Art. 17 LEF
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal to the supervisory authority.
Art. 79 LEF
Il creditore che ha ottenuto il sequestro prima di promuovere un’e­­secuzione o proporre un’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) deve convalidarlo entro dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro (art.
Art. 279 cpv. 1 LEF
79 LEF) deve convalidarlo entro dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF); se l’ha invece ottenuto do­po aver proposto l’azione, il creditore deve promuovere l’esecu­zione entro dieci giorni dalla notifica della relativa decisione (art.
Art. 279 cpv. 4 LEF
1 LEF); se l’ha invece ottenuto do­po aver proposto l’azione, il creditore deve promuovere l’esecu­zione entro dieci giorni dalla notifica della relativa decisione (art. 279 cpv. 4 LEF).
Art. 279 LEF
The decision in the reasoning discusses compliance with the term for validating the seizure, which is central to the appeal.
Art. 280 LEF
8 ad art. 280 LEF, con rif.).

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 531
La revoca del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge (DTF 138 III 531 consid.
DTF 106 III 93
L’autorità esecutiva deve procedere d’uf­ficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid.
DTF 135 III 554
4 LEF; DTF 135 III 554 seg.
DTF 135 III 556
Swiss Reinsurance Co. v. Bermuda Insurer (Jurisdiction under Swiss PILA for Void Contract)
DTF 143 III 581
DTF 65 III 51
3.2.1; *a contrario:* DTF 65 III 51; Kren Kostkiewicz in: SchKG Kommentar, 20a ed.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 279 LEF

The decision in the reasoning discusses compliance with the term for validating the seizure, which is central to the appeal.

art. 280 n. 1 LEF

The provision governing the revocation of the seizure if validation terms are not respected, which is the core issue addressed.

art. 17 LEF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal to the supervisory authority.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the non-levy of court fees for this type of procedure.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the dispositive order regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.16 · Lugano 23 giugno 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Ferrari

statuendo sul ricorso 23 febbraio 2023 di

RI 1, RU – (patrocinato dall’avv. PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento 16 febbraio 2023 con cui ha respinto la domanda del ricorrente volta a revocare il sequestro n. __________87 emesso nei suoi confronti a domanda della

PI 1,GB – (patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Su istanza della PI 1 (PI 1), con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro (n. __________87) della particella n. __________ RFD di __________, appartenente a RI 1 (RI 1), sino a concorrenza di fr. 114'636'777.– (corrispondenti a $ 125'905'301.50). Quali titoli del credito la sequestrante aveva indicato i *“LOAN Agreement del 31.10.2007 tra PI 2 (Borrower) e PI 3 (Lender) e Deed of Guarantee del 1.11.2008 tra PI 4 e RI

1 (guarantors) da una parte e PI 3 (beneficiary) dall’altra”* e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il 22 settembre seguente, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro.

B. A convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________83 emes­so il 24 settembre 2020 dall’UE la PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 114'636'777.–. Con decisione del 30 novembre 2022, il Pretore ha respinto l’istanza dell’escutente intesa al rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso. La decisione è passata in giudicato.

C. Nel frattempo, con opposizione del 14 gennaio 2021, RI 1 aveva postulato presso la stessa Pretura l’annul­lamento del sequestro e in subordine la condanna della PI

1 alla prestazione di una garanzia. Con decisione sempre del 30 novembre 2022, il Pretore ha respinto l’op­posizione. La decisione è passata in giudicato.

D. Il

20 dicembre 2022, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di annullare il sequestro, facendo valere, da un lato, che l’istanza di rigetto era stata respinta e dall’altro che il creditore non aveva introdotto, entro il termine di dieci giorni, un’azione di merito a convalida del sequestro.

E. Il

28 dicembre 2022, l’UE ha assegnato alla PI 1 un termine di 30 giorni per produrre una *“dichiarazione in originale da parte del Tribunale estero, che a tutt’oggi è ancora pendente la causa di merito per l’accertamento del credito posto in esecuzione il 29.04.2020* [*recte*: 24 settembre 2020]*”*. Il 23 gennaio 2023, la sequestrante ha trasmesso all’Ufficio vari documenti.

F. Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l’UE ha deciso di mantenere il sequestro, perché ha ritenuto rispettato il termine, di cui all’art. 279 cpv. 2 LEF, per la proposizione dell’azione di merito a convalida del sequestro.

G. Con ricorso del 23 febbraio 2023 RI 1 si è aggravato contro il citato provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di revocare il sequestro, protestate tasse, spese e ripetibili.

H. Con osservazioni del 13 marzo 2023, la PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, protestate tasse, spese e ripetibili, mentre con le sue del 15 marzo seguente l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 febbraio 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il creditore che ha ottenuto il sequestro prima di promuovere un’e­­secuzione o proporre un’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) deve convalidarlo entro dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF); se l’ha invece ottenuto do­po aver proposto l’azione, il creditore deve promuovere l’esecu­zione entro dieci giorni dalla notifica della relativa decisione (art. 279 cpv. 4 LEF). Il sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non rispetta i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF) oppure se il giudice respinge definitivamente l’azione (art. 280 n. 3 LEF). La revoca del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge (DTF 138 III 531 consid. 4.3). Competente per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 8 ad art. 280 LEF, con rif.). L’autorità esecutiva deve procedere d’uf­ficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF 15.2020.32 del 19 agosto 2020 consid. 4).

3. Nell’impugnativa,

il ricorrente nega che la sequestrante abbia proposto all’estero un’azione *“atta a sostenere il provvedimento restrittivo

richiesto e ottenuto”*. Chiede pertanto di riformare il provvedimento impugnato nel senso della revoca del sequestro.

3.1 RI

1 afferma dapprima che la PI 1 non può aver promosso una simile azione,

perché altrimenti non avrebbe avuto necessità di *“attivare alcunché sul territorio svizzero”*. Peraltro, l’i­­stanza di sequestro non menziona l’*“iniziativa anglosassone”*.

3.1.1 La censura non ha alcun peso. Per ottenere, a garanzia delle proprie pretese, il sequestro dei beni del ricorrente situati in Svizzera, la PI 1 era tenuta a procedere giudiziariamente in Svizzera e non aveva affatto l’obbligo d’indicare la sua intenzione di convalidare il sequestro con un’azione in Gran Bretagna o di avervi già proceduto, esigenza che non figura all’art. 272 cpv. 1 LEF.

3.1.2 D’altronde la legge non obbliga il creditore ad aspettare la decisione di merito prima di escutere il debitore (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF; DTF 135 III 554 seg. consid. 2.3). Se l’azione era pendente già prima dell’interposizione dell’opposizione al precetto esecuti­vo, come nel caso concreto, il creditore è solo tenuto a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione entro dieci giorni dalla notifica della decisione di merito, perlomeno se l’azione è stata promossa all’estero (DTF 135 III 556 consid. 2.3; cfr. Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 88 LEF; Winkler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 10b ad art. 88).

3.2 Quale *“fattore decisivo”*, il ricorrente aggiunge che i documenti pro-dotti dalla sequestrante non provano l’esistenza di una simile azio­ne. Da essi non è infatti possibile capire in che cosa consista la causa, quando la stessa sia stata avviata e se la stessa sia ancora pendente; soprattutto, non se ne evince una relazione con il sequestro. Peraltro, l’UE non ha indicato da quale documento ha dedotto l’inoltro della causa di merito, tanto più ch’è stata la sequestrante stessa ad ammettere, di fronte all’Ufficio, che il tribunale estero non rilascia dichiarazione come quella da esso richiesta.

3.2.1 L’azione giudiziaria o amministrativa avviata dal sequestrante è idonea a convalidare il sequestro se è volta a fargli ottenere, nel merito, una decisione esecutiva di condanna del debitore a paga­re il credito garantito dal sequestro, ovvero un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 279 cpv. 4 e 79 LEF; DTF

143 III 581 consid. 3.2.1; *a contrario:* DTF 65 III 51; Kren Kostkiewicz in: SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 9 ad art. 279 LEF). La convalida di un

sequestro già eseguito presuppone che l’azione sia promossa entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di seque­stro

(art. 279 cpv. 1 LEF), mentre se lo è già stata prima, il creditore deve promuovere l’esecuzione a convalida del sequestro entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di merito (art. 279 cpv. 4 LEF).

3.2.2 Nella fattispecie emerge dagli atti che il 29 aprile 2020 la PI 1 ha trasmesso alla *High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, Financial List, Royal Courts of Justice* di Londra (in seguito: la

*High Court of Justice*) un’istanza *(claim form)*, rubricata LM-2020-000069, con cui ha chiesto di condannare RI 1 a versarle, tra l’altro, £ 101'394'000.–, pari

a $ 125'905'301.50. Ha fondato l’istanza sul *“Loan Agreement”* (contratto di mutuo) del 31 ottobre 2007 tra la PI 2 (PI 2) e la PI 3 (PI 3) nonché su un *“Deed of Guarantee”* (contratto di fideiussione), sempre del

31 ottobre 2007, tra RI 1 e il secondo socio della PI 2, da un lato, e la PI 3, dall’altro (*claim form*doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso, foglio 2). Secondo il *Loan Agreement*, il mutuatario avrebbe dovuto

rimborsare la somma mutuata, ov-vero $ 100'000'000.–, entro il 1° novembre 2008; secondo il *Deed of Guarantee*, i

fideiussori avrebbero dovuto garantire i pagamenti della PI 2, compreso il rimborso della somma mutuata, fino a un massimo di $ 126'000'000.–.

Ora, è evidente che l’azione proposta in Inghilterra era manifestamente idonea a convalidare il sequestro. Era infatti un’azione di condanna di RI 1 al pagamento del credito per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro in Svizzera, come risulta dal confronto della descrizione del credito nel *claim form* (sopra ad 3.2.2) con quella nel decreto di sequestro (doc. C e sopra ad A), che entrambe designano con gli stessi contratti – *Loan Agreement* e *Deed of Guarantee*, ambedue del 31 ottobre 2007, e con le stesse parti (PI 2, PI 3, RI 1 e PI 4). Cer­to, il decreto di sequestro indica quale data del *Deed of Guarantee* il 1° novembre 2008, ma si tratta all’evidenza di un refuso, giacché la decisione su opposizione al sequestro indica correttamente la data del 1° novembre 2007 (doc. 8, pag. 1 ad B), e in ogni caso il ricorrente non ha allegato che i due *Deed of Guarantee* non fossero identici. È quindi indubbia l’identità del credito fatto valere nell’azione davanti alla *High Court of Justice* con quello per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro.

3.2.3 Dagli

atti emerge inoltre che con decisione *(judgement in default)* del 23 settembre 2020, rubricata sempre __________, la *High* *Court of Justice* ha

condannato RI 1 al pagamento, tra l’altro, di £ 101'394'000.–, perché egli non ha risposto *(“replied”)* al *claim form*, ovvero è risultato “contumace” *(“in default”)* (doc. 4, foglio 3). Il 5 febbraio 2021, il condannato ha allora trasmesso alla stessa *High Court of Justice* un atto d’impugnazione *(set aside application)* della predetta decisione, che ha

motivato con memoria *(defence)* del 1° settembre 2021 (doc. 7). Infine, il 18 gennaio 2023 la *High Court of Justice*ha emanato un’ordinanza processuale *(order)*, sempre il n. __________, con cui ha esteso il termine entro il quale la PI 1 si sarebbe dovuta conformare a una

prescrizione contenuta in una precedente ordinanza, del 21 luglio 2022 (doc. 10).

È quindi pure evidente che la causa di merito è tutt’ora pendente. È al limite del temerario il dubbio insinuato dal ricorrente, dal momento ch’egli stesso ha chiesto l’annullamento della decisione contumaciale. Avendo la sequestrante portato la prova dell’inoltro dell’azione di merito, sarebbe semmai spettato al ricorrente dimostrarne il ritiro o la reiezione successivi, che sono fatti estintivi (cfr. DTF

139 III 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28 giugno 2022 consid. 5.4; Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 31 ad art. 8 CC; sull’applicabilità dell’art. 8 CC nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza: sentenze del Tribunale federale5A_253/2015 del 8 giugno 2015

consid. 4.1 e della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e i rinvii). Egli non ha allegato nulla al riguardo. Il ricorso è infondato anche

su questo punto.

3.2.4 È poi irrilevante che l’UE non abbia indicato esplicitamente da qua­le documento ha dedotto l’inoltro della causa. La circostanza emer­ge palesemente dal *claim form* (doc. 3 e 3.2.2). È pure senza rilievo che la PI 1 non abbia trasmesso

all’Ufficio il documento richiesto (*“dichiarazione in originale da parte del Tribunale estero”*: sopra ad E). La sequestrante è infatti riuscita a dimostrare con

altri documenti quanto richiesto dall’UE (sopra consid. 3.2.3). E l’art. 279 LEF non limita le prove a disposizione del sequestrante.

3.3 Il ricorrente lascia infine intendere che difetterebbe la prova che l’azione sia stata introdotta tempestivamente. Orbene, risulta chiaramente dagli atti che l’azione giudiziaria è stata avviata il 29 aprile 2020 davanti all’*High Court of Justice* (doc. 3), ossia prima dell’invio del verbale di sequestro, il 22 settembre 2020 (doc. D). La sequestrante non è quindi più tenuta ad altri atti di convalida (art. 279 cpv. 1 LEF a contrario) fino alla notifica della decisione di merito, momento dal quale essa avrà dieci giorni per chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal ricorrente al precet­to esecutivo n. __________83 sulla scorta della decisione di merito (sopra consid. 3.2.1), essendo precisato che pure il termine annuale di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF è nel frattempo sospeso (DTF 113 III 122 consid. 3; Sievi, op. cit., n. 23 ad art. 88; Winkler, op. cit., loc. cit.) e che la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce la presentazione nella stessa esecuzione di una nuova istanza, se è fondata su fatti nuovi (DTF 143 III 567 consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2022.111 del 13 gennaio 2023 consid. 1.3.3 e i rinvii).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.